Redazione e Validità
#106È valido presentare una diagnosi redatta nel 2025?
Sì. Una diagnosi energetica redatta nel 2025 è valida ai fini dell'accesso agli incentivi del Conto Termico 3.0, purché rappresenti fedelmente lo stato di fatto dell'edificio ante-operam al momento della richiesta. Tuttavia, se la Pubblica Amministrazione o l'ETS non economico intende richiedere lo specifico contributo anticipato per le spese di redazione della diagnosi stessa, il documento deve avere una data di redazione antecedente di non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della richiesta di contributo.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.16.2; Webinar "CONTO TERMICO 3.0 – PRINCIPALI NOVITÀ..."
#107La diagnosi fa solo una stima dei costi: in sede di rendicontazione la cifra potrà essere diversa?
Sì. La diagnosi energetica fornisce una stima previsionale dei costi e dei risparmi ottenibili. Ai fini del calcolo definitivo dell'incentivo (in particolare per il saldo), faranno fede le spese effettivamente sostenute, comprovate tramite fatture e bonifici (o mandati di pagamento per le PA), nel rispetto dei costi massimi ammissibili e unitari previsti dal Decreto per ogni specifico intervento.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 12.2; D.M. 7 agosto 2025, Art. 6 e Allegato 2
#108Se non ho consumi energetici storici, posso redigere diagnosi energetica ritenuta valida?
Sì. In assenza di dati di consumo storici reali (ad esempio per edifici inutilizzati da tempo ma dotati di impianto, o in caso di recente cambio di proprietà senza accesso alle bollette precedenti), è consentito redigere la diagnosi energetica o la relazione tecnica utilizzando una stima dei fabbisogni energetici basata sul calcolo standard (asset rating) o su simulazioni riferite a edifici con caratteristiche analoghe. Tale approccio deve essere adeguatamente giustificato nella relazione tecnica e asseverato dal professionista.
Fonti: Webinar "CONTO TERMICO 3.0 – PRINCIPALI NOVITÀ..."; Webinar 26/01/2026
#109Cosa si intende per "data di redazione antecedente di 12 mesi"?
Questo requisito temporale si applica specificamente alla procedura di richiesta del contributo anticipato per la redazione della diagnosi energetica (accessibile solo a PA ed ETS non economici). Significa che, per ottenere l'incentivo che copre le spese della diagnosi, la richiesta deve essere presentata al GSE entro un anno dalla data in cui la diagnosi è stata formalmente conclusa e datata/firmata dal tecnico (EGE o ESCo). Se la diagnosi è più vecchia di 12 mesi, non può essere oggetto di richiesta di contributo autonomo, pur rimanendo valida tecnicamente per supportare gli interventi se lo stato dei luoghi non è cambiato.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.16.2; D.M. 7 agosto 2025, Art. 15
#110Se non viene realizzato nessuno degli interventi previsti dalla diagnosi, si riceve in ogni caso il saldo (50%)?
No. Il saldo dell'incentivo spettante per la redazione della diagnosi energetica viene erogato dal GSE esclusivamente contestualmente all'erogazione dell'incentivo (che sia l'acconto o la rata unica) relativo alla realizzazione di almeno uno degli interventi di efficienza energetica o fonti rinnovabili raccomandati nella diagnosi stessa. Se non si dà seguito ad alcuno degli interventi previsti, il saldo per la diagnosi non viene corrisposto.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.16.2
#111La diagnosi energetica per un'impresa deve contemplare anche il processo produttivo o solo l'edificio e l'impianto di climatizzazione?
La diagnosi energetica deve essere conforme ai criteri minimi previsti dall'Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014. Essa si basa sui consumi energetici reali e deve fornire un quadro fedele della prestazione energetica globale. Poiché il Conto Termico incentiva interventi su edifici e impianti di climatizzazione, la diagnosi finalizzata all'ottenimento degli incentivi (o del contributo anticipato per PA) deve focalizzarsi sull'analisi del sistema edificio-impianto oggetto di intervento. Tuttavia, se l'impresa rientra tra i soggetti obbligati alla diagnosi secondo il D.Lgs. 102/2014 (es. grandi imprese o energivori), la diagnosi deve coprire l'intero sito produttivo. Ai fini specifici dell'accesso al Conto Termico per interventi sull'edificio, l'analisi deve comunque permettere di individuare e quantificare i risparmi energetici generati dagli interventi richiesti rispetto ai consumi globali.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 15 comma 1; Regole Applicative, Paragrafo 9.16.1
#112Ci può essere una revisione della diagnosi? Se cambiano gli interventi c'è la decadenza?
Se la diagnosi energetica è stata presentata per richiedere il contributo anticipato (riservato a PA ed ETS non economici), essa deve individuare gli interventi da realizzare. Se in fase successiva la PA decide di modificare gli interventi da eseguire rispetto a quelli ipotizzati inizialmente, ciò è generalmente ammesso purché gli interventi effettivamente realizzati siano comunque ricompresi tra quelli individuati dalla diagnosi (o da una sua integrazione/aggiornamento) e siano conformi al Decreto. Se però la diagnosi non porta alla realizzazione di alcun intervento incentivabile entro i termini previsti, si verifica la decadenza dal contributo anticipato per la redazione della diagnosi stessa.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.16.2
#113Una diagnosi ben fatta è molto più cara dell'incentivo erogato (provocazione/osservazione).
Il Decreto stabilisce dei massimali specifici per il rimborso delle spese di diagnosi energetica, differenziati in base alla tipologia di soggetto e di edificio. Per le PA e gli ETS non economici, il contributo copre il 100% delle spese ammissibili, ma sempre nel rispetto dei massimali unitari e assoluti previsti dall'Allegato 2 (es. percentuali rispetto al costo dei lavori o valori fissi). Per i privati, il contributo è del 50%. Se il costo di mercato di una "diagnosi ben fatta" supera tali massimali, la parte eccedente rimane a carico del soggetto richiedente.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Allegato 2 - Tabella 20; Regole Applicative, Paragrafo 9.16.2
#114Il contributo della DE sarà limitato dai soli massimali?
Sì. L'incentivo per la diagnosi energetica è pari al 100% (per PA ed ETS non economici) o al 50% (per privati e cooperative) delle spese sostenute, ma è soggetto a un doppio limite (il minore tra i due):
- Un massimale in percentuale rispetto alla spesa ammissibile dell'intervento a cui la diagnosi si riferisce (es. 10% per i primi 50.000 euro di lavori).
- Un massimale assoluto in euro (es. 13.000 euro per edifici residenziali con oltre 50 unità). Pertanto, il contributo effettivo sarà il valore più basso risultante dall'applicazione di queste soglie.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.16.2; Webinar 26/01/2026
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