#450L'APE ante e post operam è obbligatorio per le imprese che intervengono su edifici terziari?
Sì. L'Attestato di Prestazione Energetica ante e post operam è obbligatorio per gli interventi del Titolo II (efficienza energetica) realizzati da imprese ed ETS economici su edifici in ambito terziario. Lo scopo è verificare il raggiungimento della riduzione minima della domanda di energia primaria (10% o 20% per multi-intervento) prevista dall'Art. 25, comma 1.
Inoltre, l'APE post operam è obbligatorio anche in un'altra casistica: gli interventi del Titolo III realizzati su interi edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale ≥ 200 kWt richiedono la redazione dell'APE successivo all'intervento (Art. 15, comma 1).
In entrambi i casi, l'APE deve essere redatto nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
Per approfondire, consulta la FAQ #444 sulla riduzione di energia primaria e la FAQ #91 sui casi di diagnosi obbligatoria.
Questa FAQ è basata su una FAQ ufficiale del GSE, rielaborata con approfondimenti normativi e riferimenti incrociati.
Fonti: FAQ ufficiale GSE (09/01/2026); DM 7 agosto 2025, Art. 15, comma 1, e Art. 25, comma 1; Regole Applicative CT 3.0, Par. 9.16
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