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AggiornataObbligatorietà

#101I 200 kW per l'obbligo di diagnosi si riferiscono alla potenza dell'impianto esistente?

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

Sì. La soglia dei 200 kW si misura sull'impianto di climatizzazione invernale già presente nell'edificio prima dei lavori, cioè sulla potenza nominale dell'impianto esistente ante-operam. Conta la consistenza dell'impianto che riscaldava l'edificio, non la taglia del nuovo generatore che vai a installare.

Cosa dicono il decreto e il GSE

La base è l'articolo 15, comma 1 del decreto: per serramenti, schermature e per tutti gli interventi del Titolo III, diagnosi ante e APE post scattano quando l'intervento è realizzato su interi edifici "con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale maggiori o uguali a 200 kW".

Le Regole Applicative sciolgono ogni dubbio interpretativo nelle schede dei singoli interventi, dove il riferimento è all'edificio dotato di un impianto di riscaldamento preesistente con potenza nominale totale da 200 kWt in su. Lì diagnosi ante e APE post diventano obbligatori a pena di decadenza.

Il GSE lo ha ribadito a voce nei webinar, con parole difficili da fraintendere: il riferimento è l'impianto ante presente sull'edificio, non l'impianto ex post. La verifica si chiude quindi sulla fotografia dell'esistente, prima che il cantiere tocchi qualunque cosa, con libretti, targhe e visure alla mano.

Come si calcola la potenza che conta

La potenza da confrontare con la soglia è la somma delle potenze nominali di tutti i generatori attivi e funzionanti che riscaldano l'edificio nella configurazione ante operam. Non si guarda il singolo apparecchio, si guarda il totale al servizio dell'edificio nella situazione precedente ai lavori.

Sul parametro tecnico, il riferimento delle Regole Applicative è la potenza nominale totale del focolare, con la potenza utile a fare da riserva quando il dato di focolare non è applicabile, per esempio sulle pompe di calore esistenti. La distinzione è approfondita nella FAQ su focolare o potenza utile per i 200 kW.

La somma vale anche quando i generatori sono tanti e piccoli. Un edificio servito da venti caldaiette autonome da 24 kW l'una totalizza 480 kW: se l'intervento investe l'intero fabbricato, la soglia è superata pur senza nessuna centrale termica, un esito che sorprende spesso chi ragiona per singolo apparecchio.

Un dettaglio che sposta gli esiti: nei conteggi entrano i generatori destinati alla climatizzazione invernale. Il caso della caldaia dedicata alla sola acqua calda sanitaria, separata dal riscaldamento, ha una scheda dedicata su come pesa l'ACS nella soglia dei 200 kW.

I due scenari che chiariscono tutto

La regola dell'ante operam produce esiti speculari nei due sensi, che conviene fissare con una tabella.

ScenarioImpianto esistenteNuovo impiantoDiagnosi
Downsizing sotto sogliaCaldaia a gasolio da 220 kWPdC da 150 kWObbligatoria: l'ante supera i 200 kW
Potenziamento sopra sogliaGeneratore da 150 kWPdC da 210 kWNon richiesta: l'ante resta sotto i 200 kW

Nel primo caso la diagnosi resta dovuta anche se la macchina nuova è piccola, perché l'obbligo nasce dall'impianto che c'era. Nel secondo la diagnosi non serve nemmeno se la potenza finale sfonda la soglia, perché la fotografia ante operam era sotto: al suo posto basta la relazione tecnica descrittiva del comma 4.

Ricorda comunque che la potenza è solo metà della condizione. L'obbligo pretende anche l'intervento su interi edifici, quindi un cantiere parziale resta fuori pure sopra i 200 kW, come spiegato per il caso degli infissi di un solo piano con impianto oltre soglia.

Quanto costa e chi la paga, quando scatta

Se il conteggio finisce sopra soglia, la diagnosi non è un costo perso. Il decreto rimborsa le spese di diagnosi e APE al 100% alle amministrazioni pubbliche e al 50% ai privati, dentro i massimali della Tabella 21, con il plafond unico spiegato nella FAQ sui massimali di diagnosi e APE.

Le PA hanno in più il contributo anticipato del 50% sulla spesa di diagnosi, richiedibile con il solo preventivo, con l'obbligo di trasmettere il documento entro 12 mesi dall'accettazione. Per i grandi patrimoni pubblici, dove le centrali sopra i 200 kW sono la regola, l'anticipo permette di avviare le diagnosi senza attendere i capitoli di spesa dei lavori.

Sopra la stessa soglia scatta anche un obbligo impiantistico da non dimenticare in progetto: l'articolo 8 chiede che il nuovo generatore sia accompagnato da un sistema di contabilizzazione del calore prodotto.

Perché la norma guarda all'esistente

La logica è quella della diagnosi come fotografia di partenza. Il documento, redatto da un EGE certificato o da una ESCo secondo i criteri del D.Lgs. 102/2014, serve a caratterizzare il sistema edificio-impianto com'è, per individuare gli interventi sensati e quantificare i risparmi attesi. È naturale che la soglia dimensionale si agganci a ciò che esiste, non a ciò che verrà.

C'è anche un risvolto pratico per chi programma i lavori: la verifica della soglia si può fare a tavolino il primo giorno, con libretti e targhe dell'impianto attuale, senza aspettare le scelte di progetto sul nuovo generatore. Se l'esito è sopra soglia, tanto vale commissionare subito la diagnosi a un EGE o a una ESCo, perché senza quel documento la richiesta su interi edifici decade.

Un esempio pratico

Una casa di riposo è servita da due caldaie a gas in cascata da 120 kW di focolare ciascuna, per 240 kW complessivi. L'ente decide di sostituirle con una pompa di calore da 180 kW nell'ambito di un intervento che investe l'intero edificio, dalla centrale ai terminali.

Il conteggio si fa sull'ante operam: 120 più 120 fanno 240 kW, sopra la soglia. La diagnosi energetica ante e l'APE post sono obbligatori a pena di decadenza, anche se la nuova macchina da 180 kW resta sotto i 200 kW. Essendo una struttura in classe E.3, il rimborso della coppia diagnosi più APE arriva fino a 3,50 €/m² con il tetto dei 18.000 euro della Tabella 21, al 100% se l'ente è pubblico.

Ribalta il caso con la seconda riga della tabella: un edificio con una sola caldaia da 150 kW passa a una centrale a pompe di calore da 210 kW, magari per servire un ampliamento dei volumi riscaldati. L'impianto esistente era sotto soglia, quindi niente diagnosi obbligatoria, basta la relazione tecnica descrittiva. Il progettista farebbe comunque bene a valutare una diagnosi volontaria, che su un potenziamento del genere aiuta a dimensionare la macchina sui fabbisogni reali dell'edificio ed evita sovradimensionamenti che il GSE potrebbe contestare in istruttoria.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 15 commi 1 e 4; Regole Applicative, Paragrafi 9.16.1 e 12.7; Webinar GSE 3 febbraio 2026

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