#322In fase di richiesta preliminare, i costi devono essere espressamente verificati tramite preventivi e computi metrici, oppure si può inserire un importo in parte stimato?
I costi della richiesta preliminare possono essere stimati. Il decreto chiede un elenco dei costi del progetto sotto forma di quadro economico, con spese ammissibili e non ammissibili, basato su preventivi o stime attendibili. La verifica puntuale degli importi avviene solo dopo, in fase di accesso diretto a lavori conclusi.
Cosa deve contenere la richiesta preliminare
La preliminare si redige sul Portaltermico in conformità al Modello 4 e l'art. 25, comma 3 ne elenca le informazioni minime, pena l'inammissibilità della successiva richiesta di incentivo:
- denominazione o ragione sociale e categoria dell'impresa (Micro, Piccola, Media o Grande);
- descrizione del progetto, con la data di inizio lavori, la previsione di fine lavori e gli interventi da realizzare;
- ubicazione del progetto, con l'edificio oggetto dell'intervento;
- elenco dei costi del progetto, tramite un quadro economico con le spese ammissibili e non ammissibili tra quelle degli artt. 6 e 9;
- tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario.
Nessuna di queste voci richiede un computo metrico asseverato, ma la dimensione d'impresa merita un supplemento di cura, perché incide sui massimali e sulle regole degli aiuti di Stato. Va calcolata secondo la Raccomandazione della Commissione europea 361/2003 e il D.M. 18 aprile 2005, tenendo conto anche delle imprese associate o collegate.
Quella casella dimensionale pesa poi ben oltre la preliminare, perché dalla categoria dichiarata dipendono le maggiorazioni di intensità dell'art. 27 del decreto: sul Titolo II valgono 20 punti percentuali in più per le piccole imprese e 10 per le medie. Sbagliare il calcolo per aver ignorato una collegata significa vedersi ricalcolare l'aiuto in istruttoria.
Perché in questa fase bastano le stime
Siamo per definizione prima dell'avvio dei lavori, quindi computi metrici definitivi e fatture non possono esistere. Le Regole Applicative individuano l'avvio con la prima tra due date, quella della comunicazione di inizio lavori presentata all'amministrazione competente e quella del primo fermo impegno a ordinare attrezzature che renda irreversibile l'investimento; tutto ciò che precede quel momento è, per costruzione, previsionale.
Per i numeri bastano quindi preventivi o stime coerenti con il progetto descritto. L'elenco dei costi serve al GSE per la logica europea degli aiuti di Stato, cioè per dimostrare che l'aiuto è stato chiesto prima di partire, non per bloccare gli importi. La preliminare, del resto, non è una prenotazione e non accantona somme.
Alla ricezione il GSE si limita a trasmettere una comunicazione di presa d'atto, via PEC o raccomandata secondo il recapito scelto sul Portale, senza che serva attenderla per avviare i lavori. Il funzionamento generale, con la PEC transitoria e le decorrenze, è nel dettaglio della comunicazione preliminare delle imprese.
Chi è impresa e chi resta fuori
Prima ancora dei numeri, alla preliminare si arriva con due requisiti soggettivi che conviene verificare subito. Le Regole Applicative riprendono l'art. 24, comma 2 del decreto: non può accedere agli incentivi l'impresa in difficoltà, secondo la definizione degli Orientamenti della Commissione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 2014, né quella su cui pende un ordine di recupero per aiuti dichiarati illegali da una precedente decisione della Commissione. Dichiarare costi perfetti non serve a nulla se la società ricade in uno di questi due casi.
Il perimetro di chi deve passare dalla preliminare è invece più largo di quanto suggerisca la parola "impresa". La definizione dell'art. 2, comma 1, lettera s) abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dalla forma giuridica e dallo scopo di lucro: attività artigianali e familiari, aziende agricole, imprese forestali, società di persone, fino alle forme aggregate come ATI, raggruppamenti, società di scopo e consorzi. Ci rientrano anche gli ETS che svolgono attività di carattere economico.
Cosa succede se i numeri cambiano
Gli importi indicati in questa fase non congelano l'incentivo che il GSE riconoscerà alla fine. A fine lavori la richiesta di accesso diretto va presentata entro 90 giorni dalla conclusione dell'intervento e l'incentivo si calcola sulle spese effettivamente sostenute e ammissibili, documentate da fatture e bonifici, entro i massimali del decreto. Un dettaglio operativo che molti scoprono tardi: l'istanza definitiva si invia con il medesimo codice richiesta assegnato alla preliminare, quindi le due fasi restano legate nella stessa pratica.
L'attenzione va invece alzata sulle modifiche di progetto vere e proprie. Se cambia la tipologia degli interventi rispetto alla preliminare, le Regole chiedono di annullare la richiesta con la funzionalità dedicata del Portale e di presentarne una nuova, fermo restando che i lavori non siano stati avviati; il perimetro esatto di ciò che è variazione fisiologica e ciò che impone la ripresentazione è nella FAQ su quanto sono cogenti gli importi della preliminare.
Vale anche per ESCo e CER che lavorano per un'impresa
Un ultimo punto sfugge spesso a chi opera tramite terzi. Le Regole Applicative precisano che la richiesta preliminare deve essere trasmessa anche dalle ESCo, dalle CER e dalle configurazioni di autoconsumo che agiscono, in qualità di Soggetto Responsabile, per conto di Soggetti Ammessi che siano imprese o ETS di carattere economico. Il vincolo segue insomma la natura del beneficiario, non quella di chi presenta la pratica: se il cliente finale è un'impresa, la preliminare va fatta comunque, chiunque firmi la richiesta.
Un esempio pratico
Un'impresa manifatturiera pianifica cappotto e nuovi infissi sul capannone per il 2027. Nella preliminare indica 180.000 euro di costi, ricavati dal preventivo di un'impresa edile e da una stima parametrica per gli infissi, dichiara la propria categoria di media impresa contando anche la controllata commerciale e riceve la presa d'atto via PEC.
I lavori chiudono a 195.000 euro documentati, 15.000 in più della stima iniziale. Nessun problema: entro 90 giorni dalla fine cantiere l'impresa presenta l'accesso diretto con lo stesso codice richiesta della preliminare e l'incentivo si calcola sul consuntivo, entro i massimali. Se invece a metà percorso decidesse di aggiungere il relamping, dovrebbe annullare la preliminare dal Portale e presentarne una nuova prima di ordinare i corpi illuminanti, perché l'ordine vincolante vale già come avvio dei lavori.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 25 comma 3, Art. 14 comma 2 lett. a); Regole Applicative, Paragrafo 4.1 (richiesta preliminare imprese) e Paragrafo 6.1
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