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#475Cosa devono garantire le imprese e gli ETS economici per interventi realizzati su edifici ricadenti nell'ambito del settore terziario, al fine dell'accesso gli incentivi per gli interventi del Titolo II? Inserisci in calce le fonti.

Per poter accedere agli incentivi del Conto Termico 3.0 per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica (Titolo II) realizzati su edifici ricadenti nell'ambito del settore terziario, le imprese e gli Enti del Terzo Settore (ETS) economici sono soggetti alle regole stringenti del Titolo V del Decreto.

Nello specifico, questi soggetti devono garantire e dimostrare un oggettivo risparmio di energia primaria rispetto alla configurazione precedente all'investimento.

Ecco le percentuali esatte da garantire e come dimostrarle:

  1. Le soglie di riduzione dell'energia primaria (10% o 20%). La percentuale di riduzione richiesta varia a seconda della complessità del progetto:
  • Riduzione di almeno il 10%: è la soglia minima richiesta nel caso in cui si realizzi un intervento singolo sull'edificio (ad esempio, se si procede esclusivamente all'isolamento termico delle superfici opache o solo alla sostituzione degli infissi).
  • Riduzione di almeno il 20%: è la soglia minima richiesta nel caso in cui si configuri un multi-intervento, ovvero la realizzazione contestuale di due o più interventi ricadenti nel Titolo II (ad esempio, si coibentano le pareti e contestualmente si cambiano gli infissi). Questa soglia del 20% è tassativa anche per la trasformazione in edifici nZEB o se si installano colonnine di ricarica o fotovoltaico (interventi che devono essere obbligatoriamente combinati a una pompa di calore).
  1. Come dimostrare il raggiungimento del requisito (A.P.E. ante e post-operam). Per attestare al GSE l'avvenuta riduzione della domanda di energia primaria, le imprese e gli ETS economici hanno un obbligo documentale specifico: devono far redigere a un tecnico abilitato (e trasmettere sul Portaltermico) l'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) sia in fase ante-operam (prima dell'intervento) sia in fase post-operam (dopo l'intervento). La verifica del GSE si baserà puntualmente sul confronto dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile risultante dai due attestati, i quali devono essere regolarmente registrati nei pertinenti catasti regionali. Si ricorda che per le grandi imprese le spese sostenute per redigere questi attestati non sono ammesse agli incentivi.
  2. La premialità extra per le alte prestazioni (Risparmio del 40%). L'obbligo minimo è del 10% o 20%, ma se attraverso i propri interventi l'impresa o l'ETS economico riesce a conseguire un miglioramento della prestazione energetica molto elevato, pari ad una riduzione di almeno il 40% rispetto alla situazione ex-ante, il meccanismo riconosce un forte vantaggio: viene applicata una specifica premialità che incrementa del 15% le percentuali di intensità massima dell'incentivo spettante previsto per quella dimensione aziendale (fermo restando il limite massimo invalicabile del 65%).
  3. L'obbligo della Richiesta Preliminare. Si ricorda infine che, indipendentemente dalla percentuale di risparmio garantita, l'ammissibilità agli incentivi per queste categorie di soggetti è sempre subordinata all'obbligo di inviare la Richiesta preliminare di accesso agli incentivi prima dell'avvio effettivo dei lavori. L'assenza di tale comunicazione comporta la decadenza della pratica.

Fonti: Decreto 7 agosto 2025, Art. 25, commi 1 e 3, Art. 26, comma 2, Art. 27, comma 3, lettera c; Regole Applicative, Paragrafo 8; Webinar 26/01/2026

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