Sostituzione Parziale e Integrale
#208È possibile per un privato ad uso residenziale sostituire una caldaia a gas con pompa di calore elettrica?
Sì. I soggetti privati sono ammessi agli incentivi per interventi eseguiti su edifici appartenenti all'ambito residenziale in relazione agli interventi del Titolo III, tra cui rientra la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di pompe di calore elettriche (Intervento III.A).
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 4 e Art. 8; Regole Applicative, Paragrafo 3.1 - Tabella 4
#209In una centrale termica con più caldaie in parallelo, se si sostituisce solo una con PdC: è considerata sostituzione parziale o integrale? La PdC può trainare il fotovoltaico? L'impresa può richiedere il CT solo per i costi della PdC? Sono necessari diagnosi e APE se sostituisco solo 1 generatore su 3?
Tipo di sostituzione: È considerata una sostituzione parziale. Le Regole Applicative specificano che la sostituzione parziale è ammessa esclusivamente nel caso in cui un impianto preesistente risulti dotato di più generatori di calore e venga effettuata la sostituzione di almeno un generatore.
Traino Fotovoltaico: Sì. L'installazione di impianti fotovoltaici (II.H) è incentivabile se realizzata congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione con pompe di calore elettriche (III.A). Poiché la sostituzione parziale è una casistica ammessa dell'intervento III.A, essa è idonea a trainare il fotovoltaico (fermo restando che l'incentivo del FV non potrà superare quello della PdC).
Richiesta Imprese: L'impresa può richiedere l'incentivo per i costi sostenuti per la pompa di calore (Titolo III).
Diagnosi e APE: La Diagnosi Energetica è obbligatoria se l'intervento è realizzato su un intero edificio dotato di impianto di riscaldamento con potenza nominale del focolare (o utile complessiva) maggiore o uguale a 200 kW. Tale soglia si riferisce alla potenza dell'impianto esistente (ante-operam) nel suo complesso (quindi la somma dei 3 generatori). Se tale somma supera i 200 kW, la diagnosi è necessaria. L'APE (ante e post) è comunque richiesto per le imprese per dimostrare la riduzione dell'energia primaria se l'edificio è nell'ambito terziario e si accede al Titolo II (es. per il fotovoltaico abbinato).
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.9 e 12.7; Webinar 3 febbraio 2026; D.M. 7 agosto 2025, Art. 15 comma 1
#210Si potranno sostituire le sole unità esterne, lasciando le interne inalterate?
Sì. Questa è una novità del Conto Termico 3.0. Per le pompe di calore di tipologia VRF/VRV, split/multisplit e per quelle con scambio interno ad acqua (dove l'unità interna non costituisce il generatore), è ammesso l'accesso agli incentivi sostituendo esclusivamente l'unità esterna e mantenendo inalterati il circuito frigorifero rimanente e le unità interne. Tuttavia, è necessario che la nuova configurazione (unità esterna nuova + unità interne esistenti) sia coperta da una certificazione idonea che ne attesti le prestazioni e la conformità ai requisiti del Decreto.
Fonti: Webinar 3 febbraio 2026; Regole Applicative, Paragrafo 9.9.1
#211Spiegate bene con "più generatori" cosa intendete: una batteria o impianti separati in zone diverse?
Con la dicitura "impianto dotato di più generatori" (necessaria per configurare una sostituzione parziale) si intende un unico impianto termico alimentato da più apparecchi di generazione (es. una centrale termica con una batteria di caldaie in cascata o più generatori che servono la stessa rete di distribuzione). Se invece si tratta di generatori autonomi installati in zone diverse o unità immobiliari diverse (es. più caldaie autonome in appartamenti distinti), questi costituiscono impianti distinti. In tal caso, la sostituzione di uno di essi si configura come sostituzione integrale di quello specifico impianto, e non come parziale.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 12.7; Webinar 3 febbraio 2026
#212È ammessa la sostituzione di caldaia centralizzata con impianti termoautonomi in pompa di calore?
Il Decreto ammette la sostituzione di impianti esistenti purché i nuovi generatori provvedano a climatizzare le medesime utenze (intese come ambienti/volumi riscaldati) servite dall'impianto originario. Il passaggio da centralizzato a termoautonomo (frazionamento) comporta la sostituzione di un unico generatore con più generatori che, nel complesso, servono le stesse unità immobiliari. Sebbene non vi sia un divieto esplicito nelle fonti fornite per il CT 3.0 (a differenza di vincoli specifici del D.Lgs 102/2014 in ambito condominiale che vanno comunque rispettati), è fondamentale dimostrare la coincidenza delle utenze servite tra ante e post-operam. Inoltre, per i condomini, l'intervento deve essere deliberato dall'assemblea e rispettare le normative sull'efficienza energetica.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 12.7 e Paragrafo 9.9.1
#213Posso sostituire un pompa di calore installata con il superbonus?
Sì, tecnicamente è possibile, ma è necessario prestare molta attenzione ai vincoli temporali e agli obblighi di mantenimento legati al precedente incentivo.
Dal punto di vista delle regole del Conto Termico 3.0, l'intervento si configurerebbe come una "sostituzione di impianto di climatizzazione invernale esistente", che è la condizione base per l'accesso. Tuttavia, vi sono ostacoli normativi e fiscali critici da considerare:
- Il vincolo di mantenimento (Regola dei 5 anni). Anche se la documentazione ufficiale si riferisce specificamente alle regole del Conto Termico, essa ribadisce un principio generale dei finanziamenti pubblici: gli interventi incentivati devono essere mantenuti per almeno 5 anni dalla data di conclusione o di erogazione dell'incentivo.
Se la pompa di calore installata con il Superbonus non ha ancora superato il periodo di vincolo (generalmente 5 anni per evitare la decadenza dell'agevolazione fiscale), rimuoverla per sostituirla con una nuova esporrebbe al rischio di dover restituire le somme del Superbonus (o le quote di detrazione) per mancato mantenimento del bene.
- Requisito dell'impianto "esistente e funzionante". Per accedere al Conto Termico 3.0, l'impianto da sostituire (in questo caso quello del Superbonus) deve essere esistente e funzionante al momento della richiesta.
Se l'impianto è guasto o non funzionante (e non riparabile con manutenzione ordinaria), non potrebbe accedere all'incentivo, poiché mancherebbe il presupposto del miglioramento dell'efficienza rispetto a una situazione attiva.
- Divieto di doppio finanziamento sullo stesso componente. Le regole specificano che non sono ammissibili più richieste di incentivazione sullo stesso componente o impianto per cui sia già stato riconosciuto l'incentivo previsto dal Decreto. Sebbene questo si riferisca al Conto Termico stesso, il principio di non cumulabilità e di divieto di doppio finanziamento per la stessa voce di spesa si applica trasversalmente. Non si può chiedere un incentivo per sostituire un bene che è stato appena pagato con soldi pubblici, a meno che non sia terminato il ciclo di vita fiscale/amministrativo di quel bene.
- Reiterazione degli interventi. Per il Conto Termico, esiste un vincolo specifico che vieta di richiedere incentivi per la medesima tipologia di intervento sullo stesso edificio prima che sia trascorso almeno 1 anno dalla data di stipula del contratto con il GSE relativo al precedente intervento. Sebbene il Superbonus sia gestito da ENEA/Agenzia delle Entrate e non direttamente dal contratto GSE (salvo cessioni specifiche), la logica di evitare sostituzioni ravvicinate rimane valida.
In sintesi: E’ possibile procedere alla sostituzione con Conto Termico 3.0 solo se:
- Sono trascorsi i termini di legge (solitamente 5 anni) dall'installazione o dal collaudo dell'impianto Superbonus, per evitare la revoca del precedente beneficio.
- L'impianto attuale è funzionante.
- La nuova pompa di calore garantisce un miglioramento delle prestazioni energetiche rispetto a quella esistente (che, essendo recente, avrà presumibilmente già prestazioni elevate).
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 10 comma 5 (Obbligo di mantenimento dell'intervento per 5 anni dalla data di conclusione); Regole Applicative, Paragrafo 12.12.3 (Durata del contratto e mantenimento requisiti); Regole Applicative, Paragrafo 8 (Requisito "impianto esistente e funzionante"); Webinar 12/01/2026, Slide 327 (Requisiti impianto esistente); D.M. 7 agosto 2025, Art. 15 comma 1 (Divieto di cumulo e doppio finanziamento); Regole Applicative, Paragrafo 4.5 (Cumulabilità e divieto di doppio incentivo per lo stesso componente)
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