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#204La contabilizzazione globale obbligatoria sopra i 200 kW: si riferisce alla potenza delle apparecchiature ante o post intervento? Alla Prated della PdC? È obbligatoria anche per un impianto che serve una sola unità? Come si fa a contabilizzare impianti >200 kW ad espansione diretta? È obbligatoria anche per i sistemi VRV?

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

L'obbligo di contabilizzazione globale del calore scatta quando i nuovi generatori installati (post-operam) hanno una potenza termica utile complessiva superiore a 200 kW, cioè la somma delle Prated delle nuove macchine. Vale anche per una sola utenza. Per i sistemi VRF a espansione diretta le Regole Applicative non fissano un metodo di misura specifico.

Conto Termico 3.0: l'obbligo di contabilizzazione globale del calore scatta a 200 kW post-operam sulla somma delle Prated dei nuovi generatori

A quale potenza si riferisce la soglia

L'obbligo di contabilizzazione globale del calore si applica quando la potenza termica utile post-operam dei nuovi generatori installati supera i 200 kW. Per le pompe di calore questa potenza è la somma delle Prated delle nuove macchine, con la stessa logica descritta in se installo più generatori la potenza è la somma.

Sul fatto che si tratti di potenza utile nominale e non al focolare, vedi la potenza dei 200 kW è nominale o al focolare.

Da non confondere con un'altra soglia: l'obbligo di diagnosi energetica e APE post-operam scatta invece quando è l'intero edificio a essere servito da un impianto termico complessivo pari o superiore a 200 kW.

Vale anche per una sola utenza?

Sì. La contabilizzazione globale è assoluta e inderogabile sopra i 200 kW, anche se l'impianto serve un'unica utenza (per esempio un solo capannone).

Serve al GSE per rilevare l'energia rinnovabile effettivamente prodotta, e non va confusa con la contabilizzazione individuale, prescritta invece per ripartire le spese tra più condòmini o unità immobiliari.

Come si contabilizza un impianto VRF a espansione diretta

Per i sistemi a espansione diretta (VRF/VRV) la misura è complessa, perché manca un fluido termovettore idronico su cui installare un contatore tradizionale. Le Regole Applicative non specificano una metodologia tecnica per la misura diretta in questi impianti: la questione è demandata alle norme di settore e ai sistemi di calcolo indiretto o ai software certificati dei costruttori.

Resta fermo l'obbligo di comunicare annualmente al GSE l'energia termica prodotta. Tra le spese ammissibili rientrano i dispositivi di telegestione e monitoraggio, come spiegato in la telegestione di un impianto VRV è ammissibile.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 8 comma 1 lett. a) e Allegato 1 Paragrafo 5.3.1; Regole Applicative, Paragrafo 9.10.1.4 e Tabella 23; Webinar 3 febbraio 2026

Vedi tutte le FAQ di "INTERVENTI TITOLO III (Fonti Rinnovabili)"
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