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#213Posso sostituire un pompa di calore installata con il superbonus?

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

Sì, in teoria è possibile, ma con due cautele forti. La pompa di calore installata col Superbonus potrebbe essere ancora dentro il suo vincolo di mantenimento, e rimuoverla prima della scadenza farebbe decadere l'agevolazione fiscale con obbligo di restituzione. Inoltre l'impianto da sostituire deve essere esistente e funzionante, e il Conto Termico non è cumulabile con le detrazioni sulle stesse spese.

Conto Termico 3.0: sostituire una PdC installata col Superbonus è possibile solo fuori dal vincolo di mantenimento dei 5 anni, con impianto esistente e funzionante e senza doppio incentivo

Sulla carta l'intervento si configura come una "sostituzione di impianto di climatizzazione invernale esistente", che è la condizione base per l'accesso. Nella pratica, però, ci sono ostacoli normativi e fiscali da valutare con attenzione.

Il vincolo dei 5 anni e il rischio di decadenza

Gli interventi finanziati con fondi pubblici devono essere mantenuti in efficienza: per il Conto Termico, l'articolo 10, comma 5 del D.M. 7 agosto 2025 fissa la regola dei 5 anni, durante i quali l'impianto incentivato deve mantenere i requisiti che hanno consentito l'accesso (per tutto il periodo di incentivazione e i 5 anni successivi all'erogazione dell'ultima rata, a pena di decadenza e recupero delle somme).

Lo stesso principio vale per il Superbonus. Se la pompa di calore installata con il Superbonus non ha ancora superato il proprio periodo di vincolo, rimuoverla per sostituirla espone al rischio di decadenza dell'agevolazione fiscale e alla restituzione delle somme (o delle quote di detrazione) per mancato mantenimento del bene.

L'impianto deve essere esistente e funzionante

Per accedere al Conto Termico 3.0 l'impianto da sostituire deve essere esistente e funzionante al momento della richiesta, cioè connesso, attivo e utilizzato. Un impianto guasto e non riparabile con manutenzione ordinaria non darebbe accesso all'incentivo, perché verrebbe a mancare il presupposto del miglioramento di efficienza rispetto a una situazione attiva.

Trattandosi di sostituire una pompa di calore con un'altra, valgono anche i criteri della sostituzione di una PdC con una nuova PdC.

Niente doppio finanziamento sulle stesse spese

Il Conto Termico vieta il cumulo con altri incentivi statali, comprese le detrazioni fiscali, per le medesime spese ammissibili: nel modulo di richiesta il beneficiario dichiara formalmente di non aver già usufruito di altre agevolazioni per lo stesso intervento. Non si può quindi incentivare la sostituzione di un bene appena pagato con denaro pubblico finché non si è concluso il suo ciclo di vita fiscale e amministrativo.

Lo stesso principio di non cumulabilità è descritto, per un altro caso, nel divieto di cumulo con l'iper-ammortamento.

In concreto, la sostituzione con il Conto Termico 3.0 è praticabile solo se sono trascorsi i termini di mantenimento dell'impianto agevolato col Superbonus, se l'impianto attuale è funzionante e se la nuova pompa di calore garantisce un effettivo miglioramento delle prestazioni rispetto a quella esistente.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 10 comma 5 (mantenimento per 5 anni), Art. 15 comma 1 (divieto di cumulo con altri incentivi statali); Regole Applicative, Paragrafo 8 (impianto esistente e funzionante) e Paragrafo 12.7; Webinar GSE 12/01/2026

Vedi tutte le FAQ di "INTERVENTI TITOLO III (Fonti Rinnovabili)"
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