Vai al contenuto principale

Workshop CT 3.0 — Corso disponibile! Iscriviti ora

#72Dobbiamo controllare il vecchio accatastamento degli impianti sostituiti?

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

No. Non devi verificare che il vecchio generatore da sostituire fosse registrato al catasto impianti regionale. Il decreto chiede solo che l'edificio sia dotato di un impianto di climatizzazione invernale esistente e funzionante. L'obbligo di registrazione ai catasti regionali, dove presenti, riguarda l'impianto nuovo installato nella configurazione post-operam.

Da dove nasce l'equivoco

Il dubbio è comprensibile, perché l'articolo 10, comma 2 del decreto chiude proprio con la frase "l'impianto è registrato presso i pertinenti catasti regionali, ove presenti". Letta di corsa, sembra un requisito sull'impianto vecchio.

La norma però va presa per intero. Il comma ammette gli interventi dei Titoli II e III solo su edifici o unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione invernale esistente alla data di entrata in vigore del decreto. Quando gli edifici o le unità sono più di uno, ciascun generatore preesistente deve essere compatibile con le condizioni degli allegati I e II.

Il GSE ha sciolto il nodo in webinar: la norma vuole l'edificio dotato di un impianto esistente e funzionante, ma non richiede la registrazione del vecchio generatore al catasto. La mancata iscrizione del vecchio apparecchio non è quindi una causa di esclusione. L'adempimento di registrazione si riferisce all'impianto nuovo.

La logica della norma aiuta a ricordarla. Il Conto Termico premia la sostituzione di un sistema attivo con uno più efficiente, non la prima installazione del riscaldamento, quindi la verifica si concentra sull'esistenza reale dell'impianto e non sui suoi adempimenti amministrativi pregressi. Sanzionare oggi una registrazione mancata da anni colpirebbe il beneficiario sbagliato.

Come si prova che il vecchio impianto funzionava

Quello che il GSE vuole davvero è la prova dello stato di fatto, perché il decreto esclude all'origine gli immobili senza riscaldamento, come i ruderi e gli edifici in disuso.

Il generatore deve trovarsi ancora al suo posto al momento delle foto ante operam, connesso e allacciato alla rete di distribuzione, con i raccordi idraulici ed elettrici integri. Una non funzionalità parziale è tollerata solo se legata a comprovate ragioni di messa in sicurezza, mentre un apparecchio abbandonato da anni non passa la verifica, come chiarito per la regola sull'impianto esistente.

Il libretto di impianto ante operam, quello previsto dal DPR 74/2013 per l'esercizio e la manutenzione, non è un allegato obbligatorio della richiesta, ma resta il documento più solido da conservare, come spiegato per il libretto dell'impianto esistente. In sua assenza il quadro probatorio si costruisce con le fotografie.

Un caso limite frequente è l'edificio scaldato solo da camini a legna aperti: lì il tema non è la registrazione, ma la qualificazione stessa dell'impianto esistente, con le regole viste per la presenza di soli camini a legna.

Le foto che il GSE vuole vedere

La documentazione fotografica ante operam va raccolta in un PDF da caricare a portale. Prima di smontare qualunque cosa, assicurati di avere questi scatti.

  • Vista d'insieme della centrale termica o del locale di installazione, col vecchio generatore ancora montato.
  • Viste di dettaglio del generatore da sostituire e dei suoi allacciamenti.
  • Fotografie leggibili delle targhe dei generatori sostituiti.
  • Per le pompe di calore sostituite, la targa deve mostrare la potenza in riscaldamento. Se la targa è deteriorata o assente, le Regole Applicative ammettono in alternativa una documentazione tecnica che dimostri la potenza in riscaldamento e la destinazione alla climatizzazione invernale.
  • Se il nuovo impianto andrà in un locale diverso, servono anche le foto del vecchio ambiente con l'evidenza dell'avvenuta rimozione dei macchinari.
  • Nel dossier post operam del paragrafo 9.9.4 entrano anche le foto delle valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata, quando l'intervento li prevede.

Per le vecchie stufe o i camini a biomassa installati prima degli obblighi di targatura, la foto della targa può mancare: al suo posto si allega un'autocertificazione.

Il catasto riguarda il nuovo generatore

L'obbligo di registrazione ai pertinenti catasti regionali ricade sull'impianto installato dopo i lavori. Il nuovo generatore va quindi registrato secondo le regole della tua Regione, con il nuovo libretto di impianto compilato dall'installatore. A corredo resta la dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/2008, che l'installatore rilascia a fine lavori e che conviene archiviare insieme al libretto per le verifiche future.

La formula del decreto è "ove presenti", perché non tutte le Regioni hanno un catasto degli impianti termici operativo. Dove il catasto non esiste o non è ancora attivo, l'adempimento non è materialmente applicabile e non blocca l'accesso all'incentivo. Restano fermi gli obblighi generali di conformità dell'impianto alle norme di installazione, esercizio e manutenzione.

Un consiglio operativo per le PA con più edifici: se la pratica copre più unità immobiliari, la verifica di compatibilità con gli allegati I e II va fatta generatore per generatore, quindi conviene censire targhe e libretti di tutti gli apparecchi prima di avviare i lavori.

Un esempio pratico

Un Comune sostituisce la vecchia caldaia a gas della palestra comunale con una pompa di calore. Il tecnico non trova la caldaia nel catasto impianti regionale, perché nessuno l'aveva mai registrata. Nessun problema per l'incentivo: la registrazione del vecchio generatore non è richiesta e la pratica sul Portaltermico può partire senza sanatorie preventive.

Prima dello smontaggio il tecnico scatta le foto d'insieme della centrale termica, i dettagli degli allacciamenti e la targa della caldaia, poi conserva il libretto di impianto. Questo basta a dimostrare che l'impianto esisteva ed era funzionante.

A lavori finiti, l'installatore compila il libretto della nuova pompa di calore e la registra al catasto impianti regionale, che nella sua Regione è attivo. Se il Comune avesse operato in una Regione senza catasto, quell'ultimo passaggio non sarebbe stato applicabile, senza alcun effetto sulla pratica GSE.

Scala ora il caso su una pratica con tre edifici scolastici serviti da tre caldaie diverse. La verifica di esistenza e compatibilità va ripetuta per ciascun generatore, quindi il tecnico prepara tre mini-dossier con foto d'insieme, dettagli e targhe, uno per centrale termica. Nessuna delle tre caldaie deve risultare nel catasto impianti, mentre le tre nuove pompe di calore andranno registrate tutte, ciascuna col suo libretto.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 10 comma 2; Regole Applicative, Paragrafo 9.9.4; DPR 74/2013; Webinar GSE 3 febbraio 2026 (FAQ requisiti tecnici edificio e impianto)

Vedi tutte le FAQ di "REQUISITI EDIFICI E IMPIANTI"
Corso Disponibile

Workshop Conto Termico 3.0

Corso online on-demand

Impara a gestire le pratiche del Conto Termico 3.0 con il corso pratico pensato per professionisti e tecnici del settore. 8 casi pratici sviluppati passo passo.

Iscriviti al Workshop

FAQ Più Utili