#107La diagnosi fa solo una stima dei costi: in sede di rendicontazione la cifra potrà essere diversa?
Sì. La diagnosi energetica fornisce una stima previsionale dei costi e dei risparmi degli interventi raccomandati. Ai fini del calcolo definitivo dell'incentivo faranno fede le spese effettivamente sostenute, comprovate con fatture e ricevute di pagamento, sempre entro i costi massimi ammissibili previsti dal Decreto per ciascun intervento, con il tetto del prenotato per chi passa dalla prenotazione.
Stima previsionale contro spesa a consuntivo
La diagnosi è un documento che guarda al futuro: fotografa il sistema edificio-impianto, individua gli interventi sensati con le relative priorità e ne stima costi, risparmi attesi e tempi di ritorno, per orientare le scelte di chi decide. Non fissa in modo vincolante la cifra dell'incentivo che incasserai. Quando presenti la richiesta e la rendicontazione, il GSE calcola il beneficio sulle spese realmente sostenute e documentate.
La prova della spesa passa dalle fatture e dalle relative ricevute di pagamento, o dai mandati di pagamento quietanzati per le pubbliche amministrazioni. L'articolo 16 del Decreto impone di conservare questa documentazione per tutta la durata dell'incentivo e per i cinque anni successivi all'ultima rata, in vista dei controlli documentali e dei sopralluoghi.
Lo scostamento tra stima e consuntivo è quindi fisiologico, non un'anomalia da temere. I prezzi dei materiali cambiano, le lavorazioni si aggiustano in corso d'opera, il computo definitivo arriva solo con la contabilità di cantiere. Quello che conta è che ogni euro rendicontato trovi riscontro in fattura e in un pagamento tracciabile.
Nella prenotazione la stima diventa un tetto
Fin qui l'accesso diretto, dove la richiesta parte a lavori conclusi e la stima della diagnosi resta un orientamento interno. Il discorso cambia sfumatura per le PA e gli ETS non economici che accedono tramite prenotazione. All'accoglimento dell'istanza il GSE impegna a favore del richiedente la somma corrispondente all'incentivo massimo riconoscibile, che le Regole Applicative definiscono espressamente "massimale a preventivo", con l'atto di conferma che vale come impegno all'erogazione delle risorse.
Quel numero funziona in una direzione sola, come una valvola. Se a consuntivo le spese risultano inferiori alla stima, l'incentivo scende e viene ricalcolato sul reale. Se invece i costi di cantiere lievitano oltre il preventivo, l'incentivo resta bloccato al massimale prenotato, senza possibilità di integrazione.
Le stesse Regole precisano che l'importo prenotato "rappresenta un massimale e può essere oggetto di rimodulazione" da parte del GSE in esito all'istruttoria. Chi prenota ha quindi tutto l'interesse a stimare bene in partenza, con margini realistici sui prezzi di mercato, perché il preventivo definisce il tetto economico di tutta l'operazione e non si riapre a cantiere avviato.
La rimodulazione del GSE in istruttoria
Un secondo motivo di scostamento non dipende dalle fatture, ma dai parametri tecnici. Le condizioni contrattuali di accesso diretto e prenotazione prevedono che l'importo calcolato in via provvisoria dal Portaltermico possa essere rimodulato dal GSE in esito alle attività istruttorie sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata.
In pratica, se in istruttoria emergono errori di inserimento, per esempio su un rendimento stagionale dichiarato più alto del dato di targa, su una trasmittanza o su una superficie, il GSE corregge i parametri e ricalcola l'incentivo effettivo sulla base dei valori giusti. La cifra vista a video al momento dell'invio della richiesta è una fotografia provvisoria, non una promessa contrattuale.
Vale anche per la spesa della diagnosi stessa
Lo sdoppiamento tra stima e realtà tocca perfino la parcella della diagnosi. Le PA possono chiedere il contributo anticipato del 50% presentando il solo preventivo del professionista, come spiegato nella FAQ sull'acconto della diagnosi con il preventivo.
Il saldo arriva dopo la realizzazione di almeno uno degli interventi individuati, sulla base della spesa effettivamente sostenuta e fatturata, sempre dentro il plafond della Tabella 21. Se il professionista chiude la prestazione a una cifra diversa dal preventivo, è il consuntivo documentato a fare fede, con il massimale della tabella a fare da tetto sull'importo complessivo di diagnosi e certificazione.
Un'avvertenza sui pagamenti, valida per ogni voce di spesa: il GSE riconosce solo pagamenti tracciabili con la causale corretta, quindi lo scostamento tra stima e consuntivo non deve mai passare da integrazioni in contanti o da giri non documentati, che renderebbero la spesa non ammissibile.
Il ruolo dei costi massimi ammissibili
La cifra a consuntivo può muoversi rispetto alla stima, ma incontra sempre un tetto. Per ogni intervento il Decreto fissa costi massimi unitari e valori massimi erogabili: l'incentivo si calcola sulla spesa ammissibile, che è il minore tra la spesa effettiva e il prodotto tra il parametro di riferimento e il massimale. Se il consuntivo supera il tetto, l'eccedenza resta a carico del soggetto, come spieghiamo nella scheda sul contributo limitato dai massimali.
Per la sola diagnosi ed APE il riferimento è la Tabella 21 dell'Allegato 2, che cumula le due prestazioni sotto un unico plafond. Il rapporto tra costo reale della diagnosi e incentivo è affrontato anche nella FAQ su una diagnosi ben fatta più cara dell'incentivo.
Un esempio pratico
Tre scenari con gli stessi protagonisti mostrano come si muove la cifra tra stima e saldo.
La diagnosi di un condominio stima in 4.000 euro il costo di sostituzione del generatore. In fase di rendicontazione le fatture ammontano a 4.300 euro, pagate con regolari bonifici recanti la causale del meccanismo.
L'incentivo non si blocca sui 4.000 euro stimati: si ricalcola sui 4.300 euro effettivi, purché restino entro il costo massimo ammissibile di quell'intervento. Se il massimale per quella tecnologia fosse 4.100 euro, la spesa ammissibile si fermerebbe a 4.100 e i 200 euro eccedenti resterebbero a carico del condominio, senza pregiudicare il resto della pratica.
Sposta ora il caso su un Comune in prenotazione, con un massimale a preventivo di 100.000 euro impegnato dal GSE. Se il cantiere chiude a 90.000 euro documentati, l'incentivo si ricalcola su quella cifra. Se chiude a 110.000, l'erogazione resta ferma ai 100.000 prenotati: i 10.000 in più se li accolla l'ente. La stima della diagnosi, in quel percorso, non è solo orientativa, è la base del tetto di spesa dell'intera pratica.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 6, Art. 9, Art. 16 comma 1 e Allegato 2; Regole Applicative, Paragrafi 8.1 e 12.2; Contratto tipo accesso tramite prenotazione, Art. 3
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