Diagnosi e APE
#447La diagnosi energetica è sempre obbligatoria per accedere al Conto Termico 3.0?GSENuova
No, la diagnosi energetica non è un requisito universale. L'obbligo sussiste solo in casi specifici, definiti dall'Art. 15 del Decreto:
- Sempre obbligatoria per gli interventi di isolamento termico (II.A) e per la trasformazione in edifici NZEB (II.D)
- Obbligatoria al superamento di 200 kWt per tutti gli altri interventi del Titolo II (II.B, II.C) e del Titolo III (III.A-III.G), quando realizzati su interi edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale ≥ 200 kWt
Per gli interventi di minore dimensione, o per singole unità immobiliari con potenza inferiore alla soglia, la diagnosi non è richiesta.
Per approfondire, consulta la FAQ #91 sui casi specifici e la FAQ #96 sui soggetti abilitati alla redazione.
Fonti: FAQ ufficiale GSE (09/01/2026); DM 7 agosto 2025, Art. 15, commi 1-2; Regole Applicative CT 3.0, Par. 9.16
#448È obbligatorio presentare le bollette per dimostrare i consumi dell'edificio?GSENuova
In linea generale, le bollette energetiche non sono obbligatorie per la maggior parte degli interventi. Tuttavia rappresentano documentazione utile per caratterizzare i consumi ante operam dell'edificio, soprattutto ai fini della redazione della diagnosi energetica nei casi in cui questa sia richiesta.
Esiste un'eccezione importante: per l'intervento di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (II.H), le bollette sono documentazione obbligatoria. Servono a dimostrare i consumi annuali e il fabbisogno elettrico dell'edificio, dato fondamentale per verificare il rispetto del vincolo del 5% sulla produzione in eccesso rispetto ai consumi.
Per approfondire, consulta la FAQ #170 sul calcolo del fabbisogno e la FAQ #173 sull'intestazione delle bollette.
Fonti: FAQ ufficiale GSE (09/01/2026); DM 7 agosto 2025, Art. 5, comma 1, lett. h); Regole Applicative CT 3.0, Par. 9.8.4
#449Chi è abilitato a redigere la diagnosi energetica ai fini del Conto Termico 3.0?GSENuova
La diagnosi energetica, quando obbligatoria, deve essere redatta esclusivamente da soggetti con certificazione in corso di validità:
- Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) certificato secondo la norma UNI CEI 11339
- Energy Service Company (ESCO) certificata secondo la norma UNI CEI 11352
Non sono sufficienti la sola esperienza professionale documentata o un attestato di formazione. La certificazione è requisito imprescindibile ai fini dell'ammissibilità della diagnosi e, di conseguenza, dell'accesso agli incentivi.
Per approfondire, consulta la FAQ #96 sui dettagli delle certificazioni richieste e la FAQ #97 sul settore di certificazione dell'EGE.
Fonti: FAQ ufficiale GSE (09/01/2026); DM 7 agosto 2025, Art. 15; Regole Applicative CT 3.0, Par. 9.16.1
#450L'APE ante e post operam è obbligatorio per le imprese che intervengono su edifici terziari?GSENuova
Sì. L'Attestato di Prestazione Energetica ante e post operam è obbligatorio per gli interventi del Titolo II (efficienza energetica) realizzati da imprese ed ETS economici su edifici in ambito terziario. Lo scopo è verificare il raggiungimento della riduzione minima della domanda di energia primaria (10% o 20% per multi-intervento) prevista dall'Art. 25, comma 1.
Inoltre, l'APE post operam è obbligatorio anche in un'altra casistica: gli interventi del Titolo III realizzati su interi edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale ≥ 200 kWt richiedono la redazione dell'APE successivo all'intervento (Art. 15, comma 1).
In entrambi i casi, l'APE deve essere redatto nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
Per approfondire, consulta la FAQ #444 sulla riduzione di energia primaria e la FAQ #91 sui casi di diagnosi obbligatoria.
Fonti: FAQ ufficiale GSE (09/01/2026); DM 7 agosto 2025, Art. 15, comma 1, e Art. 25, comma 1; Regole Applicative CT 3.0, Par. 9.16
#451Le spese per la diagnosi energetica e per l'APE sono incentivabili?GSENuova
Sì, le spese per la diagnosi energetica e per l'APE sono incentivabili, ma solo quando tali documenti sono obbligatoriamente richiesti dal Decreto per lo specifico intervento. Le percentuali di incentivo variano in base al soggetto richiedente:
- PA e ETS non economici: incentivo al 100% della spesa sostenuta (Art. 15, comma 5)
- Soggetti privati e cooperative sociali: incentivo al 50% della spesa (Art. 15, comma 11)
- Grandi imprese e ETS economici: le spese per diagnosi e APE non sono incentivabili separatamente. Per le piccole e medie imprese, invece, i costi per l'APE ante e post rientrano tra le spese ammissibili (Art. 26, comma 2)
Un'avvertenza importante: la fattura per la diagnosi e/o l'APE deve essere intestata al Soggetto Responsabile, cioè al soggetto che ha effettivamente sostenuto le spese. Fatture intestate a terzi non sono ammissibili.
Per approfondire, consulta la FAQ #100 sui massimali per la diagnosi e la FAQ #99 sul contributo anticipato.
Fonti: FAQ ufficiale GSE (09/01/2026); DM 7 agosto 2025, Art. 15, commi 5 e 11, e Art. 26, comma 2; Regole Applicative CT 3.0, Par. 9.16
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