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AggiornataESCo

#303La ESCo che redige la diagnosi può anche essere il soggetto responsabile?

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

Sì, non c'è alcuna incompatibilità. La ESCo certificata che redige la diagnosi energetica può poi agire come Soggetto Responsabile per la realizzazione dello stesso intervento. È anzi lo scenario tipico dei contratti di prestazione energetica, dove diagnosi e riqualificazione fanno parte dello stesso servizio.

Chi può firmare la diagnosi

Le Regole Applicative, al paragrafo 9.16.1, ammettono due canali alternativi per la redazione: un EGE certificato secondo la norma UNI CEI 11339 oppure una ESCo certificata UNI CEI 11352, con la diagnosi conforme al pacchetto UNI CEI EN 16247 e ai criteri minimi dell'Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014.

Quella disgiuntiva pesa. Se a firmare è la ESCo certificata come organizzazione, il requisito è soddisfatto senza dover individuare al suo interno un EGE con certificazione personale. Nei webinar il GSE ha anche chiarito il rovescio della medaglia, cioè che la sola comprovata esperienza o un attestato di formazione non bastano ai fini dell'ammissibilità.

Nessuna norma del decreto impone poi una terzietà tra chi fa la diagnosi e chi realizza i lavori. La stessa ESCo può coprire l'intera filiera, dall'analisi iniziale alla domanda di incentivo come Soggetto Responsabile, fino alla gestione del contratto EPC con il cliente; l'unico requisito soggettivo, fissato dall'art. 13, comma 4 del decreto, è la certificazione UNI CEI 11352 in corso di validità. I dettagli sulle figure abilitate sono nella FAQ su chi redige e firma la diagnosi energetica.

Serve però ricordare quando la diagnosi è davvero richiesta. L'art. 15, comma 1 la impone ante-operam per l'isolamento termico e la trasformazione in nZEB, sempre, mentre per gli altri interventi del Titolo II e per quelli del Titolo III scatta solo su interi edifici con impianti di potenza pari o superiore a 200 kW. Fuori da questi casi non è un obbligo di accesso, ma la ESCo che la redige comunque, per impostare l'EPC, non perde per questo il diritto a fare da Soggetto Responsabile.

Quanto viene rimborsata la diagnosi fatta dalla ESCo?

Il decreto premia proprio la configurazione in cui la ESCo cura tutto. L'art. 15, comma 5 incentiva al 100% le spese per la diagnosi e per l'APE post-operam sostenute dall'amministrazione pubblica o dalla ESCo che esegue l'intervento per suo conto, con la sola esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali. Per i soggetti privati, cooperative comprese, il comma 11 fissa il rimborso al 50% della spesa.

Questo contributo viaggia su un binario contabile suo: per il comma 12 non concorre alla determinazione dell'incentivo complessivo nei limiti del massimale. Quando invece diagnosi e APE non sono obbligatori, le relative spese professionali possono rientrare tra le spese ammissibili ordinarie degli artt. 6 e 9, dentro i massimali dell'intervento. La geografia completa di questi documenti è mappata nella FAQ su diagnosi e APE ante e post operam.

Il caso del contributo anticipato per la diagnosi

Una precisazione vale per gli enti pubblici. Il contributo anticipato per la redazione della diagnosi (art. 15, comma 6 del decreto) non è aperto a tutti. La Tabella 5 delle Regole Applicative lo riserva a Pubbliche Amministrazioni ed ETS che non svolgono attività economica, escludendo gli altri soggetti:

SoggettoContributo anticipato diagnosi
Pubbliche AmministrazioniAmmesse
ETS non economiciAmmessi
Soggetti privati e impreseNon ammessi
ETS economiciNon ammessi

Il contributo attinge a un plafond dedicato di 20 milioni di euro annui: trascorsi 60 giorni dal raggiungimento, il GSE non accetta altre richieste. L'anticipo copre il 50% delle spettanze massime della Tabella 21, mentre il saldo arriva con la realizzazione di almeno uno degli interventi indicati in diagnosi.

Attenzione al termine del comma 9: la diagnosi va trasmessa entro 12 mesi dall'accettazione della richiesta, pena la decadenza dal contributo e il recupero delle somme. E chi ha incassato l'anticipo non può conteggiare la stessa spesa una seconda volta tra le spese ammissibili dell'intervento, per l'espresso divieto del comma 10.

In questo circuito la ESCo resta il braccio tecnico. La domanda di anticipo passa dall'ente sul Portaltermico, con la diagnosi commissionata all'EGE o alla ESCo; sulla successiva domanda di incentivo per i lavori la stessa ESCo può assumere il ruolo di Soggetto Responsabile nell'ambito dell'EPC, con i flussi di fatturazione e incentivo visti per questi contratti. La stessa diagnosi, poi, resta valida come documento della prenotazione con atto di impegno.

L'APE segue una regola diversa

La piena libertà di cumulo dei ruoli vale per la diagnosi, non per la certificazione energetica. L'APE post-operam deve essere rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, come ricorda la definizione stessa contenuta nell'Allegato al decreto, secondo la disciplina del D.P.R. 75/2013.

L'art. 3 di quel decreto chiede al certificatore, all'atto della sottoscrizione dell'attestato, una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. Per gli edifici di nuova costruzione il vincolo esclude chi è stato coinvolto, anche indirettamente, nella progettazione o nella realizzazione dell'edificio; per gli edifici esistenti riguarda i rapporti con i produttori dei materiali e dei componenti incorporati, oltre all'assenza di legami di parentela con il richiedente fino al quarto grado.

La ESCo che progetta e realizza farà quindi bene ad affidare l'APE a un certificatore terzo, tenendo separato quel tassello dal resto della filiera. Il costo di quell'incarico segue comunque le stesse aliquote della diagnosi, 100% o 50% a seconda del soggetto, quando l'attestato è richiesto dal decreto.

Un esempio pratico

Un'azienda meccanica affida a una ESCo certificata la diagnosi energetica dello stabilimento, che individua la sostituzione della centrale termica con pompe di calore da 250 kW. L'azienda e la ESCo firmano un EPC; la ESCo realizza l'intervento, sostiene le spese e presenta la domanda di Conto Termico come Soggetto Responsabile, allegando la diagnosi che lei stessa ha redatto e fatturato.

Trattandosi di un intero edificio sopra i 200 kW, la diagnosi ante-operam era obbligatoria: la sua spesa viene quindi rimborsata al 50% (soggetto privato), fuori dal massimale dell'intervento. Per l'APE post-operam la ESCo incarica un certificatore esterno, che firma la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. In istruttoria il GSE verifica la certificazione UNI CEI 11352, la conformità della diagnosi al pacchetto UNI CEI EN 16247 e la documentazione EPC, senza trovare alcuna incompatibilità tra i ruoli.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 13 comma 4, Art. 15 commi 1, 5, 6, 9, 11 e 12; Regole Applicative, Paragrafo 9.16.1, Tabella 5; D.P.R. 75/2013, Art. 3

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