#182Per un multi-intervento PdC + FV, come data di fine lavori del FV: domanda di allaccio, DI.CO o contratto attivato?
Nessuna delle tre, se l'impianto è installato ma in attesa di connessione: per il multi-intervento pompa di calore più fotovoltaico le Regole Applicative usano convenzionalmente la data di ultimazione della pompa di calore elettrica. Non serve attendere l'allaccio, il contratto attivato né il verbale del gestore di rete per presentare la pratica.

La regola del multi-intervento e la deroga per il fotovoltaico
Di norma, in un multi-intervento la data di conclusione dei lavori coincide con l'ultimazione dell'ultimo intervento realizzato. Per il fotovoltaico questo creerebbe un problema: l'attivazione della connessione può richiedere mesi per cause non imputabili al Soggetto Responsabile.
Le Regole Applicative risolvono con una deroga: se al momento dell'invio della pratica l'impianto risulta fisicamente installato (moduli e inverter posati) ma ancora in fase di connessione alla rete, e le pratiche di allaccio sono state avviate (invio del Modello Unico o accettazione del preventivo del distributore), la data di conclusione dell'intero multi-intervento è quella di ultimazione della pompa di calore elettrica.
Cosa fa fede per il GSE
Alla pratica si allegano:
- per la pompa di calore: collaudo o dichiarazione di conformità che ne attesta l'ultimazione;
- per il fotovoltaico: la documentazione fotografica dell'avvenuta installazione fisica e le evidenze della richiesta di connessione inoltrata al distributore (Modello Unico inviato o preventivo accettato);
- il resto della documentazione di chiusura, come il certificato di smaltimento del generatore sostituito.
Il verbale di attivazione definitivo del contatore di produzione non è richiesto in questa fase.
Da quando partono i 90 giorni
Il termine di 90 giorni per presentare l'istanza in accesso diretto decorre dalla data convenzionale di conclusione, cioè dall'ultimazione della pompa di calore. Conviene quindi coordinare la cronologia del cantiere: prima il fotovoltaico (che può attendere la connessione), poi il collaudo della pompa di calore che fa scattare il termine.
Per le imprese resta ferma la sequenza a monte: la richiesta preliminare va inviata prima dell'inizio dei lavori.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 5 comma 1 lettera h); Regole Applicative, Paragrafi 9.8.1 e 12.3; Webinar 26/01/2026 e 03/02/2026
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