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AggiornataESCo

#302Se una ESCO in possesso di certificazione UNI CEI 11352 costituisce una SPV, la SPV può presentare richiesta di accesso agli incentivi come SR?

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

Sì, una società di scopo costituita ai sensi dell'art. 194 del D.lgs. 36/2023 può presentare la richiesta come Soggetto Responsabile. Le condizioni sono cumulative: la SPV sottoscrive il contratto di prestazione energetica con la PA, l'impresa costituente è l'aggiudicataria della gara e possiede la certificazione UNI CEI 11352 in corso di validità.

Le tre condizioni da rispettare

Lo schema è quello tipico degli affidamenti pubblici: l'aggiudicataria dà vita a un veicolo societario dedicato alla commessa, che poi gestisce il contratto per tutta la sua durata. Il decreto lo ammette espressamente all'art. 13, comma 5, lettera c), ma lega l'accesso agli incentivi a tre requisiti che devono valere insieme:

  • la sottoscrizione dell'EPC con la Pubblica Amministrazione deve avvenire per mano della SPV stessa, non dell'impresa madre;
  • l'impresa (o le imprese) che ha costituito la società di scopo deve essere l'aggiudicataria della gara di affidamento indetta dalla PA;
  • la ESCo madre deve possedere la certificazione UNI CEI 11352, in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza al GSE.

Se una sola delle tre manca, la SPV non può rivestire il ruolo di Soggetto Responsabile. Guarda dove sta il requisito di qualità. La certificazione non è chiesta al veicolo, che spesso nasce pochi mesi prima della firma, ma al soggetto industriale che lo ha generato e che risponde della gara.

La SPV è una delle tre forme aggregate ammesse

La società di scopo non è un'eccezione: è una delle configurazioni che l'art. 13, comma 5 del decreto prevede per la ESCo che si presenta al GSE in forma aggregata. Le Regole Applicative, al paragrafo 3.5.1, le riepilogano così:

  • la società mandataria di un'Associazione o Raggruppamento temporaneo di impresa (ATI o RTI), a cui i mandanti hanno conferito con un unico atto il mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto loro nella stipula dell'EPC;
  • la società consorziata di un consorzio stabile, ai sensi degli artt. 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g) del D.lgs. 36/2023, purché sia proprio la consorziata che gestisce il contratto a possedere la certificazione;
  • la società di scopo dell'art. 194 del D.lgs. 36/2023, quando l'impresa che l'ha costituita è aggiudicataria della gara con la Pubblica Amministrazione.

In tutti e tre i casi la UNI CEI 11352 deve stare in capo al soggetto che opera davvero il contratto, cioè la mandataria, la consorziata gestrice o la ESCo madre della SPV. Un veicolo qualsiasi del gruppo, privo di quel retroterra, non basta. Resta fermo, per qualunque forma scelga, l'insieme degli obblighi del Soggetto Responsabile: stipula della scheda-contratto con il GSE, conservazione degli originali dei documenti per tutta la durata dell'incentivo e per i 5 anni successivi all'ultima rata, disponibilità ai controlli dell'art. 21, anche con sopralluogo.

E nel partenariato pubblico-privato?

Lo stesso principio si sposta di peso sul terreno del PPP. Il paragrafo 3.5.3 delle Regole Applicative disciplina il soggetto privato selezionato dalla PA con un contratto di partenariato ai sensi dell'art. 174 e seguenti del Codice dei Contratti Pubblici: anche qui possono presentarsi raggruppamenti, consorzi o società di scopo ex art. 194, con la medesima regola sulla certificazione in capo all'impresa costituente.

C'è però una sfumatura che nel PPP fa la differenza. La UNI CEI 11352 è richiesta soltanto quando il contratto prevede anche la gestione dei risparmi energetici sull'edificio oggetto dell'intervento; in un PPP di sola realizzazione conta invece il possesso dei requisiti della procedura di affidamento, dalle cause di esclusione degli artt. 94, 95 e 98 del D.lgs. 36/2023 fino all'attestazione SOA per i lavori, dove richiesta. Il quadro completo è nella FAQ sulla ESCo come soggetto privato nel PPP.

Per quanto tempo va mantenuta la certificazione?

La validità alla data della domanda non basta. Le Regole chiedono che i requisiti, certificazione compresa, restino in piedi per l'intero periodo di incentivazione e per i 5 anni successivi all'erogazione dell'incentivo o dell'ultima rata. Il vincolo nasce dall'art. 10, comma 5 del decreto, lo stesso che impone al contratto EPC una durata e delle clausole rescissorie capaci di coprire quell'orizzonte.

Su un calendario reale l'impegno è lungo. Un incentivo in 5 rate annuali significa tenere la certificazione viva per una decina d'anni dalla domanda. Una UNI CEI 11352 che scade a metà del percorso senza rinnovo espone la pratica alla decadenza, con gli stessi effetti che valgono per ogni ESCo Soggetto Responsabile.

Sul piano operativo la SPV ammessa segue poi le regole ordinarie della ESCo che lavora con la PA. Il contratto EPC deve rispettare i requisiti dell'Allegato 8 del D.Lgs. 102/2014 con la dichiarazione di rispondenza del Modello 15, mentre per i flussi economici e per la semplificazione documentale sulle fatture vale quanto detto su fatturazione ed erogazione con la PA.

Quando l'operazione prevede acconti, l'art. 13, comma 2 del decreto chiede in più la formale obbligazione solidale tra la PA e il veicolo che fa da Soggetto Responsabile, da trasmettere con la comunicazione di avvio dei lavori. Se la stessa struttura cura anche la diagnosi energetica dell'edificio, i due ruoli restano compatibili, come chiarisce la FAQ su ESCo che redige la diagnosi e fa da Soggetto Responsabile.

Un esempio pratico

Un raggruppamento guidato da una ESCo certificata vince la gara di un Comune per la riqualificazione energetica di tre scuole e costituisce una SPV per gestire la commessa. La SPV firma l'EPC con il Comune, apre la posizione sul Portaltermico e presenta la domanda di Conto Termico come Soggetto Responsabile.

In istruttoria il GSE verifica tre carte: l'atto costitutivo della società di scopo ai sensi dell'art. 194, il provvedimento di aggiudicazione in capo alla ESCo madre e il certificato UNI CEI 11352 in corso di validità. Con un incentivo erogato in 5 rate annuali e il vincolo dei 5 anni successivi all'ultima, la ESCo pianifica i rinnovi della certificazione fino a coprire circa un decennio. Se lungo il percorso il certificato decadesse, a rischiare non sarebbe solo la commessa, ma l'intero incentivo già incassato.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 13 comma 5 lett. c), Art. 10 comma 5; Regole Applicative, Paragrafi 3.5.1 e 3.5.3

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