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AggiornataObbligatorietà

#94Se ho un impianto maggiore di 200 kW e sostituisco solo un piano di infissi di un albergo, devo fare comunque la diagnosi anche se non intervengo sull'intero edificio?

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

No. L'obbligo di diagnosi legato ai 200 kW scatta solo quando l'intervento riguarda l'intero edificio. Se sostituisci gli infissi di un solo piano o di una porzione limitata dell'albergo, la diagnosi energetica non è dovuta anche se la centrale termica supera la soglia. In quel caso basta una relazione tecnica descrittiva.

Le due condizioni dell'articolo 15

Il testo dell'articolo 15, comma 1 del decreto è preciso. Per gli interventi su serramenti e schermature (articolo 5, lettere b e c) e per tutti quelli del Titolo III (articolo 8, lettere da a a g), diagnosi ante e APE post scattano "quando l'intervento è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale maggiori o uguali a 200 kW".

Le condizioni sono due e devono valere insieme: la taglia dell'impianto e l'estensione dell'intervento all'intero edificio. Basta che una manchi perché l'obbligo non scatti. La sostituzione delle chiusure trasparenti su un solo piano non tocca l'intero edificio, quindi manca la seconda condizione. La potenza della centrale, da sola, non basta a far scattare l'obbligo.

Su come si misura la soglia, cioè su quale impianto e quale potenza contare, aiuta la scheda su quale impianto si guarda per i 200 kW.

I casi in cui la diagnosi è obbligatoria comunque

Attenzione a non generalizzare il sollievo, perché lo stesso comma 1 apre con due interventi in cui la diagnosi è dovuta sempre, senza soglie di potenza né requisiti di estensione. Sono l'isolamento delle superfici opache (lettera a) e la trasformazione in nZEB (lettera d): lì diagnosi ante e APE post accompagnano ogni richiesta, come approfondito nei casi specifici di diagnosi obbligatoria.

Il comma 2 aggiunge due esenzioni di segno opposto: diagnosi e APE non sono richiesti per gli impianti abbinati alla produzione di calore di processo e per quelli asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

Per le imprese e gli ETS economici sul terziario resta poi l'obbligo distinto degli APE ante e post operam, che certificano la riduzione della domanda di energia primaria del 10%, o del 20% nei multi-interventi. È un adempimento diverso dalla diagnosi, che per le imprese resta dovuta solo nei casi ordinari.

Cosa serve al posto della diagnosi

Quando la diagnosi non è richiesta, il comma 4 detta la sostituzione: "la diagnosi energetica è sostituita da una relazione tecnica descrittiva dell'intervento atta a dimostrare l'ammissibilità dell'intervento al meccanismo di incentivazione". È l'allegato tecnico da caricare a portale con la richiesta, quindi non un documento facoltativo, ma il sostituto formale della diagnosi previsto dalla stessa norma.

La differenza non è solo di peso documentale. La diagnosi vera e propria va redatta da un EGE certificato o da una ESCo, in conformità ai criteri minimi del D.Lgs. 102/2014, mentre la relazione descrittiva non ha quel vincolo di firma, come spiegato nella FAQ su chi redige la diagnosi energetica.

La prenotazione cambia le carte

Un caso a parte è l'accesso tramite prenotazione. Per i casi dell'articolo 14, comma 2, lettera b), punti ii, iii e iv, il comma 4 dell'articolo 15 vuole le diagnosi allegate "già all'atto della prenotazione", perché lì la diagnosi è il documento che fonda la richiesta stessa e ne definisce il perimetro economico.

In quello scenario la domanda sull'estensione dell'intervento perde rilievo: la diagnosi c'è per definizione, come chiarito nell'analisi dell'articolo 15, comma 4.

Quanto rimborsa il GSE quando la diagnosi si fa

Quando la diagnosi è dovuta, la spesa non resta a carico di chi la commissiona. Il comma 5 riconosce il 100% delle spese di diagnosi e APE alle amministrazioni pubbliche, anche tramite la ESCo che esegue l'intervento per loro conto, con l'esclusione delle cooperative di abitanti e sociali. Per i privati la copertura è del 50%.

Il rimborso rispetta i massimali della Tabella 21 dell'Allegato 2, un plafond unico per diagnosi e APE insieme, come spiegato nella FAQ sui massimali cumulativi di diagnosi e APE.

Destinazione d'usoCosto unitario massimoTetto erogabile
Residenziale E.1 (esclusi collegi, conventi, case di pena, caserme)1,50 €/m² fino a 1.600 m², 1,00 €/m² oltre10.000 €
E.3 (ospedali e case di cura)3,50 €/m²18.000 €
Tutti gli altri edifici2,50 €/m² fino a 2.500 m², 2,00 €/m² oltre13.000 €

L'anticipo per le PA e i suoi paletti

Per le amministrazioni pubbliche il decreto aggiunge uno strumento di cassa che i privati non hanno. Il comma 6 dell'articolo 15 riconosce un contributo anticipato per la redazione della diagnosi, pari al 50% delle spettanze massime della Tabella 21, con il restante 50% erogato dopo la realizzazione di almeno uno degli interventi individuati dalla diagnosi, al momento della domanda di accesso agli incentivi.

I paletti stanno nei commi successivi. Ogni Soggetto Responsabile può presentare una sola richiesta di anticipazione per lo stesso edificio e la stessa amministrazione. Le richieste ammesse sono al massimo 3 all'anno per soggetto, che salgono a 5 per i comuni sopra i 30.000 abitanti, le province, le regioni e le PA centrali.

C'è infine una scadenza da non perdere: la diagnosi va trasmessa al GSE entro 12 mesi dall'accettazione della richiesta, pena la decadenza dal contributo e il recupero delle somme già erogate. Sull'iter operativo dell'anticipo, preventivo compreso, rimanda la FAQ sull'acconto della diagnosi con il preventivo.

Un esempio pratico

Un albergo di 3.000 m² di superficie utile è riscaldato da una centrale termica con potenza nominale totale di 250 kW. La proprietà rifà gli infissi delle sole camere del terzo piano, lasciando invariati l'impianto e il resto dell'edificio, per un cantiere circoscritto a una porzione del fabbricato.

L'intervento è parziale e non investe l'intero edificio, quindi la diagnosi energetica non è obbligatoria: basta la relazione tecnica descrittiva a corredo della richiesta, senza vincolo di firma EGE.

Se invece l'albergo sostituisse gli infissi di tutti i piani, l'intervento diventerebbe esteso all'intero edificio. Con la centrale sopra i 200 kW scatterebbero diagnosi ante e APE post, redatte da un EGE o da una ESCo.

La spesa rientrerebbe nei massimali degli "altri edifici" della Tabella 21: 3.000 m² oltre la soglia dei 2.500 significano 2,00 €/m², cioè 6.000 euro di tetto ammissibile, rimborsati al 50% trattandosi di un privato, quindi 3.000 euro. Un motivo in più per pianificare l'estensione dell'intervento prima di aprire la pratica.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 15 commi 1-9, Allegato 2 Tabella 21; Regole Applicative, Paragrafo 9.16.1 e Paragrafo 12.5; Webinar 26 gennaio 2026

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