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#71È possibile sostituire un sistema a PdC obsoleto con una nuova PdC elettrica abbinata al FV per un edificio pubblico?

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

Sì. L'intervento III.A è la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale esistente, senza vincoli sulla tecnologia del generatore che si dismette, che può essere anche una vecchia pompa di calore. Installando al suo posto una nuova pompa di calore elettrica si accede al III.A e su un edificio pubblico si può abbinare il fotovoltaico dell'intervento II.H.

Sostituire una pompa di calore con un'altra rientra nel III.A?

L'articolo 8 del decreto definisce l'intervento III.A come la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di pompe di calore elettriche o a gas, che sfruttano energia aerotermica, geotermica o idrotermica. La norma guarda a cosa installi, non a cosa rimuovi. Il generatore sostituito può essere una caldaia, ma anche una pompa di calore ormai obsoleta.

L'unica condizione a monte è che l'impianto dismesso sia esistente e funzionante, come richiede la regola sull'impianto esistente. La sostituzione può essere integrale, rimuovendo tutti i vecchi generatori, oppure parziale, quando l'impianto ne conta più di uno e la nuova macchina serve le medesime utenze di quella tolta.

Sul fronte delle taglie, il perimetro degli interventi di piccole dimensioni copre le pompe di calore fino a 2.000 kW di potenza termica utile nominale, quindi anche le centrali di edifici pubblici di grandi dimensioni ci stanno comodamente. Sopra i 200 kW l'articolo 8 chiede però di installare, insieme alla nuova macchina, un sistema di contabilizzazione del calore prodotto.

Quanto ai requisiti prestazionali della nuova pompa di calore, la strada più rapida passa dal Catalogo degli apparecchi prequalificati: per i modelli già inseriti la verifica dei rendimenti minimi si considera superata, senza dover produrre le schede tecniche in istruttoria.

Le condizioni del fotovoltaico abbinato (II.H)

Il fotovoltaico con accumulo è incentivabile solo come intervento congiunto alla sostituzione con pompa di calore elettrica. Un sistema ibrido non lo può trainare, come chiarito per il caso del fotovoltaico con la PdC ibrida, mentre su un edificio pubblico la PA accede a tutto il Titolo II, a differenza del privato sull'abitazione residenziale.

Il paragrafo 9.8.1 delle Regole Applicative fissa i requisiti dell'impianto, che conviene verificare in fase di progetto.

  • Assetto di autoconsumo, cioè regime di cessione parziale dell'energia alla rete.
  • Potenza tra 2 kW e 1 MW, comunque non oltre la potenza disponibile sul punto di prelievo a cui si connette la pompa di calore.
  • Energia prodotta non superiore di oltre il 5% al fabbisogno dell'edificio, calcolato come somma dei consumi elettrici medi annui e dei consumi equivalenti associati all'uso diretto di energia termica.
  • Moduli e inverter nuovi, con marcatura CE, tolleranza solo positiva, resistenza al carico di almeno 5.400 Pa, garanzia di prodotto di 10 anni e rendimento minimo del 90% dopo i primi 10 anni (97% di rendimento europeo per gli inverter).
  • Impianto connesso in BT o MT alla data della richiesta, oppure procedure di connessione già avviate.

Sul dove, l'impianto può stare sull'edificio o nelle sue pertinenze, da intendersi come gli spazi che risultano dalla visura catastale dell'immobile oggetto dell'intervento. Il progetto deve inoltre rispettare la normativa antincendio, con la documentazione della circolare dei Vigili del Fuoco del 2008 dove applicabile, mentre i produttori dei moduli devono risultare iscritti al registro AEE per gli obblighi di fine vita.

Nella spesa ammissibile entrano la fornitura e la posa dell'impianto e dell'accumulo, i costi di allacciamento alla rete e le prestazioni professionali, IVA compresa quando resta un costo per l'ente.

Un dettaglio riguarda solo imprese ed ETS economici sul terziario, che devono dimostrare con APE ante e post operam una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20%. Per una PA questo vincolo non si applica.

Quanto vale l'incentivo del fotovoltaico

Il paragrafo 9.8.3 riconosce al fotovoltaico il 20% delle spese ammissibili, dentro due tetti. Il primo è il costo specifico massimo per taglia, il secondo è un cap complessivo: l'incentivo del fotovoltaico con accumulo non può superare quello riconosciuto alla pompa di calore elettrica che lo traina.

Taglia impianto FVCosto massimo CFTV
Fino a 20 kW1.500 €/kW
Oltre 20 e fino a 200 kW1.200 €/kW
Oltre 200 e fino a 600 kW1.100 €/kW
Oltre 600 e fino a 1.000 kW1.050 €/kW

Per il sistema di accumulo il costo massimo riconosciuto è di 1.000 €/kWh di capacità nominale, sempre con la percentuale del 20%. I moduli iscritti al registro delle tecnologie del fotovoltaico portano una maggiorazione di 5 o 10 punti percentuali, secondo la sezione di iscrizione.

L'erogazione segue la pompa di calore, in 2 rate annuali se la macchina resta entro i 35 kW o in 5 rate sopra quella soglia, con la rata unica quando l'incentivo totale non supera i 15.000 euro.

Un esempio pratico

Prendi un municipio con una pompa di calore da 90 kW installata quindici anni fa, ormai fuori servizio per rendimenti. Il Comune la sostituisce con una nuova unità elettrica da 100 kW e aggiunge sul tetto un fotovoltaico da 50 kW con accumulo da 30 kWh, connesso allo stesso punto di prelievo.

La sostituzione è un III.A a pieno titolo, perché conta la macchina installata e non quella dismessa. Sul fotovoltaico l'incentivo si calcola col 20%: 50 kW per 1.200 €/kW danno 12.000 euro, l'accumulo aggiunge 30 kWh per 1.000 €/kWh al 20%, cioè 6.000 euro, per un totale di 18.000 euro, da confrontare col tetto dell'incentivo della pompa di calore.

Prima di trasmettere, il tecnico verifica la regola del 5% sui consumi storici dell'edificio. Con un consumo elettrico medio di 60.000 kWh l'anno, sommato ai consumi equivalenti della nuova pompa di calore, la producibilità attesa dei 50 kW resta dentro il tetto, quindi il dimensionamento regge.

Controlla anche che i 50 kW non superino la potenza disponibile sul punto di prelievo e che la connessione in BT risulti attiva o almeno richiesta.

Un ultimo confronto riguarda il cap: se l'algoritmo della pompa di calore riconoscesse per esempio 15.000 euro, il fotovoltaico si fermerebbe a quella cifra. Se i moduli sono iscritti al registro del fotovoltaico, i 18.000 euro salgono di 5 o 10 punti percentuali. Il quadro completo dei requisiti resta quello della regola sull'impianto esistente e del paragrafo 9.8 delle Regole Applicative.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 8 comma 1 lett. a) e Art. 5 comma 1 lett. h); Regole Applicative, Paragrafi 9.8.1 e 9.8.3; Webinar GSE 26 gennaio 2026

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