#305Una ESCo può essere considerata soggetto privato e accedere al Conto Termico nell'ambito di forme di PPP con una PA?
Sì. Una ESCo è un soggetto privato a tutti gli effetti, quindi può accedere al Conto Termico in un partenariato pubblico-privato (PPP) con una Pubblica Amministrazione. Lo consente l'art. 13, comma 1, lettera c) del Decreto: la PA si avvale del privato, che diventa Soggetto Responsabile.

PPP ed EPC non sono la stessa cosa
Conviene partire da una distinzione, perché il PPP è solo uno dei modi con cui una ESCo lavora per un ente pubblico. Nel partenariato la PA affida al privato la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'intervento, a fronte di un investimento importante e dell'assunzione del rischio operativo. Nel contratto di prestazione energetica (EPC), invece, la ESCo vende un servizio energetico che si ripaga con i risparmi. In tutti e due i casi la ESCo fa da Soggetto Responsabile, ma cambiano le regole di accesso e i documenti da portare. Se il tuo caso è un EPC o un servizio energia, trovi la procedura nella FAQ su come la ESCo gestisce la pratica sul Portaltermico.
Quali requisiti deve avere la ESCo
Poiché una ESCo è un'impresa, rientra tra i soggetti privati che possono firmare un contratto di PPP, disciplinato dall'art. 174 e seguenti del D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici). Ne resta fuori il solo partenariato sociale. La ESCo che agisce come Soggetto Responsabile deve rispettare i requisiti fissati dalla procedura di affidamento indetta dalla PA. In concreto deve:
- non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione degli artt. 94, 95 e 98 del Codice;
- avere capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale proporzionate all'oggetto e al valore del contratto (artt. 100 e seguenti);
- possedere l'attestazione SOA nelle categorie richieste, quando il contratto comprende anche lavori.
C'è poi un requisito tipico del Conto Termico. Se il PPP prevede la gestione dei risparmi energetici sull'edificio, la ESCo deve avere la certificazione UNI CEI 11352 valida al momento della domanda e mantenerla per tutto il periodo di incentivazione più i cinque anni successivi all'erogazione. Nei raggruppamenti temporanei di imprese, nei consorzi o nelle società di scopo (art. 194 del D.lgs. 36/2023) la certificazione deve stare in capo all'impresa mandataria, come nel caso della ESCo che costituisce una SPV.
Come si calcola l'incentivo
Nel PPP l'incentivo, per intensità e cumulabilità, si calcola nei limiti delle spese imputabili alla Pubblica Amministrazione, sia quando è la PA a fare da Soggetto Responsabile sia quando lo fa il privato. Sono imputabili tutte le spese ammissibili previste dal progetto esecutivo approvato secondo il D.lgs. 36/2023 o riportate nel Piano Economico Finanziario (PEF) asseverato, anche se ricadono in parte sull'investimento del privato. I limiti di cumulabilità restano quelli del Soggetto Ammesso per cui la ESCo opera.
Un punto operativo pesa più di quanto sembri. Il privato che fa da Soggetto Responsabile in un PPP non usa il mandato irrevocabile all'incasso. Al GSE non trasmette fatture né ricevute di bonifico, perché il quadro economico è quello del PEF asseverato. Diverso è il contratto di prestazione energetica, dove la fatturazione corre tra ESCo e PA.
I requisiti minimi del contratto di PPP
Le Regole Applicative del Conto Termico 3.0 chiedono che il contratto abbia la struttura tipica del partenariato. Deve prevedere:
- un rapporto di lungo periodo per un interesse pubblico, qui la riqualificazione energetica dell'edificio;
- i fabbisogni finanziari coperti in misura significativa da risorse del privato;
- progettazione, realizzazione e gestione affidate al privato, mentre la PA fissa gli obiettivi e ne verifica l'attuazione;
- il rischio costruttivo e operativo prevalentemente sul privato.
Ci sono infine tre requisiti minimi da non trascurare. La durata non può scendere sotto il periodo di erogazione dell'incentivo aumentato di cinque anni. Servono clausole rescissorie che, se il contratto si chiude in anticipo per colpa del privato, restituiscano al GSE gli incentivi già erogati. Il contratto va firmato prima della domanda, nell'accesso diretto, per diventare efficace entro l'accoglimento dell'istanza.
Un esempio pratico
Un Comune di 12.000 abitanti vuole rifare la caldaia e l'involucro di una scuola, ma non ha la liquidità per l'investimento. Affida allora l'operazione in PPP a una ESCo certificata UNI CEI 11352, che progetta, realizza e gestisce l'intervento con risorse proprie e si prende il rischio. Al Comune resta il compito di fissare gli obiettivi e controllarne il raggiungimento.
Il contratto viene firmato prima della domanda, dura quanto il periodo di incentivazione più cinque anni e contiene le clausole di restituzione in caso di inadempimento. La ESCo si registra sul Portaltermico come Soggetto Responsabile e allega quattro documenti chiave:
- il contratto di PPP con il progetto esecutivo approvato;
- il Piano Economico Finanziario asseverato;
- il piano dei pagamenti;
- la dichiarazione di ripartizione delle spese ammissibili (Modello 10).
L'incentivo si calcola sulle spese imputabili al Comune e il GSE lo versa direttamente alla ESCo. Al GSE non arriva nessuna fattura, in linea con le regole del partenariato.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 13 comma 1 lettera c), comma 6 e comma 7; Regole Applicative CT 3.0, Paragrafo 3.5.3 e Paragrafo 12.12.4; D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), art. 174 e seguenti; Webinar GSE 3 febbraio 2026
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