#92Chi deve redigere e firmare la diagnosi energetica del Conto Termico?
La diagnosi energetica va redatta, timbrata e firmata da un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) certificato UNI CEI 11339, oppure da una ESCo certificata UNI CEI 11352. Vale sempre, ogni volta che la diagnosi è obbligatoria per l'accesso al Conto Termico 3.0. Il documento deve poi essere conforme alle norme tecniche UNI CEI EN 16247.

Chi può firmare la diagnosi energetica
Le Regole Applicative sono nette: la diagnosi ai fini del Conto Termico deve essere redatta da un EGE certificato secondo la norma UNI CEI 11339, oppure da una ESCo certificata UNI CEI 11352. Il timbro e la firma di uno di questi due soggetti sono ciò che rende valido il documento, mentre la diagnosi di un tecnico non certificato non viene accettata dal GSE.
La stessa persona che redige la diagnosi può, a certe condizioni, firmare anche l'APE, come spiega la FAQ su chi firma diagnosi e APE.
| Soggetto | Può firmare la diagnosi CT? |
|---|---|
| EGE certificato UNI CEI 11339 in corso di validità | Sì |
| ESCo certificata UNI CEI 11352 | Sì |
| Tecnico o progettista senza certificazione EGE | No |
| EGE certificato solo per il settore industriale | Sì sul piano formale (competenza civile consigliata) |
Quando serve la firma di un EGE o di una ESCo?
Il requisito scatta ogni volta che la diagnosi energetica è obbligatoria, non in tutti gli interventi. La diagnosi è richiesta, ad esempio, per l'isolamento delle superfici opache (II.A), per la trasformazione in edificio nZEB (II.D), per gli interventi su interi edifici con impianto di potenza ≥ 200 kW e in accesso tramite prenotazione con diagnosi e atto amministrativo. L'elenco completo è nella FAQ sui casi in cui la diagnosi è obbligatoria.
L'obbligo legato ai 200 kW riguarda però gli interventi sull'intero edificio, non le sostituzioni parziali su una porzione dell'immobile. Quando la diagnosi non è richiesta, viene sostituita da una relazione tecnica descrittiva, che non necessita della firma di un EGE o di una ESCo.
L'EGE deve essere certificato per il settore civile o industriale?
Le Regole Applicative e il Decreto chiedono un EGE certificato UNI CEI 11339 in corso di validità, senza distinguere tra settore civile e settore industriale. Ai fini dell'ammissibilità il GSE verifica la certificazione valida e la conformità della diagnosi alle norme tecniche, quindi un EGE certificato per il settore industriale resta formalmente idoneo.
Sul piano della competenza professionale la norma UNI CEI 11339 distingue comunque i due settori e la diagnosi di un edificio ricade nel dominio civile. È buona prassi, oltre che coerente con la responsabilità di chi firma, affidarsi a un EGE competente per il settore civile, ma l'accesso all'incentivo non dipende da questo requisito.
I requisiti tecnici della diagnosi
Oltre alla firma, la diagnosi deve rispettare requisiti di contenuto precisi. Va redatta in conformità al pacchetto di norme UNI CEI EN 16247 e deve seguire i criteri minimi previsti dall'Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014, come richiamano le Regole Applicative del GSE. Sono questi standard, insieme alla certificazione di chi firma, a distinguere una diagnosi valida da una semplice relazione tecnica.
Un esempio pratico
Un Comune deve trasformare una scuola in edificio nZEB, cioè l'Intervento II.D. Questo intervento richiede sempre la diagnosi energetica ante-operam, anche per i soggetti privati, quindi il documento va affidato a un EGE certificato UNI CEI 11339 o a una ESCo.
Se il Comune si rivolgesse a un tecnico privo della certificazione EGE, la diagnosi non sarebbe valida e la richiesta verrebbe respinta, anche con un progetto tecnicamente corretto. Per la Pubblica Amministrazione, tra l'altro, la spesa della diagnosi è incentivata al 100%, quindi non c'è ragione di rinunciare a un professionista certificato.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Allegato 1 e Art. 15; Regole Applicative CT 3.0, Paragrafo 9.16; norme UNI CEI 11339, UNI CEI 11352, UNI CEI EN 16247; D.Lgs. 102/2014, Allegato 2
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