#26Una cooperativa sociale iscritta al RUNTS come ETS non economico, che gestisce una casa famiglia (orfani e donne vittime di violenza) in immobile A2 di proprietà: è ammessa al Titolo II o solo al Titolo III?
È ammessa anche al Titolo II. Come ETS non economico la cooperativa è assimilata alle amministrazioni pubbliche, quindi non subisce il vincolo che limita i soggetti privati agli edifici del terziario: può isolare l'involucro o sostituire gli infissi della casa famiglia anche se l'immobile è un A/2 residenziale.
Perché il vincolo del terziario non si applica?
Per i soggetti privati il decreto riserva gli interventi di efficienza energetica del Titolo II ai soli edifici dell'ambito terziario (articolo 4, comma 1, lettera b). Un A/2 appartiene all'ambito residenziale, quindi un privato o un'impresa su quell'immobile vedrebbe respinta la richiesta di isolamento o di sostituzione degli infissi.
La cooperativa del quesito viaggia su un altro binario. L'articolo 4, comma 2 assimila alle amministrazioni pubbliche gli ETS iscritti al RUNTS che svolgono attività di carattere non commerciale, com'è tipico di una casa famiglia con servizi gratuiti o convenzionati.
Per le cooperative sociali c'è anche una seconda strada: quelle costituite ai sensi della legge 381/1991 e iscritte agli albi regionali rientrano già di per sé nella definizione di amministrazioni pubbliche del decreto (articolo 2, comma 1, lettera c). Le due strade portano allo stesso punto, cioè il Titolo II accessibile su qualunque categoria catastale, oltre al Titolo III che resta aperto a tutti i soggetti ammessi.
I requisiti che restano da rispettare
L'assimilazione alla PA allarga il perimetro, non cancella i requisiti generali del meccanismo. Per la casa famiglia servono comunque:
- un edificio esistente e regolarmente accatastato, con esclusione delle unità in corso di costruzione (categorie F);
- un impianto di climatizzazione invernale preesistente e funzionante, condizione di partenza per il Titolo II e per le sostituzioni del Titolo III;
- la disponibilità dell'immobile in capo alla cooperativa (articolo 10, comma 1): qui è piena, trattandosi di proprietà documentabile con visura;
- i requisiti tecnici del singolo intervento, come le trasmittanze massime per l'involucro e la presenza di termoregolazione o valvole termostatiche per i serramenti.
Diagnosi e APE: la regola specifica delle cooperative
Su un punto la cooperativa sociale non segue il trattamento pieno della PA. L'articolo 15, comma 5 riconosce il rimborso del 100% delle spese per diagnosi energetica e APE alle amministrazioni pubbliche "ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali"; il comma 11 colloca queste ultime insieme ai soggetti privati, con il contributo al 50% della spesa.
| Soggetto | Contributo su diagnosi e APE |
|---|---|
| PA ed ETS non economici (escluse cooperative) | 100% |
| Cooperative sociali e di abitanti | 50% |
| Soggetti privati | 50% |
Anche sull'intervento in sé non c'è il 100%: l'edificio è di proprietà della cooperativa, quindi non è un edificio pubblico e il 100% legato alla proprietà dell'immobile non scatta. Valgono le aliquote ordinarie delle tabelle, entro il tetto generale del 65% delle spese (articolo 11, comma 1).
Un esempio pratico
La cooperativa decide di coibentare le pareti della casa famiglia (intervento II.A, 60.000 € di spesa) e di sostituire i serramenti (II.B, 30.000 €) in zona climatica D. Come soggetto assimilato alla PA presenta la richiesta sull'A/2 senza problemi di categoria catastale: l'incentivo vale 24.000 € per l'isolamento e 12.000 € per gli infissi, con aliquota al 40% per entrambi.
Per l'isolamento la diagnosi ante e l'APE post-operam sono sempre obbligatorie (articolo 15, comma 1). Se il tecnico fattura 4.000 € per i due documenti, il contributo aggiuntivo è di 2.000 €, cioè il 50% previsto per le cooperative sociali, non il 100% delle altre PA.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 2 comma 1 lett. c), Art. 4 commi 1 e 2, Art. 7, Art. 10 comma 1, Art. 11 comma 1, Art. 15 commi 1, 5 e 11; Regole Applicative, Paragrafi 3.1 e 3.3 (Tabella 4); Webinar 26/01/2026
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