#507Per un intervento di piccola potenza di sostituzione del generatore con una pompa di calore per riscaldamento e ACS, la relazione tecnica progettuale del Conto Termico 3.0 richiede una modellazione energetica completa dell'edificio o basta una relazione semplificata firmata da tecnico abilitato?
No, per gli interventi di piccola potenza non serve una modellazione energetica completa dell'edificio. La relazione tecnica di progetto ex Legge 10 va trasmessa a portale oltre i 100 kW e la diagnosi energetica scatta oltre i 200 kW. Sotto queste soglie è sufficiente una relazione tecnica semplificata, proporzionata e ben motivata, firmata da un tecnico abilitato.

Le due soglie che decidono quanta documentazione serve
Il Conto Termico gradua i documenti richiesti in base alla potenza dell'impianto. Per gli interventi sugli impianti a fonte rinnovabile del Titolo III, e in particolare per la pompa di calore (III.A), contano due soglie.
- 100 kW: è il livello oltre il quale la relazione tecnica di progetto va trasmessa a portale, corredata dagli schemi funzionali d'impianto.
- 200 kW: oltre questa soglia scatta anche l'obbligo di diagnosi energetica ante-operam e di APE post-operam, a pena di decadenza dall'incentivo.
Sotto entrambe le soglie, quindi per un intervento di piccola taglia, il Conto Termico non pretende la diagnosi né una relazione tecnica di progetto completa da caricare a portale. La relazione tecnica corrisponde in sostanza a quella prevista dalla normativa sull'efficienza energetica in edilizia, la cosiddetta ex Legge 10 (D.M. 26 giugno 2015), ma con i contenuti minimi che le Regole Applicative fissano per ogni singolo intervento.
Serve una modellazione energetica completa dell'edificio?
No. Per gli impianti con potenza preesistente inferiore a 200 kW il Conto Termico non richiede una modellazione energetica completa del sistema edificio-impianto secondo le UNI/TS 11300, né una simulazione dinamica. In questa fascia la diagnosi energetica è sostituita da una relazione tecnica descrittiva e progettuale, firmata da un tecnico abilitato, che illustri l'intervento e ne dimostri l'ammissibilità e la rispondenza ai requisiti.
C'è anche una ragione di metodo. L'incentivo della pompa di calore non dipende da un modello dell'edificio: l'energia incentivata si ricava con la formula Ei = Qu × (1 − 1/SCOP) × kp, dove Qu è il prodotto tra la potenza di catalogo Prated e le ore di funzionamento convenzionali della zona climatica. Sono tutti dati standardizzati e di targa, non l'esito di una simulazione energetica su misura.
Quali dati può usare il tecnico al posto del modello?
La strada semplificata è ammessa in modo esplicito. Quando mancano i consumi storici reali, le Regole Applicative consentono di stimare i fabbisogni con il calcolo standard (asset rating) o riferendosi a edifici con caratteristiche analoghe, purché il criterio sia adeguatamente giustificato e asseverato. Il progettista può quindi appoggiarsi a:
- i dati dimensionali e le caratteristiche note dell'edificio;
- la potenza del generatore esistente e i dati del libretto di impianto;
- i dati progettuali disponibili;
- le caratteristiche tecniche certificate della pompa di calore, cioè Prated, SCOP e ηs da scheda ErP;
- i profili di utilizzo dell'ACS: numero di utenti, volume di accumulo, configurazione del sistema;
- i consumi storici delle fatture, dove disponibili;
- metodi semplificati o dati statistici coerenti con la destinazione d'uso, con riferimento alle norme tecniche applicabili e a criteri cautelativi.
Il filo conduttore è la tracciabilità. Il metodo deve essere oggettivo, documentabile e proporzionato alla dimensione dell'intervento, con la motivazione tecnica messa nero su bianco e asseverata dal professionista.
Cosa resta comunque obbligatorio a qualsiasi potenza
La semplificazione riguarda il metodo di calcolo, non l'insieme degli adempimenti. Anche per una pompa di calore di piccola taglia restano dovuti:
- i contenuti minimi della relazione tecnica per l'intervento III.A, ed eventualmente III.E per l'ACS, timbrata e firmata da tecnico abilitato;
- la dimostrazione che il riscaldamento è l'uso prevalente, cioè almeno il 51% della potenza di ogni generatore destinato alla climatizzazione invernale: una verifica utile proprio perché la stessa macchina produce anche ACS;
- la relazione sull'uso del calore, dovuta a qualsiasi potenza quando la pompa serve usi non incentivabili (piscine, processi) o convive con generatori non rinnovabili;
- la documentazione di spesa (fatture parlanti e bonifici dedicati), quella fotografica, il certificato di smaltimento del vecchio generatore, il libretto di impianto aggiornato, l'iscrizione al catasto regionale degli impianti e la dichiarazione di conformità.
Un esempio pratico
Una villetta o un piccolo edificio terziario sostituisce la caldaia a gas con una pompa di calore aria/acqua da 12 kW che copre sia il riscaldamento sia l'acqua calda sanitaria. Come si imposta la documentazione?
Con 12 kW si è ben sotto entrambe le soglie: niente diagnosi energetica e niente relazione tecnica di progetto da caricare a portale. Il tecnico redige una relazione semplificata con i dati dimensionali dell'edificio, la potenza della vecchia caldaia letta dal libretto, la Prated e lo SCOP della pompa di calore da scheda ErP e il profilo dell'ACS (numero di utenti e volume del bollitore), stimando il fabbisogno con un edificio di riferimento analogo.
| Potenza dell'impianto | Documentazione richiesta dal Conto Termico 3.0 |
|---|---|
| Fino a 100 kW | Relazione tecnica semplificata e motivata (redatta e conservata come ex Legge 10 nei limiti di legge) |
| Da 100 kW | Relazione tecnica di progetto completa con schemi funzionali, trasmessa a portale |
| Da 200 kW | Anche diagnosi energetica ante-operam e APE post-operam |
L'incentivo si ricava poi con Ei = Prated × ore convenzionali della zona climatica × (1 − 1/SCOP) × kp, senza che alcun modello energetico dell'edificio entri nel conteggio. Per la modulistica e i contenuti aggiornati resta comunque il riferimento alla pagina Conto Termico del GSE.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 8 comma 1, Art. 15 comma 1; D.M. 26 giugno 2015 (relazione tecnica ex Legge 10); Regole Applicative, Paragrafi 9.9.4, 9.16 e 12.7; Webinar 03/02/2026
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