#99La diagnosi è obbligatoria in caso di contributo anticipato?
Sì, quasi per definizione. Il contributo anticipato serve proprio a finanziare la redazione della diagnosi energetica, quindi la diagnosi ne è l'oggetto. Riservato a PA ed ETS non economici, l'anticipo del 50% si consolida solo se il documento viene redatto e trasmesso al GSE entro 12 mesi, mentre il saldo arriva con la realizzazione degli interventi.
La diagnosi è l'oggetto stesso del contributo
Qui la domanda si ribalta. Non è che la diagnosi accompagni un'altra pratica: è la diagnosi il documento che il contributo paga. Per questo la richiesta di acconto in Fase 1 si presenta con il solo preventivo, mentre il documento tecnico arriva dopo, quando il professionista lo ha completato.
La procedura del paragrafo 9.16.2 delle Regole Applicative è aperta alle sole Pubbliche Amministrazioni e agli ETS che non svolgono attività economica, come ricorda la scheda su chi può ottenere il contributo prima della prenotazione. Restano fuori privati, imprese, ETS economici e le stesse ESCo come richiedenti dirette.
Le Regole fissano anche due requisiti a pena di esclusione. La diagnosi deve essere redatta da un EGE o da una ESCo certificati, in conformità ai criteri minimi del D.Lgs. 102/2014, secondo quanto detto su chi redige la diagnosi. Deve inoltre riportare almeno uno degli interventi incentivabili del Titolo II o del Titolo III, perché un documento che non apre la strada a nessuna opera non è finanziabile.
Come si snoda il percorso in tre fasi?
Il contributo segue un iter scandito, con la diagnosi al centro di ogni passaggio:
- Fase 1, la richiesta. Sul Portaltermico si carica il preventivo del professionista e si genera la richiesta di contributo anticipato (RCA, Modello 3). Il GSE conclude l'istruttoria entro 60 giorni con provvedimento espresso, senza silenzio assenso, fissando il "massimale prenotato" nel rispetto delle spettanze della Tabella 21. L'acconto del 50% viene pagato entro l'ultimo giorno del mese successivo alla fine del bimestre in cui ricade l'accoglimento.
- Fase 2, la consegna. Entro 12 mesi dall'accettazione si trasmettono la diagnosi, con data di redazione non anteriore a 12 mesi, le fatture e i mandati di pagamento con la causale "redazione diagnosi energetica contributo anticipato D.M. 7 agosto 2025". Il GSE risponde con una presa d'atto e consuntiva la spesa reale.
- Fase 3, il saldo. Con la domanda di incentivo per almeno uno degli interventi raccomandati, in accesso diretto o in prenotazione, si comunica il codice identificativo della RCA e si incassa il restante 50%, ricalcolato sul consuntivo entro il massimale prenotato, che non è superabile.
La Fase 1, peraltro, chiede pochissimo: il preventivo con il costo previsto per la redazione, la copia del documento di identità del Soggetto Responsabile e, se opera un delegato, la delega firmata con il documento del delegato. Alla richiesta il portale associa un codice identificativo, da conservare con cura perché andrà citato al momento della Fase 3.
Il flusso operativo sul portale passa dalla voce "Valutazione Diagnosi Energetiche", una linea separata dalla prenotazione degli interventi. Un dettaglio di calendario: se l'ente sceglie la prenotazione, il saldo della diagnosi arriva solo con la successiva istanza a lavori conclusi, la cosiddetta post-prenotazione.
Cosa succede se la diagnosi manca o non è conforme?
Il patto si regge tutto sulla consegna del documento. Se la diagnosi non viene trasmessa nei 12 mesi, l'art. 15, comma 9 del decreto fa scattare la decadenza dal diritto al contributo e il recupero dell'acconto già erogato, come approfondito nella scheda su acconto ottenuto senza istanza successiva.
La consegna, da sola, non basta ancora: il documento deve superare l'istruttoria. Se emergono difformità, il GSE apre un interlocutorio con 10 giorni per integrare. Senza riscontro, o se la non conformità resta, arriva il rigetto della richiesta con il recupero dell'acconto, esattamente come per la mancata trasmissione.
Diverso il caso della diagnosi regolarmente trasmessa a cui non segue alcun cantiere. L'acconto resta acquisito, ma il saldo si perde, perché è vincolato alla realizzazione di almeno uno degli interventi raccomandati. Il documento deve aprire la strada a un'opera concreta, altrimenti il beneficio si ferma a metà.
I limiti da conoscere prima della richiesta
Chi programma più edifici deve fare i conti con alcuni tetti. Per ogni immobile si può presentare una sola richiesta di anticipazione, prima di aver presentato la relativa domanda di Conto Termico. Ogni soggetto si ferma a 3 richieste annue, che salgono a 5 per comuni sopra i 30.000 abitanti, province, regioni e amministrazioni centrali.
C'è poi un contingente dedicato di risorse. L'art. 3, comma 4 del decreto prevede che, trascorsi 60 giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa annua di 20 milioni di euro su questi contributi, il GSE non accetti ulteriori richieste. Il tetto vale per l'insieme dei richiedenti, senza riserve per singolo ente, quindi conta l'ordine di arrivo: chi rientra tra i soggetti ammessi ha interesse a muoversi presto nell'anno.
Un'ultima regola evita i doppi conteggi. Ottenuto il contributo anticipato, la spesa della diagnosi non rientra più tra le spese ammissibili per il calcolo dell'incentivo degli interventi, nemmeno per le opere della stessa diagnosi realizzate in anni successivi. Per le grandi imprese, comprese quelle in veste di ETS economici, il costo di diagnosi e APE post-operam non è mai una spesa ammissibile, quindi il tema del contributo neppure si pone.
Un esempio pratico
Un Comune vuole la diagnosi di una scuola di 1.800 m². Il preventivo dell'EGE è di 6.000 euro, ma la spettanza massima della Tabella 21 per quella superficie vale 1.800 × 2,50 = 4.500 euro: il massimale prenotato si ferma lì e l'acconto vale 2.250 euro.
| Voce | Fatture per 5.500 € | Fatture per 4.000 € |
|---|---|---|
| Massimale prenotato | 4.500 € | 4.500 € |
| Acconto Fase 1 (50%) | 2.250 € | 2.250 € |
| Contributo definitivo | 4.500 € | 4.000 € |
| Saldo in Fase 3 | 2.250 € | 1.750 € |
Se il consuntivo supera il massimale, il contributo resta fermo a 4.500 euro e l'eccedenza rimane al Comune. Se la spesa reale scende, il GSE rimodula al ribasso e il saldo si riduce di conseguenza. In entrambi gli scenari, però, tutto dipende dalla trasmissione della diagnosi entro i 12 mesi: senza quel passaggio l'ente restituirebbe i 2.250 euro di acconto e la pratica morirebbe lì.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 3 comma 4 e Art. 15 commi 6-10; Regole Applicative, Paragrafi 9.16.1 e 9.16.2
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