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59 FAQ totali

Ets (enti del Terzo Settore)

#18Per identificare un ETS economico o non economico, a quale documento bisogna riferirsi?

Bisogna riferirsi all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Per la distinzione tra economico e non economico, fa fede la natura dell'attività svolta (commerciale o meno) come identificata nell'ambito della registrazione al RUNTS.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 3.3; Webinar "Area Clienti e FAQ", FAQ Soggetti Ammessi

#19Un ETS non economico, non iscritto al RUNTS, in quale cluster ricade?

Se un ente non è iscritto al RUNTS, ai fini del Conto Termico non è considerato un Ente del Terzo Settore. Ricade quindi nella categoria dei Soggetti Privati (persone giuridiche private o associazioni non riconosciute). In questo caso perde i benefici dell'assimilazione alla PA (es. prenotazione, contributo diagnosi al 100%).

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 2 comma 1 lett. n); Webinar "Area Clienti e FAQ", FAQ Enti religiosi

#20Un ETS non economico in comune sotto i 15.000 abitanti può essere equiparato a edifici pubblici e usufruire dell'agevolazione del 100%?

Sì, ma solo a una condizione specifica. Un ETS non economico può beneficiare del 100% esclusivamente se risulta utilizzatore di un edificio che è di proprietà di un Comune con popolazione fino a 15.000 abitanti. Se l'immobile è di proprietà dell'ETS stesso, anche se situato in un piccolo comune, l'incentivo non può arrivare al 100% ma segue le aliquote standard (max 65%).

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 12.11; Webinar "Area Clienti e FAQ", FAQ ETS non economici

#21Una Cooperativa Sociale ONLUS iscritta al RUNTS e al registro imprese come viene considerata?

Le società cooperative sociali (legge 381/1991) sono esplicitamente elencate tra i soggetti assimilati alla Pubblica Amministrazione. Pertanto, accedono come PA (incluse le modalità di prenotazione) e beneficiano del contributo per la diagnosi energetica (seppur al 50% in alcuni casi specifici citati nei webinar), non essendo sottoposte alle limitazioni del Titolo V previste per le imprese standard.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 2; Webinar "Principali Novità", Slide Soggetti Ammessi

#22Gli enti ecclesiastici non iscritti al RUNTS possono rientrare nella definizione di soggetti privati?

Sì. Gli enti religiosi o ecclesiastici che non sono iscritti al RUNTS non possono qualificarsi come ETS. Di conseguenza, rientrano nella categoria dei Soggetti Privati e accedono agli incentivi secondo le regole di questo cluster.

Fonti: Webinar "Area Clienti e FAQ", FAQ Parrocchie

#23A quale titolo un ente religioso (parrocchia, diocesi) può accedere al Conto Termico 3.0?

Un ente religioso può accedere con due diverse qualifiche:

  1. Come ETS: se è iscritto al RUNTS. In tal caso segue le regole degli ETS (economici o non economici a seconda dell'attività).
  2. Come Soggetto Privato: se non è iscritto al RUNTS. In questo caso accede come persona giuridica privata.

Fonti: Webinar "Area Clienti e FAQ", FAQ Parrocchie ed enti religiosi

#24Una parrocchia è considerata un ETS non economico?

Non automaticamente. Una parrocchia è considerata un ETS solo se è iscritta al RUNTS. Se la parrocchia non è iscritta al RUNTS, viene considerata un soggetto privato. Anche se iscritta, la qualifica di "non economico" dipende dall'assenza di attività commerciale prevalente.

Fonti: Webinar "Area Clienti e FAQ", FAQ Parrocchie; Regole Applicative, Paragrafo 3.3

#25L'iscrizione al RUNTS è richiesta al momento della presentazione della richiesta o in quale altra data? È valida la data dell'atto notarile o la data di effettiva iscrizione al RUNTS?

Il requisito fondamentale per la qualifica di ETS è l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che ha effetto costitutivo. Ai fini dell'accesso agli incentivi, il soggetto deve risultare iscritto al RUNTS alla data di presentazione della richiesta (o della richiesta preliminare per gli ETS economici). Non fa fede la data dell'atto notarile di costituzione, ma quella dell'effettiva iscrizione nel registro, che certifica lo status giuridico necessario per l'accesso.

Fonti: Webinar 26/01/2026; Regole Applicative, Paragrafo 3.3

#26Una cooperativa sociale iscritta al RUNTS come ETS non economico, che gestisce una casa famiglia (orfani e donne vittime di violenza) in immobile A2 di proprietà: è ammessa al Titolo II o solo al Titolo III?

È ammessa anche al Titolo II. Gli ETS non economici sono assimilati alle Pubbliche Amministrazioni per quanto riguarda il perimetro degli interventi incentivabili. A differenza dei soggetti privati (che non possono fare interventi di efficienza energetica su edifici residenziali come gli A/2), le PA e gli ETS non economici possono accedere agli interventi del Titolo II (es. isolamento termico, infissi) indipendentemente dalla categoria catastale dell'immobile, purché ne abbiano la disponibilità.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 3.3 e Tabella 4; Webinar 26/01/2026

#27Le case di cura sono ETS economico o ETS non economico?

La classificazione dipende esclusivamente dalla natura dell'attività svolta (commerciale o non commerciale) e da come l'ente è registrato nel RUNTS e definito ai fini fiscali (TUIR). Se la casa di cura svolge l'attività con modalità commerciali (es. rette di mercato, organizzazione d'impresa), sarà classificata come ETS economico (assimilato alle imprese). Se invece svolge attività non commerciale (es. assistenza gratuita o a prezzi simbolici, sovvenzionata), sarà ETS non economico. Fa fede l'identificazione nell'ambito della registrazione al RUNTS.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 3.3; Webinar 26/01/2026

#28Tra le attività classificate come "scuole" sono comprese anche gli Enti di formazione?

Generalmente no, ai fini dell'incentivo specifico del 100% per edifici scolastici. Tale agevolazione è riservata agli edifici adibiti a uso scolastico censiti nell'Anagrafica Regionale dell'Edilizia Scolastica (ARES) o equipollenti (scuole pubbliche di ogni ordine e grado, università). Gli Enti di formazione professionale, seppur svolgano attività educativa, non rientrano automaticamente nella definizione di "edificio scolastico" prevista dal Decreto per l'accesso al 100%, a meno che non siano scuole pubbliche paritarie o accreditate che occupano edifici scolastici censiti e di proprietà pubblica.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 10 comma 4; Regole Applicative, Paragrafo 12.11

#29Nel caso di ETS non economico privo di capacità finanziaria che si avvale di una ESCO come Soggetto Responsabile: la ESCO può incassare direttamente il contributo? È necessario un EPC con canone periodico? Come è sostenibile economicamente se l'ETS non ha risorse proprie?

Sì, la ESCo agisce come Soggetto Responsabile, sostiene le spese e incassa direttamente l'incentivo dal GSE. È obbligatoria la stipula di un Contratto di Prestazione Energetica (EPC) tra l'ETS e la ESCo. La sostenibilità economica per un ETS privo di risorse si basa sul meccanismo dell'EPC: la ESCo anticipa i capitali e recupera l'investimento tramite l'incentivo GSE (che copre una parte significativa, fino al 65% o 100% in certi casi) e tramite i risparmi energetici generati dall'intervento (canone pagato con il risparmio in bolletta). In questo modo, l'ETS non deve esborsare capitali propri iniziali, e il "canone" periodico è coperto dalla riduzione dei costi energetici operativi.

Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 3.5.1 e Paragrafo 12.12; D.M. 7 agosto 2025, Art. 13

#475Cosa devono garantire le imprese e gli ETS economici per interventi realizzati su edifici ricadenti nell'ambito del settore terziario, al fine dell'accesso gli incentivi per gli interventi del Titolo II? Inserisci in calce le fonti.

Per poter accedere agli incentivi del Conto Termico 3.0 per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica (Titolo II) realizzati su edifici ricadenti nell'ambito del settore terziario, le imprese e gli Enti del Terzo Settore (ETS) economici sono soggetti alle regole stringenti del Titolo V del Decreto.

Nello specifico, questi soggetti devono garantire e dimostrare un oggettivo risparmio di energia primaria rispetto alla configurazione precedente all'investimento.

Ecco le percentuali esatte da garantire e come dimostrarle:

  1. Le soglie di riduzione dell'energia primaria (10% o 20%). La percentuale di riduzione richiesta varia a seconda della complessità del progetto:
  • Riduzione di almeno il 10%: è la soglia minima richiesta nel caso in cui si realizzi un intervento singolo sull'edificio (ad esempio, se si procede esclusivamente all'isolamento termico delle superfici opache o solo alla sostituzione degli infissi).
  • Riduzione di almeno il 20%: è la soglia minima richiesta nel caso in cui si configuri un multi-intervento, ovvero la realizzazione contestuale di due o più interventi ricadenti nel Titolo II (ad esempio, si coibentano le pareti e contestualmente si cambiano gli infissi). Questa soglia del 20% è tassativa anche per la trasformazione in edifici nZEB o se si installano colonnine di ricarica o fotovoltaico (interventi che devono essere obbligatoriamente combinati a una pompa di calore).
  1. Come dimostrare il raggiungimento del requisito (A.P.E. ante e post-operam). Per attestare al GSE l'avvenuta riduzione della domanda di energia primaria, le imprese e gli ETS economici hanno un obbligo documentale specifico: devono far redigere a un tecnico abilitato (e trasmettere sul Portaltermico) l'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) sia in fase ante-operam (prima dell'intervento) sia in fase post-operam (dopo l'intervento). La verifica del GSE si baserà puntualmente sul confronto dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile risultante dai due attestati, i quali devono essere regolarmente registrati nei pertinenti catasti regionali. Si ricorda che per le grandi imprese le spese sostenute per redigere questi attestati non sono ammesse agli incentivi.
  2. La premialità extra per le alte prestazioni (Risparmio del 40%). L'obbligo minimo è del 10% o 20%, ma se attraverso i propri interventi l'impresa o l'ETS economico riesce a conseguire un miglioramento della prestazione energetica molto elevato, pari ad una riduzione di almeno il 40% rispetto alla situazione ex-ante, il meccanismo riconosce un forte vantaggio: viene applicata una specifica premialità che incrementa del 15% le percentuali di intensità massima dell'incentivo spettante previsto per quella dimensione aziendale (fermo restando il limite massimo invalicabile del 65%).
  3. L'obbligo della Richiesta Preliminare. Si ricorda infine che, indipendentemente dalla percentuale di risparmio garantita, l'ammissibilità agli incentivi per queste categorie di soggetti è sempre subordinata all'obbligo di inviare la Richiesta preliminare di accesso agli incentivi prima dell'avvio effettivo dei lavori. L'assenza di tale comunicazione comporta la decadenza della pratica.

Fonti: Decreto 7 agosto 2025, Art. 25, commi 1 e 3, Art. 26, comma 2, Art. 27, comma 3, lettera c; Regole Applicative, Paragrafo 8; Webinar 26/01/2026

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