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#84L'edificio oggetto di intervento deve essere esistente, accatastato e climatizzato. Deve avere anche la conformità urbanistica?

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

Sì, di fatto serve. Il decreto impone il rispetto della normativa nazionale e locale. Tra la documentazione da conservare, le Regole Applicative richiedono il pertinente titolo autorizzativo o abilitativo dell'intervento, per esempio CILA, SCIA o permesso di costruire, dove previsto. Poiché quel titolo presuppone un immobile urbanisticamente regolare, la conformità urbanistica è un presupposto necessario.

Cosa chiedono davvero le Regole Applicative

La conformità urbanistica non compare come una casella a sé sul portale, ma entra dalla porta della documentazione. Tra i documenti che il Soggetto Responsabile deve conservare, le schede di quasi tutti gli interventi elencano il pertinente titolo autorizzativo o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione nazionale e locale per la realizzazione dell'intervento.

Il GSE lo ha chiarito anche nei webinar: la CILA o la SCIA non vanno caricate sul Portaltermico con la scheda-domanda in accesso diretto. Il titolo però deve esistere prima dell'avvio delle opere e va archiviato, pronto per l'esibizione in caso di controllo documentale o di sopralluogo.

Le schede degli interventi distinguono infatti due famiglie di documenti. Da un lato quelli da allegare alla richiesta, come l'asseverazione del tecnico abilitato, la relazione tecnica e il dossier fotografico. Dall'altro quelli da conservare, dove sta il titolo edilizio insieme a certificazioni e schede tecniche dei componenti.

La conservazione ha un orizzonte preciso: tutta la durata dell'incentivo più i 5 anni successivi all'erogazione dell'ultima rata. Buttare la pratica edilizia dopo il saldo è un errore che si paga caro. Il consiglio operativo è un fascicolo unico per pratica, con titolo edilizio, fatture, bonifici e certificazioni, così il giorno del controllo non si rincorre nulla.

Le dichiarazioni che firmi nella scheda-domanda

Il presidio della regolarità parte prima dei controlli. Nella scheda-domanda il Soggetto Responsabile rende una serie di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, che coprono anche il fronte edilizio.

Dichiari che l'intervento è conforme al decreto e alle Regole Applicative, che i lavori sono eseguiti nel rispetto della normativa di settore, che i componenti sono dimensionati sui reali fabbisogni energetici dell'edificio, che hai la disponibilità dell'immobile come proprietario o titolare di altro diritto e che sulle stesse opere non fruisci di incentivi non cumulabili, detrazioni fiscali comprese. Chi dichiara il falso risponde ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, con segnalazione all'autorità giudiziaria.

Cosa succede se la conformità manca

Qui il decreto non lascia margini, perché l'articolo 21 elenca le violazioni rilevanti che portano alla decadenza ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 28/2011. Tra queste ce ne sono tre che toccano direttamente il tema edilizio.

  • La presentazione di dati non veritieri o documenti falsi per avere indebito accesso agli incentivi.
  • L'indisponibilità della documentazione da conservare a supporto dei requisiti e delle dichiarazioni rese, quindi anche del titolo edilizio.
  • L'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi.

La conseguenza è la decadenza dal beneficio con il recupero delle somme già erogate. Anche il comportamento ostativo verso i verificatori, come negare l'accesso all'edificio o alla documentazione, è una violazione rilevante a sé.

Sul come, il decreto dà una garanzia di metodo. All'avvio del procedimento di controllo il GSE comunica l'elenco dei documenti da rendere disponibili, attenendosi al principio di non aggravio del procedimento, fatti salvi i controlli senza preavviso. Il Soggetto Responsabile può presentare memorie e documenti pertinenti all'attività di verifica.

Perché la conformità urbanistica è un presupposto

Un titolo edilizio viene rilasciato, o resta valido, solo su un immobile conforme alle regole urbanistiche vigenti al momento della presentazione. Se sull'edificio gravano abusi o difformità non sanate, il titolo per i lavori può mancare o decadere, con effetto domino sul requisito documentale del Conto Termico.

Conviene quindi far verificare al progettista lo stato legittimo dell'immobile prima di aprire la pratica, un passaggio che per le PA di solito passa dall'ufficio tecnico interno, la stessa cautela che emerge nei casi limite come l'edificio vincolato con impianto mai collaudato, dove la regolarità edilizia diventa dirimente. Su eventuali difformità leggere è la sanatoria preventiva a mettere in sicurezza l'incentivo.

Due estensioni completano il quadro. Per gli edifici tutelati il titolo edilizio si accompagna all'autorizzazione della Soprintendenza, dove il vincolo la prevede, che segue la stessa logica di conservazione. Sul fronte impiantistico, accanto alla conformità urbanistica viaggia quella dell'impianto, con la dichiarazione di conformità del DM 37/2008 rilasciata dall'installatore a fine lavori.

Quale titolo conta e da quando

Il titolo che rileva è quello dell'intervento che si incentiva, non necessariamente quello di costruzione originario dell'edificio. Per una sostituzione del generatore può bastare una comunicazione o una CILA, mentre interventi più profondi richiedono la SCIA o il permesso di costruire, secondo il D.P.R. 380/2001 e i regolamenti locali.

La data del titolo pesa anche altrove. Sul valore della SCIA come momento di avvio dei lavori aiuta la distinzione su quando la SCIA vale come avvio, mentre per gli edifici nati da una ristrutturazione profonda la data del titolo determina la finestra della relazione sulla ristrutturazione rilevante.

Un esempio pratico

Rifai il cappotto su un capannone del terziario. A seconda del regolamento comunale serve una CILA o una SCIA: la ottieni prima di partire, non la carichi sul portale, ma la archivi insieme alla pratica con l'impegno a conservarla per i 5 anni dopo l'ultima rata.

Tre anni dopo il GSE seleziona la pratica per un controllo con sopralluogo. Riceverai prima l'elenco dei documenti da rendere disponibili, come prevede il decreto. Il tecnico esibisce la SCIA, le fatture e il resto della documentazione conservata: tutto regolare, l'incentivo prosegue senza intoppi.

Cambia il finale se dal controllo emerge che il capannone aveva un ampliamento abusivo mai sanato che rendeva invalido il titolo. L'indisponibilità di un titolo valido è una violazione rilevante, quindi scattano la decadenza ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 28/2011, la risoluzione del contratto con il GSE e il recupero integrale delle rate già incassate. La conformità urbanistica, pur non essendo una casella del portale, decide la tenuta dell'intera pratica.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 21 commi 9 e 10; Regole Applicative, Paragrafi 9.1.4/9.2.4/9.3.4 (documentazione da conservare) e 13; D.P.R. 380/2001; art. 42 del D.Lgs. 28/2011; D.P.R. 445/2000, art. 76

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