#61Il libretto dell'impianto esistente va allegato alla domanda di Conto Termico 3.0? E se non ce l'ho più?
No, il libretto dell'impianto preesistente non va caricato sul portale del GSE: i webinar ufficiali lo hanno chiarito. Va però conservato, perché serve nei controlli e per attestare la data di installazione. Se manca, l'esistenza dell'impianto si dimostra con le foto del generatore installato e della sua targa.

Va caricato sul portale del GSE?
No. Nelle sessioni tecniche il GSE ha chiarito che il libretto ante-operam non rientra tra i documenti obbligatori: non compare tra i file richiesti a portale per gli interventi del Titolo III, né in Accesso Diretto né in Prenotazione. Il portale chiede i dati di targa del vecchio generatore e la documentazione fotografica, non la scansione del libretto cartaceo.
Questo evita di escludere chi ha un impianto reale e funzionante ma non dispone del libretto aggiornato. La verifica dell'esistenza si sposta sugli altri elementi probatori, trattati anche in come si dimostra l'impianto esistente.
Perché allora va conservato?
Perché non caricarlo non significa poterne fare a meno. Il Soggetto Responsabile deve custodire in originale tutta la documentazione dell'intervento per l'intera durata dell'incentivo e per i 5 anni successivi all'ultima rata (art. 18 del decreto, paragrafo 11.1 delle Regole Applicative). In caso di controllo documentale o di sopralluogo, anche senza preavviso, il libretto va esibito, pena la decadenza dell'incentivo.
Il libretto serve inoltre a dimostrare due cose che il portale non registra da solo:
- la data di installazione del generatore, decisiva per esempio quando si aggiunge una pompa di calore in modalità add-on a una caldaia a condensazione, che deve avere meno di 5 anni (vedi come l'età della caldaia si basa sull'anno di installazione);
- la manutenzione periodica, con i rapporti di controllo di efficienza energetica, obbligatoria per tenere valido l'impianto e, per alcune tecnologie come la biomassa, richiesta per tutta la durata dell'incentivo.
Come dimostro l'esistenza se non ho il libretto?
Il Conto Termico incentiva solo la sostituzione di impianti esistenti e funzionanti, quindi sono esclusi ruderi, edifici in costruzione o immobili privi di riscaldamento (vedi impianto esistente e funzionante). In assenza del libretto servono prove alternative, che il portale accetta:
- una documentazione fotografica ante-operam con la vista d'insieme della centrale termica o del locale, dove il vecchio generatore si vede installato al suo posto;
- la foto della targa del generatore, con marca, modello e potenza termica utile in riscaldamento leggibili. Se la targa è illeggibile o assente, cosa ammessa solo per vecchi apparecchi a biomassa domestici o artigianali, va allegata una perizia tecnica che ne attesti potenza e destinazione al riscaldamento;
- le foto dei raccordi e degli allacciamenti, che provano come il generatore fosse collegato alle reti di distribuzione e ai vettori energetici, quindi installato, allacciato e non rimosso prima dell'intervento.
Quando l'intervento si combina con il fotovoltaico (II.H) può servire anche la conservazione delle fatture dei consumi di combustibile dell'ultimo anno, a riprova del funzionamento storico.
Il libretto oltre il Conto Termico
L'obbligo del libretto non nasce con l'incentivo. L'articolo 7 comma 5 del D.P.R. 74/2013 impone che ogni impianto termico per la climatizzazione, a prescindere dalla potenza, sia dotato del "Libretto di impianto per la climatizzazione" conforme al modello del D.M. 10 febbraio 2014, aggiornato con i dati del responsabile, dei generatori e dei rapporti di controllo.
C'è anche un legame con l'APE: l'articolo 6 comma 5 del D.Lgs. 192/2005 vuole che i libretti e i rapporti di controllo in corso di validità siano allegati all'attestato. Una manutenzione non registrata fa decadere la validità dell'APE e può bloccare l'accesso all'incentivo per imprese ed ETS economici, che l'APE ante e post lo devono presentare.
Il nuovo impianto: catasto e nuovo libretto
Se per il vecchio generatore il Conto Termico non chiede l'iscrizione al catasto regionale, per quello nuovo l'obbligo è preciso: le Regole Applicative impongono che l'impianto installato nella configurazione post-operam sia registrato presso i pertinenti catasti regionali, ove presenti. La ricevuta di iscrizione e il nuovo libretto compilato dall'installatore abilitato diventano documenti obbligatori da conservare. Per i generatori oltre i 35 kW vanno inoltre annotate sul libretto le letture dei contatori di ACS e di reintegro.
Un esempio pratico
Un proprietario sostituisce la vecchia caldaia a gas con una pompa di calore in add-on, mantenendo la caldaia perché recente. Del vecchio impianto non trova più il libretto cartaceo. La domanda regge comunque: fotografa il generatore installato con i suoi raccordi e la targa, poi per l'età della caldaia recupera la documentazione di messa in esercizio.
| Documento | Caricare a portale | Conservare |
|---|---|---|
| Libretto ante-operam | No | Sì |
| Foto generatore e targa | Sì | Sì |
| Nuovo libretto post-operam | No | Sì |
| Ricevuta catasto regionale | No | Sì |
A lavori conclusi l'installatore compila il nuovo libretto e registra la pompa di calore al catasto regionale, ove presente. Entrambi i documenti restano custoditi dal Soggetto Responsabile insieme al resto del fascicolo, pronti per un eventuale controllo del GSE.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Articolo 15 e Articolo 18 comma 1; Regole Applicative, Paragrafi 9.9.4 e 11.1 e Paragrafo 12.7; D.P.R. 74/2013, Articolo 7 comma 5; D.M. 10 febbraio 2014; D.Lgs. 192/2005, Articolo 6 comma 5; Webinar 26/01/2026 e 3 febbraio 2026
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