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#209In una centrale termica con più caldaie in parallelo, se si sostituisce solo una con PdC: è considerata sostituzione parziale o integrale? La PdC può trainare il fotovoltaico? L'impresa può richiedere il CT solo per i costi della PdC? Sono necessari diagnosi e APE se sostituisco solo 1 generatore su 3?

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

Sostituire una sola delle caldaie in parallelo con una pompa di calore è una sostituzione parziale, pienamente ammessa perché l'impianto di partenza ha più generatori. L'impresa può chiedere l'incentivo solo per i costi della pompa di calore (che deve essere elettrica), e diagnosi e APE scattano se l'intero impianto preesistente raggiunge i 200 kW.

Conto Termico 3.0: sostituire una caldaia su tre in centrale termica è sostituzione parziale; l'impresa incentiva solo la PdC elettrica, diagnosi e APE a 200 kW ante-operam

Parziale o integrale? Conta quanti generatori ha l'impianto

Rimuovere e sostituire una sola delle tre caldaie con una pompa di calore, lasciando le altre due in funzione, configura una sostituzione parziale. Le Regole Applicative la ammettono esclusivamente quando l'impianto preesistente è già dotato di più generatori e se ne sostituisce almeno uno: è proprio il caso della centrale termica con caldaie in parallelo.

Per capire cosa rientra in "più generatori" vedi la definizione di impianto con più generatori.

L'impresa e i costi incentivabili (solo la PdC, ed elettrica)

Sì, l'impresa può richiedere l'incentivo esclusivamente per i costi di fornitura e posa della nuova pompa di calore che sostituisce la caldaia rimossa. L'algoritmo calcola l'energia termica incentivata (Ei) usando solo i dati di targa (Prated, SCOP) di quella specifica macchina.

C'è però un vincolo da non dimenticare: l'articolo 25, comma 2 del Decreto vieta alle imprese e agli Enti del Terzo Settore di natura economica di incentivare pompe di calore alimentate a gas. L'impresa può quindi accedere alla sostituzione parziale solo installando una pompa di calore elettrica.

Diagnosi, APE e il traino del fotovoltaico

La diagnosi energetica (ante-operam) e l'APE (post-operam) sono obbligatorie, a pena di decadenza, per gli interventi su interi edifici con impianto di potenza maggiore o uguale a 200 kW. Nella sostituzione parziale la soglia si misura sulla potenza preesistente dell'intero edificio, cioè sulla somma dei tre generatori: se le caldaie ante-operam sommano, ad esempio, 300 kW, l'obbligo scatta anche se la pompa di calore installata è di soli 80 kW.

Da non confondere con l'obbligo di contabilizzazione globale del calore, che invece si attiva quando sono i nuovi generatori installati a superare i 200 kW. Quanto al fotovoltaico, il traino è possibile solo in ambito terziario (imprese, PA): l'impianto FV resta un intervento del Titolo II, con l'incentivo che non può superare quello della pompa di calore. Per un privato su edificio residenziale, invece, il fotovoltaico col Conto Termico non è accessibile.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 2 comma 1 lett. aa, Art. 15 comma 1, Art. 25 comma 2; Regole Applicative, Paragrafo 9.9.1, 9.9.4 e 12.7; Webinar GSE 03/02/2026

Vedi tutte le FAQ di "INTERVENTI TITOLO III (Fonti Rinnovabili)"
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