#110Se non viene realizzato nessuno degli interventi previsti dalla diagnosi, si riceve in ogni caso il saldo (50%)?
No. Il saldo del contributo per la diagnosi energetica viene erogato solo con la richiesta di incentivo per almeno uno degli interventi raccomandati nella diagnosi stessa. Senza interventi realizzati il saldo non viene erogato e resta definitivamente perso. L'acconto già incassato resta invece acquisito, purché la diagnosi sia stata trasmessa al GSE entro i 12 mesi previsti.
Come funziona lo split tra acconto e saldo
Il contributo anticipato per la diagnosi è riservato alle pubbliche amministrazioni e agli ETS non economici e si eroga in due tempi. Alla richiesta iniziale, corredata dal preventivo di spesa, il GSE versa un acconto pari al 50% delle spettanze massime della Tabella 21. Il restante 50% è il saldo.
L'articolo 15, comma 6 del decreto lega quel saldo a una condizione precisa: viene corrisposto a seguito della realizzazione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi, nell'ambito della successiva domanda di accesso agli incentivi. Il saldo, in pratica, viaggia insieme alla richiesta del primo intervento davvero eseguito.
I materiali del GSE dettagliano anche la meccanica operativa: la richiesta di incentivo che sblocca il saldo può essere trasmessa in accesso diretto o in prenotazione e, nel secondo caso, il saldo arriva in fase di post prenotazione, cioè alla rendicontazione dopo la conclusione dei lavori.
Chi può chiederlo e su quali cifre
Il perimetro soggettivo è stretto: l'anticipo spetta alle PA e agli ETS non economici, con l'esclusione espressa delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali. I privati non hanno accesso all'anticipo e recuperano il 50% delle spese di diagnosi solo a consuntivo, quando la diagnosi è dovuta.
La diagnosi deve essere redatta da un EGE certificato o da una ESCo, in conformità ai criteri minimi del D.Lgs. 102/2014. È un requisito di accesso al contributo, non un dettaglio: una diagnosi firmata da un tecnico privo di quelle qualifiche non aggancia né acconto né saldo.
Le cifre discendono dalla Tabella 21 dell'Allegato 2. Per una scuola o un ufficio, che rientrano tra gli "altri edifici", il plafond è di 2,50 €/m² fino a 2.500 m² di superficie utile, con un tetto di 13.000 euro; per gli ospedali della classe E.3 si sale a 3,50 €/m² con tetto di 18.000 euro. L'acconto è la metà di quelle spettanze massime.
Il destino dell'acconto segue un'altra regola
Qui sta il punto che genera più confusione, perché acconto e saldo rispondono a condizioni diverse. Il recupero dell'acconto è disciplinato dal comma 9 dell'articolo 15 e scatta in un solo caso: la diagnosi non viene trasmessa al GSE entro 12 mesi dalla data di accettazione della richiesta. Lì la decadenza è automatica e le somme erogate tornano indietro al GSE con il recupero.
Se invece la diagnosi è stata redatta da un EGE o da una ESCo, trasmessa nei termini e rendicontata, l'acconto resta acquisito anche quando nessun intervento vede poi la luce. Il GSE lo ha chiarito nei webinar: il costo della diagnosi viene ristorato pur se l'incentivo sugli interventi non arriva. Quello che si perde, in quel caso, è il solo saldo.
Il caso della mancata trasmissione nei termini, con il recupero dell'anticipo, è approfondito nella FAQ su cosa accade se non si presenta l'istanza dopo l'acconto.
Perché il decreto ha scelto questo equilibrio
La struttura a due tempi non è un capriccio contabile. L'acconto serve a sbloccare la cassa degli enti, che spesso non hanno capitoli di spesa per gli studi preliminari e senza anticipo rimanderebbero la diagnosi a tempo indeterminato.
Il saldo agganciato agli interventi tutela invece le risorse pubbliche: metà del contributo premia solo le diagnosi che producono cantieri, non gli studi che finiscono in un cassetto. Chi programma con serietà non perde nulla, chi si ferma allo studio lascia sul tavolo la seconda metà.
I paletti da tenere d'occhio
Oltre alla scadenza dei 12 mesi, il meccanismo ha limiti quantitativi fissati dai commi 7 e 8 dell'articolo 15, pensati per evitare richieste a pioggia.
- Una sola richiesta di anticipazione per lo stesso edificio e la stessa amministrazione.
- Al massimo 3 richieste annue per soggetto, che salgono a 5 per i comuni sopra i 30.000 abitanti, le province, le regioni e le PA centrali.
- L'erogazione avviene nei limiti del contingente di spesa che il decreto dedica a questo strumento.
La diagnosi deve inoltre indicare almeno un intervento dei Titoli II o III per il quale trasmettere, una volta programmato o realizzato, la successiva richiesta di incentivo. Una diagnosi senza interventi raccomandati non aggancia il saldo per costruzione, quindi il contenuto del documento va impostato fin dall'incarico con questa consapevolezza.
Il vincolo si spiega con la logica dell'incentivo: la diagnosi è finanziata perché apra la strada a opere di efficienza, non come documento fine a sé stesso. Sul tetto del contributo resta valida la regola dei massimali della Tabella 21.
Un esempio pratico
Un Comune chiede l'anticipo per la diagnosi di una scuola da 2.400 m². Il plafond della Tabella 21 vale 2.400 per 2,50 €/m², cioè 6.000 euro, quindi l'acconto liquidato dal GSE è di 3.000 euro. L'EGE consegna il documento dopo sette mesi e il Comune lo trasmette al GSE con la rendicontazione della spesa sostenuta: la fase dell'acconto si chiude bene, con cinque mesi di margine sui 12 disponibili.
La diagnosi raccomanda la sostituzione della caldaia e il rifacimento dell'illuminazione. Se il Comune realizza almeno uno dei due interventi e ne chiede l'incentivo sul Portaltermico, con quella richiesta arriva anche il saldo di 3.000 euro, che chiude il ristoro pieno della diagnosi. In prenotazione, il saldo si materializza alla rendicontazione post lavori.
Se invece il bilancio comunale cambia priorità e nessun intervento parte, il saldo resta non dovuto, ma i 3.000 euro di acconto non vengono richiesti indietro, perché la diagnosi è stata trasmessa nei termini. Il finale cambia solo se la diagnosi non arriva al GSE entro i 12 mesi: lì scattano la decadenza dal contributo e il recupero integrale dell'anticipo.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 15 commi 6, 7, 8 e 9; Regole Applicative, Paragrafo 9.16.2; Webinar GSE 26 gennaio 2026
Workshop Conto Termico 3.0
Corso online on-demand
Impara a gestire le pratiche del Conto Termico 3.0 con il corso pratico pensato per professionisti e tecnici del settore. 8 casi pratici sviluppati passo passo.