Bivalenti e Add-on
#245Le imprese possono accedere alle agevolazioni per sistemi ibridi di tipo "add-on"?
No, le imprese (così come gli Enti del Terzo Settore di natura economica) non possono accedere alle agevolazioni per i sistemi ibridi di tipo "add-on".
Il divieto deriva da una precisa restrizione normativa del nuovo Conto Termico 3.0 riguardante l'uso dei combustibili fossili per questa specifica categoria di soggetti.
Ecco la spiegazione tecnica e normativa nel dettaglio:
- Cos'è il sistema "add-on" nel Conto Termico 3.0
Nelle Regole Applicative (Intervento III.B), il sistema bivalente con pompa di calore "add-on" è definito come l'installazione di una nuova pompa di calore (aria-acqua o acqua-acqua) che va ad integrare una caldaia a condensazione preesistente alimentata esclusivamente a gas (che deve avere un'età non superiore a 5 anni). - Il divieto assoluto per le Imprese sui combustibili fossili
L'articolo 25, comma 2, del D.M. 7 agosto 2025 stabilisce chiaramente che per le imprese e gli ETS economici non sono ammessi gli interventi che prevedono l'installazione o l'utilizzo di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale. - L'esclusione dei sistemi ibridi a gas
Come diretta conseguenza di questo divieto generale, le Regole Applicative e le FAQ ufficiali del GSE specificano che per le imprese e gli ETS economici non sono in alcun modo incentivabili i sistemi ibridi che integrano caldaie a gas (né tantomeno quelli con pompe di calore a gas).
Poiché il sistema "add-on", per sua stessa definizione normativa, si basa sull'integrazione con una caldaia a gas preesistente, esso ricade pienamente in questa casistica di esclusione.
In sintesi: Se un'impresa desidera accedere agli incentivi del Conto Termico 3.0 per il riscaldamento, dovrà orientarsi su soluzioni completamente "fossil-free" o ammesse per la sua categoria, come l'installazione di pompe di calore elettriche pure (Intervento III.A) o generatori a biomassa ad alta efficienza (Intervento III.C). Inoltre, qualora l'impresa volesse usufruire del nuovo intervento di installazione del fotovoltaico (II.H), questo potrà essere trainato solo ed esclusivamente dall'installazione di una pompa di calore elettrica pura, e mai da un sistema ibrido.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 25 comma 2; Regole Applicative, Paragrafo 8; Webinar GSE 03/02/2026
#246I sistemi Bivalenti e add-on in quale tipologia di intervento vanno inseriti?
Vanno inseriti nella tipologia di intervento III.B, che comprende la sostituzione di impianti esistenti con "sistemi ibridi factory made o bivalenti" e l'installazione di "pompa di calore add on" (quest'ultima intesa come installazione di una PdC in abbinamento a una caldaia esistente).
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.10 e Tabella 2
#247I sistemi bivalenti con funzionamento alternativo (PdC e caldaia a condensazione) sono incentivabili?
Sì, a condizione che il sistema sia dotato di un sistema di controllo e regolazione "intelligente" in grado di ottimizzare il funzionamento preferenziale della pompa di calore rispetto al generatore secondario. La logica di funzionamento (alternato o parallelo) deve essere finalizzata a massimizzare l'efficienza del sistema e a privilegiare lo sfruttamento della fonte rinnovabile. Se il funzionamento alternativo è gestito dal sistema di controllo per intervenire quando la pompa di calore non è più efficiente o sufficiente (es. sotto la temperatura di bivalenza), l'intervento è conforme ai requisiti.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.10.1.2 punto vi; D.M. 7 agosto 2025, Allegato 1 - Paragrafo 3.6.1; Webinar 3 febbraio 2026
#248Per edifici con vincoli architettonici l'utilizzo di sistemi bivalenti con PdC aria/acqua non è ammessa?
Nel caso specifico dell'installazione di una pompa di calore "add-on" (integrazione su caldaia esistente, III.B), le Regole Applicative stabiliscono che la pompa di calore deve essere esclusivamente della tipologia aria-acqua oppure acqua-acqua. Tuttavia, esiste un'eccezione specifica: nel caso in cui l'edificio oggetto di intervento sia soggetto a vincoli architettonici, la pompa di calore deve essere esclusivamente della tipologia aria-aria. Pertanto, in presenza di vincoli architettonici formali che impediscano altre soluzioni, per la configurazione "add-on" è richiesta la tecnologia aria-aria, escludendo di fatto le altre in quel contesto specifico.
Le osservazioni di alcuni utenti
Alcuni professionisti hanno sollevato delle perplessità riguardo al punto 3.6.2 dell'Allegato 1 al D.M. 7 agosto 2025 (Conto Termico 3.0), che disciplina proprio l'installazione di pompe di calore "add-on" su caldaie a condensazione preesistenti. In particolare, la norma prevede che (come detto sopra), per gli edifici soggetti a vincoli architettonici, la pompa di calore debba essere esclusivamente della tipologia aria-aria.
Le domande poste sono sostanzialmente quattro:
- perché solo per gli edifici vincolati si impone la tipologia aria-aria, escludendo aria-acqua e acqua-acqua?
- come conciliare le ingombranti unità esterne di un sistema aria-aria con le esigenze di tutela architettonica e con l'approvazione delle Sovrintendenze?
- come distribuire il fluido termovettore aria in edifici storici senza pesanti conseguenze sugli spazi interni?
- come realizzare efficacemente l'integrazione energetica tra due generatori che producono fluidi termovettori diversi (aria e acqua), senza intervenire sul sistema emissivo esistente?
La risposta
Le osservazioni sollevate evidenziano un'oggettiva e concreta criticità tecnica insita nella stesura del D.M. 7 agosto 2025 e delle relative Regole Applicative del Conto Termico 3.0. Basandosi esclusivamente sulle fonti ufficiali e sui chiarimenti forniti dal GSE, le perplessità risultano fondate, poiché la norma impone prescrizioni che appaiono paradossali dal punto di vista applicativo.
Ecco un'analisi dettagliata basata sulle fonti ufficiali in risposta ai quesiti posti.
- L'obbligo esclusivo della tipologia aria-aria per edifici vincolati
La normativa stabilisce i requisiti per i sistemi bivalenti realizzati tramite l'installazione di una pompa di calore "add-on" (ovvero aggiunta a una caldaia a condensazione a gas preesistente con età non superiore a 5 anni). Il testo di legge e le Regole Applicative prevedono esplicitamente che per gli edifici standard la pompa di calore debba essere "esclusivamente della tipologia aria-acqua oppure acqua-acqua".
Tuttavia, introducono una deroga stringente: "la pompa di calore deve essere esclusivamente della tipologia aria-aria, nel caso in cui l'edificio oggetto di intervento sia soggetto a vincoli architettonici".
Durante i webinar istituzionali, i tecnici del GSE hanno confermato la rigidità di questa prescrizione, definendola testualmente come una "combinazione molto particolare inconsueta con pompe di calore aria aria". Le fonti non forniscono una giustificazione tecnica o legislativa sul perché il legislatore abbia ritenuto un sistema aria-aria più idoneo a un contesto storico-architettonico rispetto a un sistema aria-acqua o acqua-acqua.
- L'impatto visivo e le autorizzazioni delle Sovrintendenze
È stato correttamente osservato che i sistemi aria-aria comportano unità esterne ingombranti, difficilmente compatibili con i vincoli architettonici e con l'approvazione delle Sovrintendenze. Le fonti ufficiali del Conto Termico 3.0 non offrono soluzioni a questo ostacolo normativo e paesaggistico: l'obbligo di installare unità esterne (e interne) ad espansione diretta rimane, e non vi sono deroghe per nasconderle o evitarne l'installazione. La norma si limita a richiedere il pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla legislazione locale, lasciando l'onere di ottenere i permessi interamente in capo al soggetto responsabile.
- L'ibridazione tra fluidi termovettori differenti (aria e acqua)
Il dubbio tecnico più rilevante riguarda la difficoltà di integrare energeticamente un sistema emissivo esistente ad acqua (la caldaia) con un nuovo generatore ad aria (la pompa di calore aria-aria), ponendosi la domanda di come farli dialogare e come distribuire l'aria senza impatti pesanti sugli spazi interni.
Le regole del Conto Termico 3.0 non spiegano come realizzare fisicamente questa integrazione, ma impongono che avvenga attraverso requisiti documentali e sistemi di controllo molto severi:- Deve essere presente un sistema di controllo e regolazione intelligente in grado di ottimizzare il funzionamento dando la priorità alla pompa di calore rispetto alla caldaia.
- Il fabbricante della pompa di calore deve fornire una dichiarazione di compatibilità con il generatore secondario preesistente, indicando le caratteristiche minime affinché i due apparecchi (che in questo caso producono fluidi diversi) possano interagire per ottimizzare i consumi.
- Qualora la pompa di calore e la caldaia siano di marche diverse (come quasi sempre accade nei sistemi add-on), la responsabilità di farli funzionare in modo combinato è demandata al progettista. È richiesta infatti l'asseverazione di un tecnico abilitato che "ne garantisca la compatibilità con l'impianto esistente, il dialogo tra i due apparecchi che costituiscono il sistema, la compatibilità tra apparecchi e la funzionalità e sicurezza dell'intero impianto".
Conclusione
Le perplessità sollevate sono ovviamente confermate e colgono un limite evidente della stesura normativa. Il D.M. 7 agosto 2025 impone effettivamente che, in presenza di vincoli architettonici, un sistema "add-on" debba accoppiare una caldaia ad acqua con una pompa di calore ad aria.
Il GSE è consapevole che si tratta di una configurazione atipica, ma le Regole Applicative non la correggono. Di conseguenza, il legislatore ha trasferito l'intero onere di risolvere il paradosso tecnico (la gestione di fluidi diversi tramite centraline di comunicazione) e architettonico (l'inserimento di split e canalizzazioni in un edificio storico) sulle spalle dei progettisti, che devono asseverarne il funzionamento e il dialogo.
Fonti: Decreto 7 agosto 2025, Allegato 1, Paragrafo 3.6.2; Regole Applicative, Paragrafo 9.10.1.3 punto ii e iii; Webinar 3 febbraio 2026
#249La logica di priorità della PdC: al di sotto di una certa temperatura esterna la PdC si spegne e interviene la caldaia. È ammesso come logica?
Sì. Questa logica rientra nel concetto di "sistema di regolazione intelligente" richiesto dal Decreto. Il sistema deve ottimizzare il funzionamento, privilegiando la pompa di calore. È tecnicamente corretto che, al di sotto della temperatura di bivalenza (Tbiv), dove la pompa di calore potrebbe non essere più conveniente o sufficiente a coprire il carico, il sistema di controllo attivi il generatore secondario (caldaia) in sostituzione o integrazione, garantendo comunque che la PdC lavori prioritariamente nel range di temperature in cui è efficiente.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.10.1.2 e Paragrafo 12.6; Webinar 3 febbraio 2026
#250Nel corso di un sistema bivalente, qual è la potenza massima installabile? La somma deve essere uguale al generatore precedente? Nel caso dell'add-on come ci si comporta con le potenze?
Potenza massima: Non esiste un vincolo rigido come il rapporto 0,5 (che vale solo per i factory made). Nei sistemi bivalenti e add-on, le potenze dei due generatori possono essere liberamente dimensionate dal progettista in base ai carichi.
Confronto con l'esistente: In generale, per la sostituzione di impianti (Titolo III), la potenza termica nominale complessiva post-operam non dovrebbe superare quella dell'impianto sostituito di oltre il 10%. Tuttavia, è sempre ammessa l'installazione di una potenza superiore (deroga) se il sovradimensionamento è giustificato dalla necessità di coprire il fabbisogno energetico dell'edificio (da dimostrare con relazione tecnica/asseverazione).
Add-on: Nel caso specifico della pompa di calore add-on, poiché la caldaia esistente non viene rimossa ma integrata, la potenza installata complessiva aumenterà inevitabilmente. In questo caso, il tecnico dovrà giustificare il dimensionamento del nuovo sistema ibrido in relazione ai fabbisogni termici dell'edificio nella relazione tecnica.
Fonti: Webinar 3 febbraio 2026; Regole Applicative, Paragrafo 9.9.1 (applicabile per analogia sui potenziamenti) e Paragrafo 12.6
#251Definite bene cosa intendete per "backup".
Nel contesto dei sistemi ibridi/bivalenti del Conto Termico, il generatore a combustione (caldaia) è definito come "generatore secondario". Esso non funge da semplice "backup" di emergenza (ovvero un generatore che si accende solo se il principale si rompe), ma è parte integrante del sistema di climatizzazione: interviene in modo automatico e regolato per coprire i picchi di carico o sostituire la pompa di calore quando le condizioni esterne rendono quest'ultima inefficiente (sotto la temperatura di bivalenza). Il termine "backup" o integrazione viene usato anche per l'intervento di microcogenerazione (III.G) o biomassa, dove il generatore preesistente può essere mantenuto per garantire la continuità di servizio o coprire i picchi, ma nel sistema ibrido (III.B) la caldaia lavora in sinergia controllata (sistema bivalente).
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Allegato 1 - Definizioni punto pp); Regole Applicative, Paragrafo 9.10.1
#252PdC ibrida + FV in sostituzione della caldaia a condensazione nell'ambito del terziario: devo mettere SOLO la PdC elettrica?
Sì. Se l'obiettivo è accedere all'incentivo per l'installazione dell'impianto Fotovoltaico (Intervento II.H), questo è possibile esclusivamente se l'intervento è realizzato congiuntamente alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione con impianti dotati di sole pompe di calore elettriche (Intervento III.A). L'installazione di un sistema ibrido (III.B, composto da PdC + Caldaia) non è ammessa come intervento trainante per il fotovoltaico ai sensi del Decreto.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.8; Webinar 26/01/2026; Webinar 3 febbraio 2026
#499Accessibilità incentivi conto termico 3.0 per imprese su sistemi ibridi add-on, pompe di calore su caldaie esistenti. Il GSE risponde SI, le regole applicative NO.
Un’impresa ha 3 caldaie a condensazione a gas installate nel 2023 a cui vorrebbe aggiungere la pompa di calore usufruendo quindi dell'intervento 3.B "add-on". E' fattibile? Il soggetto responsabile è l'impresa e l'intervento verrebbe eseguito su un edificio di proprietà dell'impresa.
Risposta del GSE (riporto per privacy solo un piccolo stralcio): “Il Decreto 7 agosto 2025 stabilisce una regola generale restrittiva per le imprese (Art. 25, comma 2), vietando l'incentivazione di interventi che prevedano l'installazione di apparecchiature alimentate a combustibili fossili, incluso il gas naturale. Tuttavia è consentito installare una pompa di calore "add-on" di tipologia elettrica, anche se questa viene abbinata a una caldaia a gas preesistente.”
La risposta ricevuta dal servizio di assistenza (helpdesk) del GSE contiene un evidente errore di interpretazione normativa e si pone in diretta e palese contraddizione con i testi ufficiali pubblicati dallo stesso GSE e dal Ministero (Decreto e Regole Applicative).
Presta la massima attenzione: in fase di istruttoria tecnica della pratica, i valutatori del GSE applicheranno in modo rigido le Regole Applicative scritte e una mail del supporto di primo livello non ti tutelerà dal rigetto della pratica.

Ecco perché la risposta del GSE è errata e come nasce il malinteso dell'operatore:
- L'errore logico dell'operatore del GSE. L'operatore ha letto l'Articolo 25, comma 2, del D.M. 7 agosto 2025, il quale stabilisce che per le imprese "Non possono essere ammessi agli incentivi [...] gli interventi che prevedono l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale".
L'operatore ha fatto un ragionamento letterale: poiché nel sistema "add-on" la caldaia a gas non viene installata nuova ma è preesistente, e viene installata solo la pompa di calore elettrica, allora l'intervento è ammissibile.
- La smentita assoluta nelle Regole Applicative Ufficiali. Questo ragionamento è stato però esplicitamente superato e smentito dal GSE stesso nelle sue Regole Applicative definitive e nelle FAQ ufficiali, che chiudono ogni possibile scappatoia sui sistemi bivalenti a gas per le imprese.
Le Regole Applicative, al Paragrafo 9.10 relativo proprio ai sistemi ibridi e "add-on" (Intervento III.B), riportano un box dedicato intitolato "Disposizioni specifiche per le imprese ed ETS economici" che recita testualmente: "Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 25, comma 2, del Decreto per le imprese/ETS economici non sono incentivabili i sistemi ibridi che integrano caldaie a gas e/o pompe di calore a gas". Questa prescrizione è ribadita in modo identico anche nei paragrafi generali introduttivi delle Regole Applicative.
- L'"add-on" è normativamente un sistema ibrido. La normativa definisce chiaramente la pompa di calore "add-on" come una sottocategoria del sistema bivalente (che a sua volta fa parte del macrogruppo dei sistemi ibridi dell'Intervento III.B).
Le Regole Applicative definiscono il sistema bivalente come realizzabile "anche tramite l'installazione di una pompa di calore "add on" [...] ad integrazione di una caldaia a condensazione preesistente, alimentata esclusivamente a gas". Di conseguenza, essendo l'add-on un sistema che, per definizione, integra una caldaia a gas, ricade in pieno nel divieto assoluto imposto alle imprese.
- La conferma dalle FAQ Ufficiali dei Webinar GSE. A ulteriore riprova dell'errore dell'operatore, le FAQ ufficiali pubblicate dal GSE a seguito dei webinar formativi di febbraio 2026 ribadiscono il blocco totale per le imprese su qualsiasi ibrido a gas: "Per le imprese e gli ETS economici, non sono incentivabili i sistemi ibridi che integrano caldaie a gas e/o pompe di calore a gas". Anche le slide ufficiali presentate dai relatori del GSE confermano l'"Inammissibilità per imprese e ETS economici di tecnologie alimentate a gas naturale, quali pompe di calore a gas e sistemi ibridi alimentati a gas".
Consiglio operativo: a mio avviso la risposta è frutto di un'interpretazione frettolosa di un operatore GSE di primo livello che si è fermato alla parola "installazione" del Decreto, ignorando i divieti specifici sui "sistemi ibridi" esplicitati nelle Regole Applicative.
Se decidi di procedere basandoti su quella riposta, andrai incontro a un altissimo rischio di bocciatura della pratica. Se la tua impresa vuole accedere al Conto Termico 3.0, l'unica via sicura per il riscaldamento è abbandonare l'integrazione a gas e optare per l'Intervento III.A (installazione di pompa di calore elettrica pura) o l'Intervento III.C (caldaia a biomassa).
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Articolo 25, comma 2; Regole Applicative, Par. 9.10 con l'inquadramento normativo della pompa di calore "add-on" come "sistema bivalente", Par. 9.10, riquadro "Disposizioni specifiche per le imprese ed ETS economici" con l'esplicito divieto sui sistemi ibridi a gas; Documento FAQ Ufficiali GSE (Webinar 3 febbraio 2026) in merito agli interventi combinati per le imprese; Slide dei Webinar GSE del 26 gennaio e 3 febbraio 2026 riportanti l'"Inammissibilità per imprese e ETS economici di tecnologie alimentate a gas naturale"; Webinar GSE "Focus Titolo III" del 3 febbraio 2026
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