#159Illuminazione delle pertinenze esterne nel Conto Termico: cosa sono, quali requisiti e come si calcola l'incentivo?
Le pertinenze esterne sono le aree scoperte funzionalmente collegate all'edificio, come cortili, parcheggi, giardini e camminamenti, risultanti dalla sua visura catastale. La loro illuminazione rientra nell'intervento II.E e l'incentivo si calcola sulla superficie illuminata, fino a un massimo di due volte la superficie utile interna dell'edificio, non sul numero di corpi illuminanti.

Che cosa si intende per pertinenze esterne
Le pertinenze esterne sono gli spazi scoperti funzionalmente al servizio dell'edificio oggetto di intervento: cortili, parcheggi, giardini, camminamenti, piazzali. Il Conto Termico ne ammette l'illuminazione nell'ambito dell'intervento II.E, la stessa famiglia del relamping degli interni, disciplinata dall'art. 5, comma 1, lettera e del D.M. 7 agosto 2025.
Perché un'area esterna sia riconosciuta come pertinenza servono alcuni presupposti concreti. Deve risultare dalla visura catastale dell'edificio (o comunque essere funzionalmente legata ad esso) e trovarsi nella disponibilità dello stesso soggetto ammesso. In pratica conta che l'area sia servita dallo stesso punto di connessione elettrica dell'edificio (il POD) e che insista sulla medesima particella catastale o su una particella funzionalmente collegata.
Nella pratica le pertinenze più comuni sono i parcheggi aziendali, i cortili e i piazzali scolastici, i camminamenti e le aree verdi condominiali, gli spazi di manovra di un capannone. Ciò che le accomuna è il doppio requisito: risultano dalla visura dell'edificio principale e sono alimentate dal suo stesso contatore. Un parcheggio interrato al servizio esclusivo di un ufficio, per esempio, è una pertinenza tipica, mentre un'area di sosta condivisa con altri edifici e servita da un contatore autonomo tende a non esserlo.
Da qui la risposta a un dubbio ricorrente: un campo di calcio può essere pertinenza. Lo è, per esempio, quando appartiene a una scuola o a un edificio spogliatoio, insiste sulla stessa proprietà del soggetto ammesso ed è funzionalmente collegato all'immobile principale. La destinazione d'uso dell'edificio principale resta comunque il filtro di ammissibilità: per i privati e le imprese il Titolo II vale solo sul terziario, come per l'ambito terziario negli uffici e per gli interventi di involucro.
Quali requisiti deve rispettare l'illuminazione esterna
I requisiti tecnici delle sorgenti sono quelli generali dell'intervento II.E, con una soglia di resa cromatica specifica per l'esterno. Le lampade devono garantire:
- resa cromatica maggiore di 60 per le pertinenze esterne (contro il valore maggiore di 80 richiesto per gli interni);
- efficienza luminosa di almeno 80 lm/W;
- potenza installata non superiore al 50% di quella sostituita.
Sulle aree esterne la resa cromatica minima più bassa riflette esigenze diverse: un parcheggio o un camminamento richiedono sicurezza e buona percezione dei colori, ma non lo stesso comfort visivo di un ufficio. Il limite del 50% della potenza vale anche qui e in genere si rispetta agevolmente passando ai proiettori a LED, che a parità di illuminamento assorbono molto meno dei vecchi corpi a scarica.
Cambia anche la norma illuminotecnica di riferimento. La UNI EN 12464-1 riguarda l'illuminazione dei posti di lavoro in interni, mentre per le aree esterne il riferimento è la UNI EN 12464-2. In ogni caso le Regole Applicative chiedono che l'intervento garantisca i livelli di illuminamento previsti dalle norme di settore applicabili alla specifica destinazione d'uso, con una relazione o verifica illuminotecnica che ne attesti il rispetto nella documentazione tecnica. I dettagli sui requisiti delle lampade e sul limite di potenza sono nel pillar sul relamping e l'illuminazione a LED.
Come si calcola l'incentivo per le pertinenze
Il fraintendimento più frequente riguarda proprio la base di calcolo: l'incentivo dell'illuminazione II.E si calcola sulla superficie oggetto di intervento, non sul numero di punti luce. La formula moltiplica la percentuale spettante (il 40% base della spesa ammissibile) per il costo specifico ammesso in euro al metro quadro e per la superficie riqualificata. Che tu installi 2 proiettori o 50 fari, l'incentivo non cambia in funzione dei corpi illuminanti: dipende dai metri quadri di area effettivamente illuminata e riqualificata, fermo restando il tetto dei costi massimi unitari.
Per le pertinenze la superficie da considerare è quella dell'area esterna su cui insiste l'impianto, con un limite preciso: non può eccedere il valore pari a due volte la superficie utile interna dell'edificio di cui l'ambiente è pertinenza. È il modo con cui il Decreto evita che vaste aree esterne generino incentivi sproporzionati rispetto all'edificio servito. La nozione di superficie utile è la stessa spiegata in quale superficie inserire nel Conto Termico.
| Elemento del calcolo | Regola |
|---|---|
| Base di calcolo | superficie illuminata (m²), non il numero di punti luce |
| Percentuale base | 40% della spesa ammissibile |
| Limite superficie pertinenza | fino a 2 volte la superficie utile interna dell'edificio |
| Tetto | costi massimi unitari e massimale di incentivo |
Quali spese rientrano e con quale percentuale
L'incentivo dell'illuminazione II.E, interni e pertinenze comprese, è pari al 40% della spesa ammissibile, sempre entro i costi massimi unitari e il massimale previsti dall'Allegato 1. Sulle pertinenze la percentuale non cambia: a fare la differenza sono la superficie riqualificata e i costi unitari, non la collocazione interna o esterna dell'impianto.
Le spese ammesse per l'illuminazione delle aree esterne sono le stesse dell'intervento II.E in generale, elencate al paragrafo 9.5.2 delle Regole Applicative:
- la fornitura e la posa in opera dei nuovi corpi illuminanti efficienti;
- gli adeguamenti dell'impianto elettrico, inclusa la messa a norma dell'illuminazione di emergenza;
- lo smontaggio e la dismissione dei vecchi apparecchi;
- le prestazioni professionali connesse.
Le spese comprendono l'IVA quando costituisce un costo. Il trasporto rientra nella fornitura. Se l'impianto esterno preesistente era sottodimensionato rispetto ai minimi di norma, le spese ammissibili vanno ridotte per considerare la sola potenza incentivabile, in linea con il tetto del 50% della potenza sostituita.
Le pertinenze valgono anche per colonnine e fotovoltaico
Il concetto di pertinenza non riguarda solo l'illuminazione. Il Conto Termico lo richiama anche per l'installazione delle colonnine di ricarica (intervento II.G) e degli impianti fotovoltaici abbinati alla pompa di calore (intervento II.H), che possono essere realizzati presso l'edificio oppure nelle sue pertinenze, intese sempre come gli spazi risultanti dalla visura catastale e funzionali all'immobile. Vale la pena tenerlo presente quando si progetta un intervento integrato: la stessa area esterna può ospitare il relamping del piazzale, una colonnina di ricarica al servizio dell'edificio e un impianto fotovoltaico abbinato alla pompa di calore, ciascuno con le proprie regole di calcolo, ma con la medesima nozione di pertinenza.
Quale documentazione dimostra la pertinenza
Siccome l'incentivo poggia sulla superficie e sul legame funzionale con l'edificio, la documentazione deve rendere entrambi verificabili. Serve una prova oggettiva che l'area esterna sia effettivamente una pertinenza: relazione tecnica ed elaborati grafici che descrivano gli ambienti interni e le pertinenze esterne oggetto di intervento, con l'indicazione della superficie totale e delle singole superfici coinvolte, oltre all'individuazione dei singoli locali e delle aree esterne.
Sul piano catastale la pertinenza va ricondotta alla visura dell'edificio principale, così da dimostrare che particella e disponibilità coincidono con quelle dell'immobile servito. In concreto conviene allegare la visura aggiornata, una planimetria che evidenzi l'area esterna rispetto all'edificio e il calcolo delle superfici, interne ed esterne, che porta al limite del doppio. Se l'area supera quel doppio, la parte eccedente va comunque rappresentata negli elaborati, ma esclusa dal computo dell'incentivo. Una documentazione ordinata su questi punti riduce sensibilmente il rischio di rilievi in fase di controllo del GSE. Quando il progettista è chiamato a firmare, valgono le regole ordinarie sulla figura abilitata, come descritto per la relazione tecnica del relamping e, per le imprese sul terziario, l'eventuale verifica del risparmio in cosa devono garantire imprese ed ETS economici.
Attenzione: quando un'area esterna non è pertinenza
Non ogni spazio scoperto vicino all'edificio è una pertinenza incentivabile. Il legame funzionale e catastale con l'immobile principale è la condizione che il GSE verifica, quindi conviene conoscere i casi in cui manca:
- un'area che insiste su una particella catastale diversa e non risulta funzionalmente collegata all'edificio del soggetto ammesso;
- uno spazio servito da un punto di connessione elettrica autonomo, con contatore proprio e distinto da quello dell'immobile;
- un'area non nella disponibilità del soggetto, perché di proprietà o in gestione a terzi;
- un impianto sportivo o un parcheggio aperto al pubblico che non sia riconducibile a un edificio del richiedente.
C'è poi il limite dimensionale già visto. La quota di superficie eccedente il doppio della superficie utile interna non è mai incentivabile: va comunque rappresentata negli elaborati grafici, ma resta esclusa dal calcolo. In un contenzioso su questi aspetti fa fede la documentazione, per questo la relazione tecnica deve rendere evidente sin dall'inizio il perimetro della pertinenza e il suo legame con l'edificio. Sul rapporto tra edificio e superfici ammissibili resta utile la scheda su quale superficie utile inserire.
Un esempio pratico
Una scuola ha una superficie utile interna di 1.500 m² e un piazzale esterno di 4.000 m² da riqualificare con 50 nuovi proiettori a LED.
La superficie della pertinenza ammessa al calcolo non è l'intero piazzale, ma si ferma a due volte la superficie interna, cioè 1.500 × 2 = 3.000 m². L'incentivo si calcola quindi su 3.000 m² di area esterna, moltiplicando il 40% per il costo specifico ammesso al metro quadro, non in funzione dei 50 proiettori installati. Se lo stesso piazzale fosse illuminato con soli 10 proiettori più potenti, a parità di superficie riqualificata l'incentivo sarebbe lo stesso. Alla richiesta vanno allegati gli elaborati grafici che quantificano i 4.000 m² reali, i 3.000 m² incentivabili e il legame di pertinenza con la scuola.
| Dato | Valore |
|---|---|
| Superficie utile interna edificio | 1.500 m² |
| Piazzale esterno reale | 4.000 m² |
| Superficie pertinenza ammessa (2×) | 3.000 m² |
| Numero di proiettori | ininfluente sul calcolo |
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 5 comma 1 lettera e e Allegato 1; Regole Applicative, Paragrafo 9.5 (requisiti, calcolo e nota sulle pertinenze)
Workshop Conto Termico 3.0
Corso online on-demand
Impara a gestire le pratiche del Conto Termico 3.0 con il corso pratico pensato per professionisti e tecnici del settore. 8 casi pratici sviluppati passo passo.