#104Oltre alla diagnosi, secondo Titolo V, è richiesta anche APE ante operam?
Sì. Per le Imprese e gli ETS economici (soggetti al Titolo V), per accedere agli interventi di efficienza energetica (Titolo II) è obbligatorio dimostrare la riduzione della domanda di energia primaria. A tal fine, il Decreto richiede esplicitamente la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) sia nella configurazione ante-operam sia in quella post-operam. Questo obbligo è specifico per la verifica del risparmio (10% o 20%) e si aggiunge all'eventuale obbligo di diagnosi energetica se previsto dalle regole tecniche (es. impianto > 200 kW).
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 25 comma 1; Regole Applicative, Paragrafo 4.2.1
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