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#23A quale titolo un ente religioso (parrocchia, diocesi) può accedere al Conto Termico 3.0?

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

Un ente religioso accede al Conto Termico 3.0 con due qualifiche alternative. È un Ente del Terzo Settore se risulta iscritto al RUNTS, altrimenti è un soggetto privato. A decidere non è la natura di culto, ma solo l'iscrizione al registro, che cambia gli interventi ammessi e le agevolazioni spettanti.

Ente religioso nel Conto Termico 3.0: ETS se iscritto al RUNTS, altrimenti soggetto privato, con interventi e incentivi diversi

ETS o soggetto privato: cosa decide l'iscrizione al RUNTS

A dividere le due strade c'è un fatto solo, l'iscrizione al registro. Una parrocchia, una diocesi o un ente ecclesiastico è considerato Ente del Terzo Settore quando è iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il RUNTS. Se non risulta iscritto, il GSE lo tratta come un normale soggetto privato, alla stregua di una persona giuridica privata.

La definizione arriva dall'art. 2, comma 1, lettera n) del decreto, che richiama gli enti dell'art. 4 del D.Lgs. 117/2017 inclusi nel RUNTS. Non conta quindi la finalità religiosa dell'ente, ma la sua presenza nel registro alla data della domanda.

La qualifica pesa in modo diretto sugli interventi che l'ente può realizzare:

  • ETS non economico: accede agli interventi di efficienza energetica del Titolo II e a quelli con fonti rinnovabili del Titolo III, su qualsiasi tipologia di edificio.
  • Soggetto privato o ETS economico: accede sempre al Titolo III, mentre il Titolo II è ammesso solo su edifici dell'ambito terziario (categorie catastali come A/10, gruppi B, C e D con le relative esclusioni).

L'ente religioso può presentare la domanda anche senza essere proprietario dell'immobile, purché sia titolare di un diritto reale o personale di godimento sull'edificio, come una locazione o un comodato registrati.

Come un ente religioso entra nel RUNTS

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti hanno una via dedicata per entrare nel registro, prevista dall'art. 4, comma 3 del D.Lgs. 117/2017, che consente di iscriversi senza perdere la personalità giuridica canonica, costituendo un ramo del Terzo Settore.

In pratica l'ente adotta un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che dedica un ramo interno alle sole attività di utilità sociale, come la gestione di una scuola, di un oratorio o di una casa di riposo. A quel ramo viene associato un patrimonio destinato e solo quel ramo viene iscritto al registro. L'iscrizione ha effetto costitutivo: la qualifica di ETS parte da lì, non dall'atto notarile che costituisce il ramo.

Cosa succede a una parrocchia non iscritta al RUNTS?

Senza iscrizione l'ente è un soggetto privato a tutti gli effetti, con tre conseguenze concrete.

Il primo effetto riguarda gli interventi ammessi: il Titolo II diventa possibile solo su edifici del terziario. Se l'immobile è residenziale o comunque fuori dal terziario, alla parrocchia resta il solo Titolo III con gli impianti a fonte rinnovabile.

Il secondo effetto tocca la prenotazione, il canale per i lavori ancora da avviare riservato alle Pubbliche Amministrazioni e agli ETS. Un soggetto privato può usare solo l'accesso diretto a fine lavori e sostiene quindi la spesa prima di ricevere l'incentivo.

Il terzo riguarda la diagnosi energetica, dove per i soggetti privati il contributo per la diagnosi e l'APE si ferma al 50% delle spese, mentre PA ed ETS non economici arrivano al 100%. Ai privati resta escluso anche l'anticipo del contributo.

ETS economico o non economico: quale regime si applica?

Una volta dentro il RUNTS, la classificazione si divide ancora, in base alla natura commerciale o meno dell'attività. Il criterio completo, con il confronto tra i due profili, è nella FAQ su come si distingue un ETS economico da uno non economico.

L'ETS non economico svolge attività senza finalità di impresa, come culto, istruzione o assistenza gratuita o a corrispettivi simbolici. È assimilato alla Pubblica Amministrazione per il perimetro degli interventi, l'accesso, l'erogazione, l'intensità e la cumulabilità. Può quindi fare efficienza energetica su qualsiasi edificio, prenotare e ottenere la diagnosi al 100%.

L'ETS economico opera con modalità commerciali, ad esempio con rette di mercato. È assimilato alla PA solo per le modalità di accesso ed erogazione, mentre sul piano sostanziale segue le regole delle imprese del Titolo V, con le stesse garanzie richieste a imprese ed ETS economici e la riduzione minima di energia primaria del 10% o 20%.

A quale data serve l'iscrizione al RUNTS?

L'iscrizione deve risultare attiva alla data di presentazione della richiesta di incentivo sul Portaltermico. Per gli ETS economici il requisito va anticipato alla richiesta preliminare, che precede l'avvio dei lavori.

Fa fede la data di effettiva iscrizione nel registro, cioè il provvedimento con cui l'ufficio del RUNTS accoglie la domanda. Non vale la data dell'atto notarile che costituisce l'ente o il ramo, perché è l'iscrizione ad avere effetto costitutivo.

Un esempio pratico

Prendiamo due parrocchie che vogliono rifare l'impianto e coibentare un edificio.

La prima gestisce un oratorio ed è iscritta al RUNTS come ETS non economico. Rientra tra i soggetti assimilati alla PA, quindi può fare il cappotto termico del Titolo II anche su un immobile non terziario, può prenotare l'incentivo e recupera la diagnosi al 100%. Se l'edificio è una scuola di proprietà pubblica che la parrocchia utilizza, può arrivare al 100% dell'incentivo.

La seconda non è iscritta al RUNTS. È un soggetto privato: la pompa di calore del Titolo III resta incentivabile, ma il cappotto del Titolo II è ammesso solo se l'edificio è accatastato nel terziario. Il contributo per la diagnosi, inoltre, scende al 50%.

AspettoETS non economico (iscritto RUNTS)Soggetto privato (non iscritto)
Titolo II (efficienza)qualsiasi edificiosolo edifici del terziario
Titolo III (rinnovabili)
Prenotazioneammessano, solo accesso diretto
Diagnosi ed APEfino al 100%50%

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 2 comma 1 lett. n), Art. 4 comma 2, Art. 7 comma 2; D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, Art. 4 comma 3; Regole Applicative, Paragrafo 3.3 e 4.1.2; FAQ GSE nn. 454-455; Webinar 26/01/2026 e 03/02/2026

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