#502Se sostituisco solo il generatore della climatizzazione invernale (120 kW) e la caldaia per l'ACS (116 kW) resta separata e non oggetto di intervento, devo redigere la diagnosi energetica?
Sì, il ragionamento è corretto. Quando sostituisci solo il generatore della climatizzazione invernale e la caldaia per l'acqua calda sanitaria resta separata e non viene toccata, i due impianti si valutano in modo distinto. Sull'intervento di solo riscaldamento, con potenza di 120 kW inferiore alla soglia di 200 kW, non sei obbligato a redigere la Diagnosi Energetica né l'APE post-operam.

È una delle situazioni che genera più incertezza tra i progettisti, perché la presenza di due generatori sullo stesso edificio fa temere il superamento automatico della soglia che obbliga alla diagnosi. In realtà il Conto Termico 3.0 collega quell'obbligo alla potenza del solo impianto di riscaldamento, e questo cambia in modo sostanziale la valutazione. Conviene ricostruire il ragionamento dalla regola generale fino al tuo caso concreto, così da avere un criterio applicabile anche ad altre configurazioni.
Quando il Conto Termico 3.0 obbliga alla Diagnosi Energetica?
Negli interventi impiantistici del Titolo III, vale a dire l'installazione di pompe di calore, di sistemi ibridi o di generatori alimentati a biomassa, la Diagnosi Energetica ante-operam e l'APE post-operam diventano obbligatori solo al ricorrere di una condizione precisa: l'intervento deve interessare un intero edificio servito da un impianto di riscaldamento preesistente con potenza nominale totale pari o superiore a 200 kW. È questo il valore che fa scattare l'obbligo, e il mancato rispetto comporta la decadenza dagli incentivi in fase di controllo.
Al di sotto dei 200 kW l'obbligo non sussiste. In questi casi la Diagnosi Energetica viene sostituita da una relazione tecnica descrittiva, che dimostra l'ammissibilità dell'intervento e il rispetto dei requisiti tecnici senza richiedere l'impianto metodologico e i costi di una diagnosi redatta secondo la norma UNI CEI 16247. La distanza tra i due adempimenti, in termini di tempo, competenze e parcella, è rilevante, ed è il motivo per cui stabilire da che parte della soglia ti trovi è la prima verifica da fare in fase di fattibilità. Per un quadro completo delle casistiche puoi leggere la FAQ su quando la diagnosi energetica è obbligatoria.
Come si calcola la potenza che conta per la soglia?
Il passaggio che crea più equivoci è capire quale potenza vada confrontata con il limite dei 200 kW. La regola chiede di sommare le potenze nominali di tutti i generatori che riscaldano lo stesso edificio o la stessa unità immobiliare. Nella somma rientrano:
- i nuovi generatori che vai a incentivare;
- i generatori preesistenti che restano in funzione e non vengono sostituiti.
L'obiettivo della norma è valutare la consistenza reale del sistema di riscaldamento su cui si interviene, evitando che il frazionamento artificioso in più generatori aggiri l'obbligo.
L'elemento decisivo della definizione è il verbo "riscaldano". La norma non considera genericamente tutti i generatori presenti nell'immobile, ma soltanto quelli destinati al servizio di climatizzazione invernale. Un generatore che non contribuisce a riscaldare gli ambienti non entra nel conteggio, anche se fisicamente installato nello stesso locale tecnico. Su questo specifico aspetto è utile la FAQ dedicata a quale potenza si riferiscono i 200 kW per l'obbligo di diagnosi.
Perché la caldaia ACS separata non rientra nel calcolo?
Da queste premesse discende direttamente la risposta al tuo dubbio. Sia il limite dei 200 kW sia la regola di somma fanno riferimento esplicito all'impianto di riscaldamento e ai generatori destinati a riscaldare l'edificio. Un generatore idraulicamente separato e dedicato in via esclusiva alla produzione di acqua calda sanitaria non partecipa al servizio di climatizzazione invernale, quindi la sua potenza non concorre alla soglia e non si somma a quella del sistema di riscaldamento.
Applicando il criterio al tuo intervento, la caldaia da 116 kW serve soltanto l'acqua calda sanitaria e non viene toccata, perciò resta interamente fuori dal calcolo. La potenza su cui misurare l'obbligo documentale è unicamente quella dell'impianto di riscaldamento, pari a 120 kW: trattandosi di un valore inferiore al limite di 200 kW, per questo intervento non sei tenuto alla Diagnosi Energetica e all'APE post-operam, ed è sufficiente la relazione tecnica descrittiva.
Resta però un accorgimento pratico da non trascurare. Per sostenere questa impostazione in caso di verifica del GSE è opportuno che la separazione tra i due impianti sia chiaramente documentabile. Dovrebbero rendere evidente che il generatore per l'acqua calda sanitaria è idraulicamente indipendente e non asservito in alcun modo al riscaldamento degli ambienti:
- lo schema funzionale dell'impianto;
- il libretto di impianto;
- la relazione tecnica descrittiva.
Se in futuro decidessi di sostituire anche quella caldaia all'interno dello stesso progetto, la valutazione andrebbe rifatta, perché cambierebbero i generatori oggetto di intervento.
Quando la Diagnosi resta comunque obbligatoria
La soglia dei 200 kW non è l'unico criterio che fa scattare l'obbligo, ed è qui che molti progettisti commettono l'errore di fermarsi troppo presto. La Diagnosi Energetica torna a essere sempre necessaria, a prescindere dalla taglia dell'impianto termico, quando l'intervento impiantistico si accompagna a un intervento sull'involucro: è il caso dell'isolamento termico delle superfici opache (Intervento II.A) e dei progetti di trasformazione dell'edificio in nZEB (Intervento II.D). In queste situazioni l'obbligo nasce dalla natura dell'intervento sull'involucro e non dalla potenza dei generatori, come spiegato nella FAQ sugli interventi nZEB e la diagnosi sempre obbligatoria.
La tabella seguente riassume i casi principali, così da avere un riferimento rapido in fase di progetto.
| Situazione | Diagnosi Energetica |
|---|---|
| Intervento impiantistico, riscaldamento sotto i 200 kW | Non obbligatoria, basta la relazione tecnica descrittiva |
| Intervento impiantistico, riscaldamento pari o oltre i 200 kW | Obbligatoria: DE ante-operam e APE post-operam |
| Generatore dedicato solo all'acqua calda sanitaria | Escluso dal conteggio della potenza |
| Isolamento involucro opaco (II.A) o trasformazione nZEB (II.D) | Sempre obbligatoria, a prescindere dai kW |
Diagnosi o relazione tecnica: cosa cambia in concreto
La differenza tra i due adempimenti non è soltanto formale. La Diagnosi Energetica, quando è obbligatoria, va redatta secondo la norma UNI CEI 16247 da un soggetto qualificato, come un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) o una ESCo certificata, e comporta l'analisi dei consumi, l'individuazione degli interventi di efficientamento e una valutazione costi-benefici strutturata. È un documento impegnativo, che pesa su tempi e parcella e che ha senso quando l'impianto di riscaldamento ha una consistenza importante.
La relazione tecnica descrittiva richiesta sotto la soglia dei 200 kW ha invece una funzione più snella: descrive lo stato di fatto, l'intervento previsto e dimostra il rispetto dei requisiti di ammissibilità, senza l'apparato metodologico della diagnosi. Per il tuo intervento da 120 kW è questo il documento da preparare. Vale comunque la pena curarne la completezza, perché è la base su cui il GSE valuta l'ammissibilità in fase di istruttoria e di eventuale controllo. Ricorda inoltre che la soglia va sempre riferita all'impianto che serve l'edificio oggetto di intervento, non a un conteggio indiscriminato di ogni generatore presente nel fabbricato. Per orientarti tra le diverse ipotesi è utile la FAQ su in quali casi specifici la diagnosi energetica è obbligatoria.
Cosa fare nel tuo intervento
Nel tuo scenario intervieni soltanto sull'impianto di riscaldamento da 120 kW, mentre la caldaia ACS da 116 kW resta separata e non toccata. La potenza rilevante è quindi 120 kW, sotto la soglia, e la Diagnosi Energetica non è dovuta: ti è sufficiente la relazione tecnica descrittiva, accompagnata dalla documentazione che attesta la separazione dei due impianti. L'obbligo tornerebbe a presentarsi solo se aggiungessi un intervento sull'involucro opaco oppure una trasformazione in nZEB. Se hai dubbi su chi sia abilitato a firmare la documentazione tecnica, è utile la FAQ su chi redige la diagnosi energetica e l'APE. Per il quadro normativo ufficiale puoi infine consultare la pagina dedicata al Conto Termico 3.0 sul sito del GSE.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 15 comma 1; Regole Applicative, Paragrafo 9.16.1; Webinar GSE 03/02/2026
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