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#327Per la richiesta preliminare il portale GSE chiede i dati del sistema di illuminazione anche se l'intervento è la sola pompa di calore: come si ricavano senza sbagliare e influiscono sulla pratica?

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

Quei campi fotografano lo stato di fatto dell'edificio, non entrano nel calcolo dell'incentivo. La potenza da dichiarare è la somma delle potenze delle lampade degli ambienti interni, letta sull'APE o sulla relazione tecnica e, in mancanza, ricavata da un rilievo. Sull'esito della pompa di calore non incide, sulla veridicità della dichiarazione sì.

Conto Termico 3.0: come ricavare la potenza del sistema di illuminazione esistente da dichiarare nel Portaltermico GSE

Uno step che il portale mostra sempre

I campi stanno nella sezione "Anagrafica impianto esistente", che la guida ufficiale al Portaltermico descrive come uno step sempre visibile, dove "è necessario inserire i Dati anagrafici dell'impianto di riscaldamento esistente che sia o meno oggetto di intervento". La ragione sta a monte del singolo intervento: il Conto Termico incentiva solo edifici già dotati di impianto di climatizzazione invernale funzionante, quindi la scheda serve a documentare quel presupposto.

Nella demo del portale del 12 gennaio il GSE ha scorso i campi uno per uno. Dopo i generatori, i terminali di emissione e l'acqua calda sanitaria, "il sistema di illuminazione richiede la potenza totale del sistema di illuminazione esistente e l'eventuale potenza totale nominale da norma dell'adottando sistema di illuminazione esistente e la tipologia di illuminazione prevalente". Tre valori, quindi, non un progetto illuminotecnico. Chi vuole sapere in anticipo quali altre tendine possono bloccare la compilazione trova la mappa completa nella checklist dei controlli vincolanti del portale.

Da dove si ricava la potenza senza inventarla

La regola di compilazione non è scritta nel decreto sul Conto Termico, ma nelle indicazioni ministeriali sul format dell'attestato di prestazione energetica, che riguardano esattamente lo stesso dato: "come potenza dell'impianto nel caso di illuminazione, si indichi la somma delle potenze per l'illuminazione interna degli ambienti", con tutte le potenze espresse in kW. La stessa identica risposta era già nelle FAQ ministeriali sull'efficienza energetica degli edifici del 2016.

Le fonti da cui prendere quel numero, in ordine di comodità:

  • APE dell'edificio. Nella tabella dei dati di dettaglio degli impianti l'illuminazione compare con la sua potenza. Nel terziario e negli edifici pubblici il servizio è obbligatorio ai fini della prestazione energetica, quindi il dato di norma esiste già. Sulla differenza tra i vari attestati richiesti in pratica aiuta la FAQ su diagnosi e APE ante e post-operam.
  • Relazione tecnica di progetto o progetto illuminotecnico depositato, per gli edifici costruiti o ristrutturati di recente.
  • Rilievo in situ, quando la documentazione manca. Le Linee guida nazionali per l'APE non lasciano alternative: "nel caso in cui la predetta documentazione non sia disponibile, la raccolta dei dati di ingresso necessari è effettuata in occasione del rilievo in situ". Del resto un sopralluogo il certificatore deve farlo comunque, perché il decreto glielo impone per reperire e verificare i dati.

Il rilievo qui è un conteggio, non una simulazione: si contano gli apparecchi locale per locale, si legge la potenza assorbita di targa (comprensiva di alimentatori e driver) e si sommano gli ambienti interni. Non serve entrare nel merito dei livelli di illuminamento, che diventano rilevanti solo quando l'illuminazione è essa stessa oggetto di intervento, come spiegato nella FAQ sul relamping a LED.

Un caso frequente merita un'avvertenza. Nei capannoni artigianali e industriali il software regionale spesso non conteggia affatto il servizio illuminazione, così l'APE non riporta il valore. Al webinar del 16 aprile il GSE ha indicato la via d'uscita: "in questi casi accettiamo degli attestati di prestazione energetica cosiddetti convenzionali quindi simulati", proprio per permettere di inserire a portale tutti i dati richiesti.

Quanto pesano davvero sulla pratica della pompa di calore

Conviene separare due piani, perché la risposta è opposta.

Sul calcolo dell'incentivo il peso è nullo. L'importo dell'intervento III.A dipende dalla potenza termica nominale della macchina, dal coefficiente di valorizzazione, dalle ore di funzionamento della zona climatica e dal coefficiente di prestazione stagionale. L'illuminazione non compare in nessuna di queste grandezze. Anche l'ammissibilità resta legata a un requisito diverso, cioè la presenza di un impianto di climatizzazione invernale esistente e funzionante da sostituire.

Sul piano della responsabilità il peso è invece pieno. Tutto ciò che viene dichiarato al GSE viaggia come dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Le Regole Applicative spiegano che i controlli servono ad "accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai Soggetti Responsabili all'atto della presentazione della richiesta di incentivazione". Tra le violazioni rilevanti compare per prima "la presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti falsi, mendaci o contraffatti".

Le verifiche riguardano un campione non inferiore all'1% delle richieste ammesse e possono arrivare fino a cinque anni dopo l'ultima rata, con sopralluogo in situ. Quando la violazione è rilevante il GSE dispone il rigetto o la decadenza, recupera le somme e segnala il caso ad ARERA. Un numero inventato in un campo che non serve al calcolo resta quindi un numero inventato in una dichiarazione firmata.

Il campo che nessuna fonte spiega

Il valore intermedio, la "potenza totale minima adottando il sistema di illuminazione esistente", compare anche nel modulo di asseverazione, ma né il decreto né le Regole Applicative né i materiali GSE ne definiscono il criterio di calcolo. Ha un senso preciso solo nell'intervento di sostituzione delle lampade, dove la potenza installata non deve superare il 50% di quella sostituita e dove il decreto corregge il tiro se l'impianto ante-operam era sotto-illuminato rispetto alla UNI EN 12464-1. In una pratica di sola pompa di calore il campo va tenuto coerente con l'esistente; se il portale ne pretende la valorizzazione conviene un quesito preventivo al GSE piuttosto che una stima di fantasia.

Un esempio pratico

Un ufficio in categoria A/10 sostituisce la caldaia con una pompa di calore. L'APE è del 2014 e non riporta la potenza dell'illuminazione, quindi il tecnico procede al conteggio durante il sopralluogo che avrebbe fatto comunque.

AmbienteApparecchiPotenza assorbita cadaunoTotale
Uffici open space1872 W1.296 W
Sale riunioni e corridoi1036 W360 W
Archivio e servizi6120 W720 W
Totale interni342.376 W

A portale si dichiarano 2,38 kW, arrotondando ai due decimali il totale degli ambienti interni. I quattro proiettori del parcheggio restano fuori, perché la regola ministeriale parla di illuminazione interna degli ambienti. La tipologia prevalente si indica in base a ciò che è materialmente installato, nell'esempio lampade fluorescenti. Il foglio di calcolo con il conteggio per locale va archiviato insieme al resto della pratica: è il documento che, in caso di sopralluogo, dimostra da dove arriva il numero.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 18 comma 1, Art. 21 commi 1 e 8, Allegato I (requisiti sistemi di illuminazione); Regole Applicative Conto Termico 3.0, Paragrafi 9.5.4 e 11.1; Guida all'utilizzo del Portale CT 3.0 (step "Anagrafica impianto esistente"); Indicazioni MASE sul D.M. 28 ottobre 2025, punto 18 (Appendice B, format APE); FAQ efficienza energetica edifici, seconda serie 1 agosto 2016, FAQ 2.70; D.I. 26 giugno 2015, Art. 4 comma 6 e Allegato 1 Paragrafo 3.3; Webinar GSE 12/01/2026 e 16/04/2026

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