#117Se viene richiesto e ottenuto il contributo anticipato per la diagnosi, ma poi non viene fatta l'istanza di conto termico, deve essere reso l'acconto?
Dipende da cosa manca. Se la diagnosi non viene trasmessa al GSE entro 12 mesi dall'accettazione, si decade dal contributo e l'acconto del 50% va restituito. Se invece la diagnosi viene trasmessa regolarmente, ma poi non si presenta alcuna istanza per gli interventi, l'acconto resta all'ente e si perde soltanto il saldo.
I due obblighi da tenere separati
La procedura del contributo anticipato aggancia le due metà del beneficio a condizioni diverse, quindi conviene leggerle in colonna:
| Scenario | Acconto 50% | Saldo 50% |
|---|---|---|
| Diagnosi trasmessa e conforme, nessuna istanza per i lavori | Resta all'ente | Perso |
| Diagnosi non trasmessa nei 12 mesi, o respinta per non conformità | Da restituire | Mai maturato |
Il primo presidio sta nell'art. 15, comma 9 del decreto. Entro dodici mesi dall'accettazione della richiesta la diagnosi deve arrivare al GSE, pena la decadenza dal diritto al contributo e il recupero delle somme già erogate. La consegna del documento, con le fatture e i mandati in regola, mette al sicuro l'anticipo attraverso la presa d'atto che chiude la Fase 2.
Il secondo presidio è l'art. 15, comma 6, per cui il restante 50% si eroga solo a seguito della realizzazione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi, con la relativa domanda di incentivo. È il vincolo esaminato nella scheda su cosa succede se nessun intervento viene realizzato, dove l'iter si ferma senza restituzioni, ma anche senza saldo.
Perché l'istanza mancata non tocca l'acconto
La domanda di conto termico per gli interventi non è la condizione per tenere l'acconto, bensì quella per incassare il saldo. L'acconto ripaga la redazione di un documento che è stato effettivamente prodotto, consegnato e pagato con causale corretta, quindi la sua sorte si decide tutta nella Fase 2.
Questa lettura è stata confermata dal GSE nei webinar, dove è stato chiarito che il costo della diagnosi viene ristorato all'ente anche quando, in un secondo momento, i lavori non partono. Il quadro complessivo delle scadenze del percorso, con le sue tre fasi, è descritto nella scheda sulla diagnosi nel contributo anticipato.
La logica economica regge bene anche a guardarla da vicino. L'anticipo copre una prestazione professionale realmente resa, di cui l'ente conserva il frutto, mentre il saldo premia il passaggio dallo studio al cantiere. Lo Stato non chiede indietro ciò che ha pagato e ricevuto, perché la diagnosi consegnata resta un patrimonio conoscitivo dell'edificio, utile per la programmazione futura anche fuori dal Conto Termico.
Attenzione però a non ridurre la Fase 2 a una semplice formalità di spedizione del PDF. Il documento trasmesso deve essere conforme, cioè firmato da un EGE certificato UNI CEI 11339 o da una ESCo certificata UNI CEI 11352, con data di redazione dentro i 12 mesi e con almeno un intervento incentivabile tra le raccomandazioni. Una diagnosi respinta in istruttoria, senza integrazioni adeguate nei 10 giorni dell'interlocutorio, produce lo stesso effetto della mancata trasmissione, cioè il recupero dell'acconto.
Il requisito dell'intervento incentivabile merita una sottolineatura in più, perché è il più insidioso dei tre. Le Regole lo pongono a pena di esclusione già in fase di ammissione al contributo, quindi uno studio che si limitasse a fotografare l'edificio senza raccomandare almeno un'opera del Titolo II o del Titolo III non supererebbe la Fase 2, per quanto accurato sul piano tecnico. Al professionista conviene esplicitarlo nero su bianco fin dall'incarico, indicando schede e tipologie del decreto accanto a ogni raccomandazione.
Come avviene il recupero e come evitarlo
Quando scatta la decadenza, il GSE notifica il provvedimento all'indirizzo indicato sul Portaltermico e avvia il recupero delle somme erogate, secondo le procedure ordinarie di restituzione. Non c'è margine di discrezionalità, perché si tratta dell'effetto automatico previsto dal decreto per l'anticipo rimasto senza giustificazione documentale.
Evitare il recupero è questione di metodo più che di fortuna, con tre attenzioni che costano poco. Conviene incaricare il professionista subito dopo l'accettazione, così il documento nasce con largo margine sui termini. Le fatture e i mandati devono essere intestati e saldati dall'ente, con in causale la dicitura "redazione diagnosi energetica contributo anticipato D.M. 7 agosto 2025". La trasmissione, infine, va fatta ben prima della scadenza, lasciando spazio per un eventuale interlocutorio.
La decisione sugli interventi, invece, può attendere senza particolare ansia anche per parecchio tempo. Trasmettere la diagnosi protegge l'acconto a prescindere da ciò che l'ente deciderà sul cantiere. Rinviare le opere, ridimensionarle o rinunciarvi del tutto incide solo sul saldo e sugli incentivi mancati, mai sull'anticipo già consolidato.
C'è anzi un dettaglio che lascia una porta aperta. Le Regole Applicative non fissano un termine esplicito per la Fase 3, quindi un progetto accantonato può tornare in vita negli anni successivi. Se l'ente presenterà allora l'istanza per uno degli interventi della diagnosi, citando il codice identificativo della pratica, potrà ancora agganciare il saldo, purché nel frattempo il documento sia rimasto rappresentativo dell'edificio.
Un esempio pratico
Un Comune incassa 2.500 euro di acconto per la diagnosi di un asilo. Fa redigere il documento a un EGE certificato, che raccomanda la sostituzione del generatore e il relamping della palestra, paga la parcella con mandato e causale corretta, trasmette tutto al settimo mese e riceve la presa d'atto. Un anno dopo il bilancio comunale non consente di aprire il cantiere e nessuna istanza viene presentata. I 2.500 euro restano al Comune, mentre gli altri 2.500 di saldo, per ora, non maturano.
La scena si ribalta nel momento in cui il calendario dei dodici mesi non viene rispettato dall'ente. Se il Comune lasciasse scadere il termine senza trasmettere nulla, il GSE dichiarerebbe la decadenza e recupererebbe i 2.500 euro già versati. Identico esito se la diagnosi arrivasse nei termini, ma firmata da un tecnico non certificato e con il vizio non sanato nell'interlocutorio.
La regola pratica che esce da questi scenari è più semplice di quanto sembri. La diagnosi va comunque prodotta, pagata come si deve e consegnata presto, perché è quel gesto, non la realizzazione delle opere, a mettere al sicuro l'anticipo. E se tra qualche anno l'asilo tornasse in cima alle priorità del bilancio, la stessa diagnosi potrebbe ancora fruttare il saldo con l'istanza per il generatore o per il relamping, a patto che il documento descriva ancora fedelmente l'edificio.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 15 commi 6 e 9; Regole Applicative, Paragrafo 9.16.2; Webinar 03/02/2026
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