#212È ammessa la sostituzione di caldaia centralizzata con impianti termoautonomi in pompa di calore?
Sì, il frazionamento di una caldaia centralizzata in più pompe di calore autonome è ammesso ed è inquadrato come ristrutturazione dell'impianto termico. La condizione inderogabile è che i nuovi generatori servano le medesime utenze del vecchio impianto. Quando la potenza è pari o superiore a 100 kW, incluso il distacco anche di un solo condomino, i requisiti minimi degli edifici impongono una diagnosi energetica che giustifichi la scelta.

Ammesso come ristrutturazione dell'impianto termico
Trasformare un impianto centralizzato in più impianti individuali autonomi (il cosiddetto frazionamento) è inquadrato a tutti gli effetti come ristrutturazione di un impianto termico secondo le definizioni del D.Lgs. 192/2005 e dei Decreti Requisiti Minimi, ed è quindi ammissibile agli incentivi del Conto Termico 3.0. Si tratta di sostituire un unico generatore con più generatori che, nel complesso, servono le stesse unità immobiliari.
Il vincolo delle medesime utenze
La condizione inderogabile è la rigida corrispondenza delle utenze. Per "sostituzione" si intende l'installazione di nuovi generatori destinati a erogare energia termica alle medesime utenze: nel passaggio dalla caldaia centralizzata alle pompe di calore autonome, la somma dei nuovi impianti post-operam deve riscaldare esattamente gli stessi ambienti e gli stessi volumi serviti prima dalla caldaia.
Il progettista ha l'obbligo di dimostrare al GSE questa totale coincidenza tra situazione preesistente e di progetto.
Diagnosi energetica e regole del distacco condominiale
Qui interviene una regola dei requisiti minimi degli edifici (D.M. 26 giugno 2015, come da ultimo novellato dal D.M. 28 ottobre 2025, in G.U. n. 283 del 5 dicembre 2025): nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici con generatore di potenza maggiore o uguale a 100 kW, incluso il distacco dall'impianto centralizzato anche di un solo condomino, deve essere realizzata una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto, che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche compatibili sotto il profilo dei costi complessivi (investimento, esercizio e manutenzione). La soluzione scelta, per esempio il frazionamento in pompe di calore autonome, va motivata nella relazione tecnica sulla base dei risultati della diagnosi.
A questo si aggiungono, sul piano del Conto Termico, la relazione tecnica di progetto richiesta dalle Regole Applicative per gli interventi pari o superiori a 100 kWt e, in condominio, l'obbligo di delibera assembleare e il rispetto delle norme del Codice Civile sul distacco (assenza di squilibri di funzionamento e di aggravi per gli altri condomini). Da non confondere, infine, con la soglia dei 200 kW sulla potenza preesistente che fa scattare diagnosi e APE sull'intervento, descritta per la sostituzione parziale in centrale termica.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Allegato 1, Paragrafo 3.1.1; Regole Applicative, Paragrafo 12.5 e 12.7; D.M. 26 giugno 2015 (requisiti minimi), come novellato dal D.M. 28 ottobre 2025 (G.U. n. 283 del 05/12/2025); Webinar GSE 03/02/2026
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