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#89Un edificio in disuso o abbandonato può accedere al Conto Termico 3.0? Quando diventa un "rudere" escluso?

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

Un edificio in disuso accede al Conto Termico 3.0 solo se al 25 dicembre 2025 aveva un impianto di climatizzazione invernale esistente e funzionante. Se l'impianto è stato rimosso, scollegato o cannibalizzato e l'edificio è abbandonato da anni, diventa un "rudere" ed è escluso. Il fermo solo temporaneo, con impianto integro, resta invece ammesso.

Conto Termico 3.0: quando un edificio in disuso è ammissibile e quando è un rudere escluso, in base allo stato dell'impianto di climatizzazione invernale

La regola di base: serve un impianto esistente e funzionante

Il perno di tutta la questione è uno solo. Il Conto Termico 3.0 finanzia la sostituzione di un servizio di climatizzazione che già esiste, non la dotazione ex novo di un fabbricato che ne era privo. L'articolo 10, comma 2 del D.M. 7 agosto 2025 ammette gli interventi dei Titoli II e III solo su edifici o unità immobiliari dotati di un impianto di climatizzazione invernale già esistente alla data di entrata in vigore del decreto, il 25 dicembre 2025, con l'impianto registrato presso i pertinenti catasti regionali dove sono attivi.

Le Regole Applicative aggiungono il secondo aggettivo che pesa di più in fase di istruttoria. L'edificio deve essere iscritto al catasto edilizio urbano, escluse le unità in costruzione (categoria catastale F) e deve essere dotato di impianto di climatizzazione invernale funzionante. Non basta quindi che un vecchio generatore sia fisicamente al suo posto: deve poter erogare calore alle utenze dell'edificio. Le stesse Regole precisano che per sostituzione si intende la rimozione di un generatore funzionante al momento dell'intervento, destinato a servire le medesime utenze.

Rispondendo ai quesiti nel webinar del 3 febbraio 2026 il GSE ha ribadito il principio da più angolazioni: un edificio con il solo impianto di raffrescamento non accede, così come non accede un'abitazione mai riscaldata dove una pompa di calore sia stata installata di recente al solo scopo di aprire la pratica. La funzione della regola è anti-elusiva, la stessa che governa la data entro cui l'impianto deve risultare esistente e funzionante.

Quando l'edificio diventa un "rudere" ed è escluso

Un edificio in disuso non è automaticamente fuori dagli incentivi. Lo diventa quando l'abbandono ha fatto perdere all'impianto la sua funzione. Il GSE usa il termine "rudere" proprio per questa condizione: un fabbricato inutilizzato da anni, con le utenze cessate e l'impianto termico rimosso, scollegato o cannibalizzato delle sue parti. In quel caso l'immobile è equiparato a un edificio non climatizzato. La mancanza di un impianto funzionante ante-operam preclude l'accesso sia agli interventi impiantistici del Titolo III sia a quelli di involucro del Titolo II.

Il discrimine tra un fermo tollerato e un rudere escluso ruota attorno a due elementi concreti: la recuperabilità dell'impianto e la continuità d'uso dell'edificio. Se l'impianto è integro e l'edificio ha mantenuto una destinazione d'uso attiva, il fermo è un episodio reversibile. Se invece l'edificio è vuoto da anni e l'impianto è stato smembrato, il fermo è strutturale e diventa causa di esclusione. È un giudizio che il GSE compie sul singolo caso, guardando alla storia dell'immobile più che a una soglia fissa di mesi o anni.

Situazione dell'edificio e dell'impiantoEsito
Impianto presente, allacciato e funzionanteAmmesso
Impianto fermo per guasto riparabile o messa in sicurezza, edificio con uso attivoAmmesso
Edificio non riscaldato da pochi mesi, impianto integro e collegatoAmmesso
Edificio inutilizzato da anni, utenze cessate, impianto scollegato, rimosso o cannibalizzatoEscluso (rudere)
Fabbricato mai dotato di impianto di climatizzazione invernaleEscluso
Edificio con il solo impianto di raffrescamentoEscluso

La zona grigia: impianto temporaneamente non funzionante

Tra l'impianto perfettamente attivo e il rudere c'è una fascia intermedia che il GSE ammette, a condizioni precise. Un impianto temporaneamente non funzionante non pregiudica l'accesso quando la sua inattività dipende da una causa transitoria e reversibile: un guasto riparabile con la manutenzione ordinaria o straordinaria, oppure una messa in sicurezza dell'impianto stesso. La funzione tecnologica c'è ancora, solo sospesa.

Perché la deroga regga, l'impianto deve restare fisicamente presente e collegato, con i raccordi idraulici ed elettrici al loro posto. Soprattutto, non deve trovarsi in uno stato di disuso sistematico e continuativo da anni. È la differenza tra una caldaia ferma per un guasto recente e un generatore scollegato da un decennio. Anche un edificio non riscaldato da alcuni mesi resta ammissibile, purché l'impianto sia presente, allacciato e tecnicamente in grado di funzionare, non rimosso né con il contatore staccato da tempo.

Come si dimostra che l'impianto era esistente e funzionante

Il punto delicato di queste pratiche è probatorio. Poiché nell'Accesso Diretto la domanda si invia dopo la fine dei lavori, quando il vecchio generatore è già stato smontato, il Soggetto Responsabile deve ricostruire a posteriori la prova che l'impianto c'era e funzionava prima del cantiere. Le evidenze che il GSE si aspetta sono quattro.

  • Il dossier fotografico ante-operam: foto della centrale termica o del locale con il vecchio generatore ancora installato, raccordato idraulicamente ed elettricamente e collegato al camino, a riprova che l'impianto era completo e allacciato.
  • La foto della targa del generatore: nitida e leggibile, con marca, modello, matricola e potenza termica nominale. Per i vecchi generatori a biomassa domestici privi di targa è ammessa una perizia tecnica o la documentazione del costruttore.
  • Il libretto di impianto ante-operam: pur non essendo un allegato obbligatorio da caricare a portale, conviene conservarlo, perché il GSE può richiederlo nei controlli entro i cinque anni dall'erogazione per verificare la reale operatività dell'impianto. Sul punto aiuta la FAQ sul libretto di impianto quando manca.
  • Gli allacci energetici e i consumi: la prova che l'edificio era connesso alle reti, dal contatore del gas al serbatoio GPL raccordato fino all'allaccio elettrico. Dove disponibili, le fatture storiche dell'ultimo anno solare sono la prova più solida del reale utilizzo del fabbricato.

Quando l'edificio è rimasto chiuso a lungo, questa documentazione va irrobustita con una relazione tecnica asseverata che ricostruisca lo stato dei luoghi ante-operam. Va poi tenuto distinto il piano della registrazione al catasto impianti, che riguarda la tracciabilità dell'apparecchio, dal piano della funzionalità effettiva, che è quello su cui il GSE misura l'esclusione dei ruderi. Nello stesso ordine di adempimenti rientra il certificato di smaltimento del vecchio generatore, che chiude la catena documentale della sostituzione.

I controlli del GSE e il rischio di decadenza

Classificare bene un immobile al confine con il rudere ha conseguenze molto concrete, perché sul punto il GSE effettua verifiche documentali e sopralluoghi. L'articolo 18, comma 1 del decreto obbliga il Soggetto Responsabile a conservare, per tutta la durata dell'incentivo e per i cinque anni successivi all'ultima rata, gli originali di tutta la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di accesso. Il dossier fotografico ante-operam, la foto della targa e il libretto rientrano proprio in questa documentazione e vanno tenuti a disposizione, non solo prodotti al momento della domanda.

Se un controllo accerta che l'edificio era in realtà un rudere e che quindi il requisito dell'impianto esistente e funzionante non sussisteva, le conseguenze sono pesanti. Lo stesso articolo 18 prevede, per il venir meno dei requisiti, la decadenza dal diritto agli incentivi, la risoluzione del contratto con il GSE e il recupero delle somme già erogate. Conviene quindi rinunciare in partenza a una pratica dubbia, piuttosto che vedersela revocare a distanza di anni con l'obbligo di restituire il contributo.

La diagnosi energetica quando mancano le bollette storiche

Un edificio rimasto a lungo vuoto pone un problema pratico: la diagnosi energetica ante-operam si fonda di norma sui consumi reali delle bollette, che qui mancano. La diagnosi è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 15, comma 1 del decreto. Vale sempre per la trasformazione in nZEB e per la coibentazione dell'involucro, mentre per gli interventi del Titolo III scatta quando sono realizzati su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale complessiva pari o superiore a 200 kW.

Quando lo storico non esiste, le Regole Applicative ammettono di redigere la diagnosi simulando i consumi in modo convenzionale. Il tecnico ricostruisce il fabbisogno teorico dell'edificio in uso standard, con un calcolo conforme alle norme della serie UNI/TS 11300 o con una simulazione dinamica, partendo dalle caratteristiche reali dell'involucro ante-operam: superfici, stratigrafie, trasmittanze dei serramenti, zona climatica. La diagnosi così costruita va accompagnata da una relazione tecnica e da un'asseverazione che espliciti i motivi dell'assenza dei consumi storici e giustifichi il dimensionamento del nuovo generatore, così da evitare un sovradimensionamento che il GSE non accetterebbe. Il rapporto tra diagnosi e APE ante e post-operam segue poi le regole ordinarie.

Due casi limite risolti

Le domande più frequenti riguardano immobili proprio al confine tra il disuso e il rudere. Ecco come si risolvono.

Un ex ospedale oggi di proprietà privata, inutilizzato da anni e con l'impianto termico cannibalizzato, non è finanziabile. Il generatore preesistente deve essere completo, connesso e raccordato: un impianto privato delle sue parti fondamentali viola questo requisito. Il disuso pluriennale, per di più, integra quel disuso continuativo e sistematico che il GSE considera bloccante. La perdita della funzione impiantistica, a quel punto, preclude sia il Titolo III sia gli interventi sull'involucro.

Un edificio usato dalla Pubblica Amministrazione fino a dieci anni fa e poi abbandonato, con l'impianto ancora presente, ma non funzionante, non è ammesso. La presenza fisica del generatore non basta: dieci anni di abbandono esulano dal concetto di fermo tecnico temporaneo o di messa in sicurezza e assimilano l'edificio a un fabbricato non climatizzato. La non funzionalità è tollerata solo se parziale o momentanea, non quando deriva da un abbandono prolungato.

Un esempio pratico

Prendiamo due capannoni gemelli, entrambi non riscaldati da qualche tempo, per capire perché uno accede e l'altro no.

Elemento di verificaOfficina ferma da 8 mesiMagazzino chiuso da 9 anni
Stato dell'impiantoCaldaia installata e allacciataGeneratore rimosso
UtenzeAttive o riattivabiliContatore del gas disdetto
Prova ante-operamFoto, targa, libretto, bollettaNessuna funzione da documentare
EsitoAmmessoRudere, escluso

Nel primo, l'officina ferma per una ristrutturazione, la caldaia a gasolio è ancora in centrale termica, allacciata e con tutti i raccordi. Il tecnico, prima di smontarla, scatta le foto ante-operam con la targa leggibile, recupera il libretto di impianto e l'ultima bolletta del gasolio, poi installa la pompa di calore. Il fermo è temporaneo e l'impianto era funzionante: la pratica regge anche senza consumi recenti, perché la diagnosi ricostruisce il fabbisogno in uso standard.

Nel secondo, il magazzino chiuso da nove anni, il vecchio generatore è stato rimosso e il contatore del gas disdetto da tempo. Qui manca il requisito dell'impianto esistente e funzionante al 25 dicembre 2025, tanto che nessuna foto ante-operam può ricostruire una funzione che non c'era più. L'immobile è un rudere ai fini del Conto Termico, dove semmai andranno valutati altri strumenti. Diverso è invece il caso di una demolizione e ricostruzione, che segue regole sue.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 10 comma 2, Art. 15 comma 1 e Art. 18; Regole Applicative Conto Termico 3.0, requisiti di ammissibilità di edifici e impianti; Webinar GSE 26/01/2026 e 03/02/2026

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