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#154Relamping e illuminazione a LED nel Conto Termico 3.0 (II.E): quali sono i requisiti, serve la diagnosi e come gestire i livelli di lux?

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

Il relamping è l'intervento II.E del Conto Termico 3.0: la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti di interni e pertinenze esterne con sistemi a LED o ad alta efficienza. Le nuove lampade devono avere efficienza di almeno 80 lm/W e una resa cromatica adeguata, con potenza installata non oltre il 50% di quella sostituita. Per il solo relamping basta la relazione tecnica, non la diagnosi energetica.

Requisiti del relamping II.E nel Conto Termico 3.0: efficienza 80 lm/W, resa cromatica maggiore di 80 interni e 60 esterni, potenza installata ridotta al 50% della sostituita

Che cos'è l'intervento II.E di sostituzione dell'illuminazione

L'intervento di efficienza energetica II.E, disciplinato dall'art. 5, comma 1, lettera e del D.M. 7 agosto 2025, incentiva la sostituzione dei sistemi di illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne di edifici esistenti, dotati di impianto di climatizzazione, con sistemi a LED o comunque a più alta efficienza. In gergo di cantiere è il cosiddetto relamping.

Rientra nel Titolo II, la parte del Conto Termico dedicata all'efficienza sull'involucro e sugli usi elettrici. Come gli altri interventi del Titolo II, segue una regola di ammissibilità legata alla destinazione d'uso dell'edificio. Per i soggetti privati e per le imprese il relamping è incentivabile solo su edifici dell'ambito terziario, mentre la pubblica amministrazione vi accede su qualsiasi categoria catastale. La logica catastale è la stessa spiegata per gli interventi di involucro ammessi solo sul terziario e per il perimetro dell'ambito terziario nel Titolo II.

L'illuminazione delle aree esterne segue regole di calcolo proprie, che trattiamo a parte nella guida sull'illuminazione delle pertinenze esterne.

Quali requisiti tecnici devono avere le nuove lampade?

I requisiti tecnici sono fissati dall'Allegato 1 del Decreto e ripresi al paragrafo 9.5.1 delle Regole Applicative. Le lampade devono essere certificate da laboratori accreditati per le caratteristiche fotometriche (solido fotometrico, resa cromatica, flusso luminoso, efficienza) e recare la marcatura CE. I due parametri prestazionali cardine sono:

  • resa cromatica maggiore di 80 per l'illuminazione degli interni e maggiore di 60 per le pertinenze esterne;
  • efficienza luminosa minima di 80 lm/W.

A questi si aggiunge un vincolo che sorprende molti progettisti: la potenza installata delle nuove lampade non deve superare il 50% della potenza sostituita. È il modo con cui il Decreto si assicura che il relamping produca un risparmio reale e non un semplice cambio di tecnologia a parità di consumi. Passare da vecchie sorgenti a LED efficienti consente in genere di rispettare agevolmente questo dimezzamento mantenendo lo stesso livello di luce.

Gli apparecchi, infine, devono rispettare i regolamenti europei di ecodesign ed etichettatura energetica (Reg. UE 2017/1369 e le misure attuative della direttiva 2009/125/CE) e avere almeno le stesse caratteristiche tecnico-funzionali di quelli rimossi, garantendo il rispetto dei requisiti illuminotecnici delle norme UNI e CEI vigenti.

Requisito II.EValore richiesto
Efficienza luminosa minima80 lm/W
Resa cromatica internimaggiore di 80
Resa cromatica pertinenze esternemaggiore di 60
Potenza installatanon oltre il 50% della potenza sostituita
Certificazionelaboratori accreditati, marcatura CE, ecodesign UE

Per il relamping serve la diagnosi energetica?

Qui va corretto un equivoco diffuso. Per il solo intervento di illuminazione la diagnosi energetica non è mai richiesta in funzione della potenza dell'impianto termico. La soglia dei 200 kW che fa scattare l'obbligo di diagnosi riguarda gli interventi sulle chiusure trasparenti, sulle schermature e sugli impianti del Titolo III, non l'intervento II.E, che l'art. 15, comma 1 del Decreto non elenca affatto tra i casi soggetti a diagnosi.

Per un relamping, quindi, la diagnosi è sostituita da una relazione tecnica descrittiva dell'intervento, che ne dimostra l'ammissibilità e il rispetto dei requisiti. Vale anche in caso di edificio servito da una centrale termica molto potente: è il tipo di intervento a contare, non i kW dell'impianto di riscaldamento. Per il quadro generale di quando la diagnosi è dovuta restano utili la scheda sui casi specifici di diagnosi obbligatoria e quella su quale potenza conta per i 200 kW.

L'unica eccezione nasce dalla modalità di accesso. Se accedi tramite prenotazione usando il "Caso i" dell'art. 14, cioè presentando una diagnosi energetica insieme a un atto amministrativo, la diagnosi è il documento che abilita la prenotazione e va allegata, comprendendo anche il relamping tra gli interventi previsti. Con le altre modalità di prenotazione (contratto ESCo, contratto di fornitura o atto di assegnazione dei lavori) il relamping resta coperto dalla sola relazione tecnica, come dettagliato nell'analisi dell'art. 15, comma 4 e nel caso della sostituzione dell'illuminazione in prenotazione.

Aumentare i lux è compatibile con l'incentivo?

Una situazione tipica degli edifici scolastici mette in difficoltà i progettisti. Le norme di illuminotecnica hanno alzato nel tempo i livelli di illuminamento medio richiesti nelle aule, per esempio dai vecchi 300 lux ai 500 lux della UNI EN 12464-1 aggiornata. Il timore è che, dovendo aumentare la luce, l'intervento non produca più un risparmio e perda l'incentivo.

In realtà il Conto Termico premia l'efficientamento, cioè il miglioramento dell'efficienza specifica del sistema, non necessariamente il calo del consumo assoluto. Se per rispettare la norma devi portare un'aula a 500 lux, l'intervento resta ammissibile a condizione che il nuovo impianto sia ad alta efficienza (LED conformi ai requisiti) e garantisca i livelli di illuminamento previsti dalle norme vigenti. Anche quando il fabbisogno cresce per l'aumento dei punti luce, ciò che deve migliorare è l'efficienza specifica, misurata in lm/W o in W/m².

Lo stesso ragionamento vale per un impianto progettato anni fa secondo una norma superata, per esempio la UNI EN 12464-1:2002 con 300 lux: la sua sostituzione con sistemi a LED efficienti che rispettano i livelli di illuminamento attuali è ammissibile senza problemi.

C'è però un dettaglio sul limite del 50% della potenza. Se l'impianto ante-operam era sottodimensionato perché non rispettava i criteri illuminotecnici della UNI EN 12464-1, l'incentivo è riconosciuto solo per la quota di potenza pari al 50% di quella sostituita, non oltre. Negli ambienti residenziali, invece, il criterio illuminotecnico minimo di riferimento è la condizione ante-operam.

Chi può accedere e con quali obblighi di risparmio

Come tutti gli interventi del Titolo II, il relamping distingue i soggetti. La pubblica amministrazione e gli ETS non economici vi accedono senza vincoli di risultato energetico, oltre ai requisiti tecnici delle lampade. Le imprese e gli ETS economici che intervengono su edifici del terziario devono invece dimostrare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% con l'intervento singolo, oppure del 20% se il relamping è combinato con un altro intervento del Titolo II. La verifica si legge sul confronto tra un APE ante e un APE post-operam, con la stessa logica descritta per gli altri interventi in cosa devono garantire imprese ed ETS economici.

Il quadro documentale ordinario del relamping resta comunque snello: relazione tecnica di progetto, dichiarazione di conformità e schede tecniche delle lampade che attestino resa cromatica, efficienza e certificazioni. Sul rapporto tra diagnosi, APE e altri documenti aiuta il pillar su diagnosi e APE ante e post-operam.

A questi si aggiunge l'asseverazione di un tecnico abilitato richiesta dalle Regole Applicative, insieme alla documentazione fotografica dello stato ante-operam e post-operam, utile a comprovare la sostituzione effettiva dei corpi illuminanti. Le lampade installate devono comparire nelle schede del produttore con i parametri fotometrici certificati, così che il GSE possa verificare il rispetto dei minimi in fase di istruttoria e di eventuale controllo. Vale la pena conservare con ordine questi documenti per l'intera durata dell'incentivo, insieme a fatture e giustificativi di pagamento.

Quali spese rientrano e come si calcola l'incentivo

Il relamping è incentivato al 40% della spesa ammissibile, entro i costi massimi unitari e il massimale di incentivo previsti dall'Allegato 1. La formula moltiplica la percentuale spettante per il costo specifico ammesso in euro al metro quadro e per la superficie oggetto di intervento, quindi l'incentivo cresce con i metri quadri riqualificati, non con il numero di apparecchi installati.

Rientrano nella spesa ammissibile le voci elencate al paragrafo 9.5.2 delle Regole Applicative:

  • la fornitura e la posa in opera dei nuovi sistemi efficienti di illuminazione;
  • gli adeguamenti dell'impianto elettrico, compresa la messa a norma e l'eventuale adeguamento dell'illuminazione di emergenza;
  • lo smontaggio e la dismissione dei sistemi di illuminazione preesistenti;
  • le prestazioni professionali connesse all'intervento.

Le spese sono comprensive di IVA dove questa costituisce un costo. Il trasporto rientra nella fornitura. Attenzione al correttivo per gli impianti ante-operam sottodimensionati: se la potenza di partenza era inferiore al minimo di norma, le spese ammissibili vanno ridotte per tenere conto della sola potenza incentivabile, in coerenza con il tetto del 50% della potenza sostituita. Per le aree scoperte il conteggio della superficie segue regole proprie, spiegate nel dettaglio nel pillar sull'illuminazione delle pertinenze esterne.

Un esempio pratico

Una scuola comunale sostituisce i vecchi tubi fluorescenti delle aule, con una potenza installata complessiva di 12 kW, con nuovi apparecchi a LED. La normativa impone di portare le aule da 300 a 500 lux.

Il progettista sceglie LED con efficienza di 130 lm/W e resa cromatica pari a 85, ben oltre i minimi di 80 lm/W e di 80 per gli interni. Nonostante l'aumento dei lux, grazie all'efficienza dei LED la potenza installata post-operam scende a 5,4 kW, cioè il 45% dei 12 kW sostituiti, dentro il limite del 50%. L'intervento rispetta i requisiti e, trattandosi di un Comune, non serve dimostrare alcuna percentuale di risparmio: basta la relazione tecnica, senza diagnosi energetica.

VoceAnte-operamPost-operam
Potenza installata12 kW5,4 kW (45%)
Illuminamento aule300 lux500 lux
Efficienza sorgentivecchi tubi fluorescentiLED 130 lm/W, resa 85
Documento richiestoRelazione tecnica (nessuna diagnosi)

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 5 comma 1 lettera e, Art. 15 comma 1 e Allegato 1; Regole Applicative, Paragrafo 9.5 e Paragrafo 9.16

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