#172Sono possibili interventi FV su pensiline per aziende con terreni nel perimetro aziendale?
Sì. Il decreto ammette l'installazione del fotovoltaico presso l'edificio climatizzato o nelle sue pertinenze, e i chiarimenti GSE includono espressamente gli spazi coperti destinati al parcheggio, quindi anche le pensiline aziendali. Le condizioni decisive sono due: la pertinenza deve risultare dal catasto e l'impianto deve far capo al POD dell'edificio servito dalla pompa di calore.

Dove può stare l'impianto fotovoltaico
Il D.M. 7 agosto 2025 richiede che fotovoltaico e accumulo siano installati "presso l'edificio o nelle relative pertinenze". Le Regole Applicative e i chiarimenti dei webinar GSE hanno tradotto il principio in casi concreti: rientrano tra le pertinenze gli spazi funzionali all'edificio, compresi quelli coperti destinati al parcheggio (le pensiline) o al transito dei veicoli.
Non serve quindi che i moduli stiano sul tetto dell'edificio climatizzato: una pensilina nel piazzale aziendale va bene, e per le aziende agricole è ammessa anche l'installazione su fabbricati strumentali esistenti.
Il vincolo catastale: la pertinenza va dimostrata
L'installazione su strutture distaccate o a terra è ammissibile solo se il terreno o la struttura costituisce una pertinenza fattuale dell'edificio oggetto dell'intervento, dimostrata in modo oggettivo tramite visura e planimetrie catastali. In alternativa serve un titolo di disponibilità (proprietà, affitto) che copra almeno i 5 anni successivi alla fine dei lavori.
Un terreno "nel perimetro aziendale" ma catastalmente slegato dall'edificio climatizzato non basta: è il legame documentale a contare, non la vicinanza fisica.
Stesso POD e assetto di autoconsumo
Il fotovoltaico sulla pensilina deve far capo, fisicamente e contabilmente, al medesimo punto di prelievo (POD) che alimenta l'edificio e la nuova pompa di calore elettrica trainante. Restano le regole generali dell'intervento II.H:
- assetto di autoconsumo (cessione solo parziale alla rete), con producibilità entro il +5% dei consumi (calcolati sul post-intervento);
- potenza tra 2 kW e 1 MW, mai superiore alla potenza disponibile sul POD;
- componenti interamente di nuova costruzione, senza riutilizzo di impianti esistenti.
Per le imprese resta inoltre il passaggio della richiesta preliminare prima dell'inizio dei lavori e il consueto tetto dell'incentivo legato alla pompa di calore.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 5 comma 1 lettera h); Regole Applicative, Paragrafi 9.8.1 e 12.10; Webinar 26/01/2026 e 03/02/2026
Workshop Conto Termico 3.0
Corso online on-demand
Impara a gestire le pratiche del Conto Termico 3.0 con il corso pratico pensato per professionisti e tecnici del settore. 8 casi pratici sviluppati passo passo.