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#106È valido presentare una diagnosi redatta nel 2025?

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

Sì. Una diagnosi redatta nel 2025 è valida per accedere agli incentivi del Conto Termico 3.0, a patto che rappresenti ancora fedelmente lo stato di fatto dell'edificio ante-operam e rispetti i requisiti del nuovo decreto. Il limite dei 12 mesi non riguarda questa validità generale, ma solo la richiesta del contributo anticipato per la diagnosi.

La validità tecnica dipende dallo stato ante-operam

Il decreto non fissa una scadenza secca per la diagnosi usata a supporto degli interventi. Ciò che conta è che il documento fotografi l'edificio così com'è al momento della domanda. Una diagnosi dell'autunno 2025 resta quindi utilizzabile nel 2026, purché nel frattempo non siano intervenute modifiche che ne alterino il quadro.

Il GSE, in istruttoria, confronta la fotografia contenuta nel documento con lo stato di fatto dichiarato in domanda. Finché le due immagini coincidono, l'anno di redazione non è un problema. Quando divergono, la pratica si espone a richieste di integrazione o al rigetto, a prescindere da quanto recente sia la data sul frontespizio.

Una diagnosi nata sotto il Conto Termico 2.0 va ricontrollata

C'è però un passaggio che molti trascurano. Il D.M. 7 agosto 2025 è entrato in vigore il 25 dicembre 2025, quindi una diagnosi redatta nel corso del 2025 è nata quasi certamente con in testa le regole del Conto Termico 2.0. Prima di riutilizzarla conviene verificare tre punti:

  • chi l'ha firmata: il paragrafo 9.16.1 delle Regole Applicative pretende la firma di un EGE certificato UNI CEI 11339 o di una ESCo certificata UNI CEI 11352, come approfondito su chi redige la diagnosi; una diagnosi firmata da un tecnico non certificato non è accettata;
  • come è stata costruita: il documento deve essere conforme al pacchetto di norme UNI CEI EN 16247 e ai criteri minimi dell'Allegato 2 al D.Lgs. 102/2014;
  • cosa raccomanda: gli interventi proposti devono rientrare tra quelli incentivabili dal nuovo decreto. Una diagnosi che puntava su una caldaia a condensazione a gas, per esempio, indica un intervento che il Conto Termico 3.0 non incentiva più.

Se uno di questi requisiti manca, il documento del 2025 non è da buttare: va integrato o riasseverato dal professionista giusto, con le raccomandazioni allineate alle tipologie del Titolo II e del Titolo III.

Cosa può rendere superata una diagnosi del 2025?

La diagnosi decade nei fatti quando lo stato dei luoghi che descrive non è più quello reale. Gli eventi tipici che impongono un aggiornamento sono la sostituzione o la modifica del generatore, un ampliamento volumetrico o una ristrutturazione che cambi le superfici disperdenti, un cambio di destinazione d'uso dei locali, oppure interventi di efficientamento già eseguiti dopo la redazione.

In assenza di queste variazioni la diagnosi conserva pieno valore. Se invece l'edificio è cambiato, il tecnico deve aggiornarla o rifarla, perché il calcolo del risparmio atteso poggia sulla situazione di partenza. Anche una diagnosi redatta senza consumi storici segue la stessa logica, dato che conta l'aderenza alla situazione attuale più dell'anno di redazione.

Vale la pena ricordare anche il perimetro dell'obbligo: la diagnosi serve nei casi specifici previsti dall'art. 15, quindi prima di investire nell'aggiornamento del documento conviene verificare se per l'intervento programmato sia davvero richiesta.

Il limite dei 12 mesi vale solo per il contributo anticipato

C'è un solo caso in cui la data pesa in modo diretto. Se una PA o un ETS non economico vuole il contributo anticipato che rimborsa la redazione della diagnosi, il documento trasmesso in Fase 2 deve avere una data di redazione non anteriore a 12 mesi, come chiarito nella scheda sul significato del limite di 12 mesi.

Superato quel termine la diagnosi non è più rimborsabile in via autonoma, ma resta valida per sostenere l'accesso agli incentivi degli interventi. Le due valutazioni viaggiano su binari separati: una riguarda la freschezza del documento da pagare, l'altra la sua aderenza tecnica all'edificio.

Un secondo appuntamento con il calendario riguarda la prenotazione. Nei casi fondati su contratto di prestazione energetica o su provvedimento di aggiudicazione, l'art. 15, comma 4 chiede che la diagnosi sia allegata già all'atto della prenotazione. Anche qui la data di redazione in sé non scade, però il documento del 2025 deve essere pronto, conforme e coerente con l'edificio nel momento in cui la richiesta parte.

Chi paga l'eventuale aggiornamento

Se il documento va integrato o rifatto, la spesa segue le regole ordinarie della diagnosi obbligatoria. Il paragrafo 9.16.1 riconosce il 100% della spesa a PA, ETS e alle ESCo che operano per loro conto, il 50% a privati e cooperative, sempre entro i costi unitari e i tetti della Tabella 21, che cumula diagnosi e APE in un unico plafond.

C'è anche il caso opposto, regolato dall'art. 15, comma 12. Quando la diagnosi non è obbligatoria e la si aggiorna per scrupolo professionale, le spese sostenute possono rientrare tra le spese ammissibili degli articoli 6 e 9, quindi concorrono all'incentivo dell'intervento. L'aggiornamento di una diagnosi del 2025, in altre parole, raramente resta un costo del tutto a carico del committente.

Un esempio pratico

Un condominio ha fatto redigere la diagnosi a ottobre 2025 da un EGE certificato e presenta la domanda a giugno 2026 per la sostituzione del generatore con una pompa di calore. L'edificio non ha subìto modifiche, il professionista è tra quelli ammessi e l'intervento raccomandato è il III.A del nuovo decreto: la diagnosi è pienamente valida così com'è.

Cambiamo un dettaglio. Se quella stessa diagnosi avesse raccomandato una caldaia a condensazione, il condominio dovrebbe farla integrare, perché l'intervento non rientra più tra quelli incentivabili. E un Comune che volesse farsi rimborsare la diagnosi di ottobre 2025 con il contributo anticipato chiesto a novembre 2026 arriverebbe fuori tempo: oltre i 12 mesi il rimborso autonomo sfuma, mentre la validità tecnica del documento resta intatta.

Terzo scenario, il più insidioso. Nell'estate 2026 il condominio ha già rifatto la copertura coibentandola, poi a settembre presenta la domanda per la pompa di calore con la diagnosi di ottobre 2025. La data sarebbe recente, ma la fotografia non corrisponde più: le dispersioni sono cambiate e il risparmio calcolato non è più quello. Qui serve l'aggiornamento, non per l'età del documento bensì per la distanza tra carta ed edificio.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 15; Regole Applicative, Paragrafi 9.16.1 e 9.16.2; Webinar 02/02/2026

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