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#324La SCIA vale come avvio o inizio lavori?

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

Sì, ma non è l'unico riferimento. Per le Regole Applicative la data di avvio dei lavori è la prima tra due, cioè l'inizio dei lavori dichiarato nella comunicazione all'Amministrazione competente, come la SCIA, oppure il primo fermo impegno che rende irreversibile l'investimento, per esempio l'ordine delle attrezzature.

Le due date in gara

La definizione conta soprattutto per le imprese e per gli ETS economici, che devono inviare la richiesta preliminare prima dell'avvio dei lavori, pena l'inammissibilità della successiva richiesta di incentivo. Le Regole Applicative, nella sezione dedicata alla preliminare del paragrafo 4.1, individuano l'avvio come la data che si verifica per prima tra:

  • l'inizio dei lavori di costruzione dichiarato nella comunicazione presentata all'Amministrazione competente, ove prevista (SCIA, CILA o titolo equivalente);
  • il primo fermo impegno a ordinare attrezzature, o un altro impegno che renda irreversibile l'investimento.

Nota il criterio di fondo, che viene dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato. Rileva il momento in cui l'investimento diventa irreversibile, non il pezzo di carta con cui lo si annuncia. Se l'ordine dei generatori parte a marzo e la SCIA viene protocollata ad aprile, l'avvio dei lavori è marzo. La SCIA da sola, quindi, non mette al riparo, perché un contratto di fornitura firmato prima brucia la data.

Attento anche al perimetro del fermo impegno, che non coincide con il solo ordine di acquisto in senso stretto. Qualunque vincolo giuridico che renda l'investimento irreversibile produce lo stesso effetto, dalla firma di un contratto di appalto vincolante al versamento di un acconto al fornitore. Nel dubbio conviene trattare ogni firma con effetti economici come una potenziale data di avvio.

Cosa non conta come avvio

La nota 5 delle Regole Applicative definisce il fermo impegno come il primo ordine documentato dal Soggetto Responsabile relativo alle spese di realizzazione dell'intervento ed esclude espressamente le attività preliminari:

  • la progettazione;
  • l'accettazione del preventivo o dell'offerta di allacciamento alla rete, con obbligo di connessione a terzi, ove prevista;
  • la richiesta di permessi e titoli edilizi;
  • gli studi di fattibilità e le consulenze tecniche;
  • l'acquisto dei terreni e le prime operazioni di preparazione dei terreni stessi.

Un'impresa può quindi far progettare l'intervento, commissionare le consulenze tecniche che lo preparano (tra cui la diagnosi energetica) e chiedere i titoli edilizi prima della preliminare, senza compromettere l'accesso. Sono le spese di preparazione, quelle che servono proprio a capire se e come conviene investire, quindi non rendono irreversibile alcunché.

Anche presentare la SCIA in anticipo non è di per sé un problema, finché non si dà inizio effettivo alle opere né si firma un ordine: è la data di inizio lavori dichiarata, non il protocollo della pratica edilizia, a entrare in gara. Sui costi da indicare in quella fase vale il quadro economico previsionale.

E la data di conclusione? La simmetria che aiuta a orientarsi

C'è una simmetria che aiuta a fissare il criterio, perché il decreto ragiona allo stesso modo all'altro capo del cantiere. Per l'art. 2, comma 1, lettera h), la data di conclusione dell'intervento è quella di ultimazione dei lavori e delle attività correlate con spese ammissibili, ma le prestazioni professionali, comprese la redazione della diagnosi e degli attestati di prestazione energetica, non contano ai fini della sua individuazione.

La simmetria è utile da tenere a mente quando si pianifica il calendario di commessa: le attività professionali non aprono il cantiere ai fini del Conto Termico, così come non lo chiudono. Ciò che muove le due date è sempre l'esecuzione materiale dell'intervento con i suoi impegni economici irreversibili, dalla prima firma vincolante all'ultimo lavoro correlato. Dalla conclusione partono poi i 90 giorni entro cui presentare la richiesta di accesso diretto, quindi fissare bene entrambe le date serve due volte.

Chi deve rispettare questa definizione

La regola non riguarda solo l'impresa che opera in proprio. La richiesta preliminare, con lo stesso concetto di avvio lavori, va trasmessa anche dalle ESCo, dalle CER e dalle configurazioni di autoconsumo quando agiscono come Soggetto Responsabile per conto di imprese o di ETS di carattere economico. In tutti questi casi la data che conta resta la prima tra ordine irreversibile e comunicazione all'Amministrazione, con la preliminare che deve precederla.

Su un punto serve chiarezza totale, perché l'errore di sequenza non è sanabile. Se il primo fermo impegno risulta firmato prima dell'invio della preliminare, la successiva richiesta di incentivo è inammissibile, senza che esista una preliminare retroattiva o una finestra di tolleranza. E se dopo l'invio il progetto cambia nella tipologia degli interventi, la richiesta va annullata dal Portale e ripresentata prima di qualunque avvio, altrimenti la copertura salta comunque.

Per la PA e per i privati non imprese, invece, la definizione non condiziona l'accesso, perché per loro la preliminare non esiste. La SCIA resta però rilevante su un altro piano: è il titolo edilizio che documenta la conformità urbanistica dell'intervento, da conservare per i controlli, con la decadenza dall'incentivo come conseguenza degli abusi.

Una volta trasmessa la preliminare, peraltro, non serve aspettare nulla per partire: il GSE invia una presa d'atto di ricezione, ma i lavori possono avviarsi subito dopo l'invio, senza attendere quella comunicazione. Il vincolo temporale sta tutto nell'ordine tra preliminare e avvio, non nei tempi di risposta del Gestore.

Un esempio pratico

Un'impresa vuole sostituire la centrale termica. A febbraio incarica il progettista, fa redigere la diagnosi energetica e chiede il titolo edilizio, attività preliminari che non contano come avvio. A marzo firma l'ordine delle pompe di calore alla ditta installatrice, ad aprile presenta la SCIA con inizio lavori dichiarato a maggio, quando effettivamente apre il cantiere.

L'avvio dei lavori è la data dell'ordine di marzo, la prima delle due in gara secondo la definizione delle Regole. La richiesta preliminare al GSE doveva quindi partire prima di quella firma: non basta averla inviata prima della SCIA, né prima dell'inizio lavori dichiarato. Se l'impresa avesse invece trasmesso la preliminare a febbraio, subito dopo l'incarico al progettista, tutta la sequenza sarebbe stata in regola, con l'ordine di marzo libero di partire senza attendere la presa d'atto del GSE.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 4.1 e nota 5; D.M. 7 agosto 2025, Art. 25 comma 3 e Art. 2 comma 1 lett. h); Webinar 26/01/2026

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