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#476Un impianto può essere sostituito con il conto termico 3.0 se è esistente entro quale data?

Per poter essere sostituito accedendo agli incentivi del Conto Termico 3.0, l'impianto di climatizzazione invernale preesistente deve risultare esistente e funzionante alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, ovvero il 25 dicembre 2025.

La normativa stabilisce infatti come regola generale che gli interventi (sia di efficienza energetica del Titolo II, sia di impiantistica del Titolo III) sono ammissibili solo se realizzati su edifici o unità immobiliari che, a tale data, erano già provvisti di un impianto di riscaldamento.

Ecco i dettagli tecnici precisati dal GSE su cosa si intende per "esistente e funzionante":

  • Connesso e utilizzato: L'impianto termico deve esistere fisicamente, deve essere allacciato e attivo. Non sono assolutamente ammesse istanze per edifici in cui i generatori sono già stati rimossi prima dell'invio della pratica, né per edifici al grezzo, in costruzione o ruderi sprovvisti di climatizzazione.
  • Deroghe sulla non funzionalità: Un impianto può essere considerato ammissibile anche se temporaneamente non funzionante, ma solo per ragioni specifiche e contingenti (ad esempio, per una straordinaria messa in sicurezza dell'impianto stesso). Al contrario, un inutilizzo sistematico e continuativo da molti anni rappresenta una criticità e una causa di esclusione.
  • Dimostrazione: Per dimostrare l'esistenza dell'impianto ante-operam, il GSE richiede obbligatoriamente un'adeguata documentazione fotografica che ritragga la centrale termica o il locale di installazione con il vecchio generatore ancora presente e allacciato prima dei lavori. Il libretto di impianto ante-operam non è un documento strettamente obbligatorio da caricare sul portale, ma ne è fortemente consigliata la conservazione.

In sintesi, se un edificio era privo di riscaldamento al 25 dicembre 2025 (o se vi è stato installato un impianto fittizio o temporaneo dopo tale data), non è possibile accedere agli incentivi del Conto Termico 3.0 per l'installazione di nuovi generatori come pompe di calore o caldaie a biomassa.

Fonti: Slide Webinar 12 gennaio 2026; Decreto 7 agosto 2025, Art. 8; Regole Applicative, Paragrafo 2

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