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AggiornataObbligatorietà

#100Sostituzione di caldaia da 110 kW con PdC da 95 kW: la diagnosi va fatta?

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

No, la diagnosi energetica non è obbligatoria. L'impianto esistente da 110 kW è sotto la soglia dei 200 kW che fa scattare l'obbligo per gli interventi impiantistici, quindi è sufficiente una relazione tecnica descrittiva. L'unica eccezione è se l'intervento si accompagna all'isolamento dell'involucro opaco o alla trasformazione in nZEB.

Perché sotto i 200 kW basta la relazione tecnica

L'articolo 15, comma 1 del decreto lega la diagnosi degli interventi impiantistici del Titolo III a due condizioni congiunte: l'intervento su interi edifici e un impianto di riscaldamento con potenza nominale totale di almeno 200 kW. La potenza si misura sull'impianto esistente prima dei lavori, sommando tutti i generatori che servono l'edificio, come spiega la FAQ su quale potenza conta per la soglia.

Nel tuo caso il confronto è presto fatto e gioca a tuo favore. La caldaia esistente vale 110 kW, ben sotto il limite, quindi la prima condizione manca in partenza. La potenza della nuova pompa di calore da 95 kW non entra nel calcolo. Sarebbe comunque anch'essa lontana dalla soglia.

Al posto della diagnosi, il comma 4 chiede una relazione tecnica descrittiva che dimostri l'ammissibilità dell'intervento al meccanismo. Per gli impianti di taglia contenuta è utile anche la scheda sulla relazione tecnica semplificata per la pompa di calore.

Quando la diagnosi torna obbligatoria anche sotto soglia

La soglia dei 200 kW non è l'unico criterio, quindi prima di archiviare il tema conviene un ultimo controllo. La diagnosi resta sempre necessaria, a prescindere dalla taglia dell'impianto, in due situazioni:

  • l'isolamento termico delle superfici opache (intervento II.A);
  • la trasformazione dell'edificio in nZEB (intervento II.D), obbligatoria anche per i soggetti privati.

Se la sostituzione del generatore è isolata, senza opere sull'involucro, nessuna di queste condizioni si applica. Il quadro completo dei casi è nella FAQ sui casi specifici di diagnosi obbligatoria.

Occhio anche alla prenotazione: se una PA sceglie l'accesso fondato su diagnosi e atto amministrativo, la diagnosi serve per definizione, a prescindere dalla potenza, perché è il documento che regge la prenotazione stessa.

Il raccordo con i Requisiti Minimi: la soglia dei 100 kW

C'è un secondo binario normativo che conviene controllare, esterno al Conto Termico. La disciplina dei requisiti minimi degli edifici, il D.M. 26 giugno 2015 aggiornato dal D.M. 28 ottobre 2025, prevede una diagnosi dell'edificio e dell'impianto nei casi di nuova installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico con generatori da 100 kW in su.

Anche su questo fronte il tuo caso resta fuori, per due ragioni che si sommano. La semplice sostituzione del generatore non è una ristrutturazione dell'impianto, che richiederebbe la modifica sostanziale e contestuale di generazione, distribuzione ed emissione. E la nuova macchina da 95 kW sta comunque sotto la soglia dei 100 kW.

Resta fermo l'adempimento ordinario del progettista, la relazione tecnica di progetto della Legge 10 da depositare in Comune quando l'intervento la richiede. È un obbligo edilizio, separato dalla pratica GSE, che non va confuso con la relazione descrittiva da caricare a portale.

Cosa cambia per il resto della pratica

Uscire dall'obbligo di diagnosi non alleggerisce gli altri requisiti dell'intervento III.A, che restano tutti in piedi. L'impianto sostituito deve risultare esistente e funzionante, con il dossier fotografico ante operam scattato prima dello smontaggio, le targhe leggibili con la potenza in evidenza e la prova degli allacciamenti idraulici ed elettrici.

La nuova pompa di calore deve rispettare i rendimenti minimi dell'Allegato 1, verifica che si semplifica scegliendo un modello del Catalogo degli apparecchi prequalificati. E se un domani l'edificio crescesse fino a superare i 200 kW di potenza installata, ricordati che sopra quella soglia l'articolo 8 chiede anche la contabilizzazione del calore prodotto insieme alla nuova macchina.

Sul fronte economico la sostituzione segue l'algoritmo del Titolo III, con l'incentivo erogato in 5 rate annuali per le macchine sopra i 35 kW, o in unica soluzione quando il totale non supera i 15.000 euro. La relazione descrittiva, a differenza della diagnosi, non genera alcun rimborso dedicato: la Tabella 21 copre solo le spese di diagnosi e certificazione quando questi documenti sono dovuti.

Due documenti diversi, due destinatari

Ricapitolando il quadro documentale, conviene tenere separati i binari, perché gli equivoci nascono quasi sempre qui, quando il committente confonde l'adempimento edilizio con quello incentivante e si convince di dover pagare due volte lo stesso studio.

  • Al GSE va la relazione tecnica descrittiva dell'intervento, il sostituto della diagnosi previsto dall'articolo 15, comma 4.
  • Al Comune va, dove prevista, la relazione di progetto della Legge 10, adempimento dei requisiti minimi.

La diagnosi vera e propria, con firma di un EGE o di una ESCo, resterebbe necessaria solo sopra i 200 kW su interi edifici, nei casi II.A e nZEB, oppure nella prenotazione fondata sulla diagnosi.

Un esempio pratico

Prima i numeri del quesito così come sono, poi due varianti realistiche che cambiano l'esito della verifica.

Un condominio sostituisce la vecchia caldaia centralizzata a metano da 110 kW con una pompa di calore da 95 kW, senza toccare l'involucro. La potenza dell'impianto esistente è 110 kW, sotto i 200 kW, quindi non serve la diagnosi energetica: alla richiesta di incentivo basta allegare la relazione tecnica descrittiva, con un risparmio concreto di tempi e di costi professionali rispetto a una diagnosi completa firmata da un EGE.

Il progettista verifica anche il fronte requisiti minimi. Niente ristrutturazione dell'impianto, perché distribuzione ed emissione restano quelle esistenti, macchina nuova sotto i 100 kW: nessuna diagnosi nemmeno da quella normativa. Resta la relazione della Legge 10 se il regolamento edilizio la richiede per l'intervento, da depositare in Comune per la via ordinaria.

Se lo stesso condominio, insieme alla pompa di calore, coibentasse anche le pareti esterne, l'intervento sull'involucro opaco (II.A) renderebbe la diagnosi obbligatoria a prescindere dai 110 kW. E se l'edificio fosse servito da due caldaie da 110 kW ciascuna, la somma di 220 kW farebbe scattare la soglia per l'intervento sull'intero edificio: il conteggio si fa sempre sul totale dei generatori esistenti che servono l'edificio nella configurazione ante operam.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 15 commi 1, 2 e 4; D.M. 26 giugno 2015 come aggiornato dal D.M. 28 ottobre 2025 (requisiti minimi); Regole Applicative, Paragrafo 9.16

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