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#522Azienda con unico subalterno D/7 e tre centrali termiche da 70, 80 e 180 kW: sostituendone una alla volta con pompe di calore serve la diagnosi energetica? Si può ragionare sulle dispersioni dei singoli locali per restare sotto i 200 kW?

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

Sì, la diagnosi serve. La soglia dei 200 kW si misura sulla potenza nominale complessiva dell'impianto di riscaldamento preesistente dell'intero edificio, e le tre centrali sommano 330 kW. Le dispersioni dei singoli locali non spostano il conteggio: il parametro è la potenza di targa dei generatori installati, non il fabbisogno degli ambienti.

Edificio industriale D/7 con tre centrali termiche da 70, 80 e 180 kW: la somma di 330 kW supera la soglia dei 200 kW che obbliga alla diagnosi energetica

Perché la somma si fa una volta sola

L'articolo 15, comma 1 del decreto lega diagnosi ante-operam e APE post-operam agli interventi «realizzati su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale maggiori o uguali a 200 kW».

Le Regole Applicative, nella scheda dedicata alle pompe di calore elettriche, ripetono il criterio in modo ancora più esplicito e ne fissano la sanzione: l'obbligo scatta per gli interventi realizzati su un intero edificio dotato di un impianto di riscaldamento preesistente di potenza nominale totale pari o superiore a 200 kW, a pena di decadenza dal riconoscimento degli incentivi.

Il perno della verifica è l'edificio, non la centrale. Nel caso descritto il fabbricato è un unico subalterno catastale, quindi il perimetro da guardare è uno solo e la potenza da confrontare con la soglia è la somma di tutto ciò che lo riscalda nella configurazione di partenza: 70 più 80 più 180 fa 330 kW.

La circostanza che nessuna delle tre centrali arrivi da sola a 200 kW è irrilevante, esattamente come è irrilevante che l'intervento ne tocchi una soltanto. Il ragionamento è lo stesso già applicato dal GSE alla centrale termica con più caldaie in parallelo, dove la soglia si misura sulla potenza preesistente dell'intero edificio anche quando la pompa di calore installata è di taglia molto più piccola.

Sul fatto che si guardi l'esistente e non il nuovo impianto vale la pena leggere la scheda su quale impianto conta per i 200 kW: è una regola che produce esiti speculari nei due sensi, e in questo caso lavora contro di voi.

Le dispersioni dei locali servono ad altro

Qui la risposta è netta e conviene togliersi subito il dubbio. Nessuna disposizione del Conto Termico consente di verificare la soglia dei 200 kW attraverso il carico termico di progetto o le dispersioni degli ambienti serviti.

Il testo normativo indica un parametro solo, ed è un dato di targa: la potenza nominale totale del focolare per i generatori a combustione e, quando il focolare non è applicabile come accade alle pompe di calore, la potenza nominale totale utile. Il passaggio è approfondito nella FAQ su potenza al focolare o potenza utile.

La differenza non è formale. Un fabbricato industriale ha quasi sempre generatori sovradimensionati rispetto alle dispersioni reali, per stratificazione storica o per margini di progetto mai rivisti, e ricalcolare il fabbisogno locale per locale restituirebbe con ogni probabilità un numero inferiore a 200 kW. Quel numero, però, non è il numero che il GSE confronta con la soglia.

Il calcolo delle dispersioni resta indispensabile, ma su altri due fronti della stessa pratica:

  • l'asseverazione del tecnico abilitato, che deve attestare il congruo dimensionamento del nuovo impianto rispetto ai fabbisogni di climatizzazione invernale dell'edificio;
  • la verifica dell'incremento di potenza, perché un intervento del Titolo III che aumenta la potenza oltre il 10% rispetto al sistema di generazione ante-operam si configura come potenziamento, con le condizioni aggiuntive descritte qui.

Su quest'ultimo punto attenzione a un dettaglio che nel vostro caso pesa. Nelle sostituzioni che interessano una centrale composta da più generatori, il controllo del 10% va fatto sulla potenza complessiva post-operam rispetto a quella complessiva ante-operam, intesa come somma delle potenze di tutti i generatori presenti nell'edificio. Anche lì il denominatore è l'edificio intero.

Dove il ragionamento per zone vale davvero

Non tutte le soglie da 200 kW del Conto Termico si comportano allo stesso modo, e questa è la parte che di solito viene confusa. Sull'obbligo di contabilizzazione del calore il GSE ha adottato in modo esplicito una lettura per zone termiche.

Nel webinar del 16 aprile 2026, rispondendo proprio alla domanda su un intervento che riguarda solo una parte dell'edificio, il relatore ha spiegato che si considera «la somma sia dei generatori nuovi che di quelli mantenuti che riscaldano le stesse zone», aggiungendo che se ogni generatore riscalda una zona diversa e i nuovi generatori non superano i 200 kW l'obbligo di contabilizzazione a monte non sussiste.

Con tre centrali autonome a servizio di porzioni distinte del fabbricato, le quattro pompe di calore vanno quindi confrontate da sole con la soglia. Il distinguo tra le due verifiche è già trattato nella FAQ sulla contabilizzazione globale sopra i 200 kW.

Una logica analoga compare anche sul tetto dei 2 MW che definisce gli interventi di piccole dimensioni: per gli edifici in ambito terziario, categoria in cui il gruppo catastale D rientra a esclusione del D/9, le Regole Applicative ammettono la verifica per singola zona termica quando è dimostrata una suddivisione funzionale con impianti separati e indipendenti. Quella facoltà è scritta per il limite dei 2 MW e non è estesa alla soglia dei 200 kW della diagnosi, che resta ancorata all'edificio.

VerificaSu cosa si misuraNel caso in esame
Diagnosi ante e APE postPotenza nominale totale dell'impianto preesistente dell'intero edificio330 kW, obbligo pieno
Contabilizzazione del caloreNuovi generatori più quelli mantenuti che riscaldano le stesse zoneSolo le quattro pompe di calore
Piccole dimensioni (2 MW)Impianto post-operam, per il terziario anche per singola zona termica separataAmpiamente sotto soglia

Sostituire una centrale alla volta: attenzione al vincolo di un anno

Il frazionamento nel tempo non cambia la risposta sulla diagnosi, perché la soglia guarda la fotografia dell'edificio ante-operam e quella fotografia è la stessa alla prima come alla terza pratica. Cambia però il calendario delle domande, ed è qui che il piano rischia di incepparsi.

C'è infatti un vincolo che il progetto "una centrale alla volta" incontra in pieno. Le Regole Applicative stabiliscono che per gli interventi del Titolo III «non sono incentivabili ulteriori interventi della medesima tipologia, compresi eventuali potenziamenti, realizzati nello stesso edificio o unità immobiliare [...] per almeno 1 anno dalla data di stipula del contratto con GSE relativo al precedente ultimo intervento incentivato».

Con un unico subalterno le tre centrali stanno tutte dentro la stessa unità immobiliare, e la sostituzione di ciascuna è un intervento III.A. Tre pratiche separate andrebbero quindi distanziate di almeno dodici mesi l'una dall'altra, contati dalla stipula del contratto precedente e non dalla fine dei lavori. Diventa un piano triennale, non un piano di cantiere.

L'alternativa è presentare la sostituzione delle tre centrali come un progetto unico in un'unica richiesta, dove il vincolo non si pone perché il contratto con il GSE è uno solo. I lavori possono comunque essere scaglionati: quando più interventi sono progettati e pianificati come un unico progetto, la data di conclusione coincide con quella dell'ultimo lavoro ultimato. La stessa disposizione vieta poi in modo assoluto una seconda incentivazione sullo stesso componente o impianto già sostituito, come ricorda la FAQ su un nuovo incentivo su un impianto già incentivato.

Sul piano tecnico, se la centrale oggetto del primo intervento ha un solo generatore, rimuoverlo e installare le quattro pompe di calore non è una sostituzione parziale: è la sostituzione integrale del sistema di generazione di quell'impianto. La sostituzione parziale, ammessa solo quando l'impianto preesistente è dotato di più generatori, entra in gioco se in una delle tre centrali ci sono più caldaie e ne lasciate qualcuna in esercizio.

Vale in ogni caso il requisito delle medesime utenze: le nuove macchine devono erogare energia termica agli stessi ambienti e volumi riscaldati dalla caldaia rimossa, e l'insieme di quegli ambienti va documentato con schemi di distribuzione ante e post.

Un'avvertenza infine dallo stesso webinar di aprile, utile a chi ha in mente un piano triennale come il vostro: il GSE ragiona anche in prospettiva, osservando che la futura sostituzione delle macchine mantenute porterà comunque al superamento dei 200 kW alla fine di tutti gli interventi, con un grande impianto da monitorare. Vale la pena predisporre da subito la strumentazione di misura, invece di rimetterci le mani alla terza pratica.

Due verifiche prima di rassegnarsi al costo

La prima riguarda la destinazione del calore. L'articolo 15, comma 2 esclude diagnosi e APE per le installazioni di impianti abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e per quelli asserviti a reti di teleriscaldamento. In un fabbricato D/7 la fattispecie è tutt'altro che teorica: se una delle centrali alimenta un processo produttivo e non il riscaldamento degli ambienti, quell'installazione esce dal perimetro dell'obbligo. È un punto da istruire con documentazione solida, perché tocca anche il perimetro della diagnosi per le imprese.

La seconda riguarda chi paga. Le spese per diagnosi e APE obbligatori sono incentivate al 50% per i soggetti privati, categoria in cui rientrano le imprese titolari di reddito d'impresa, mentre per le grandi imprese e per gli ETS economici di pari dimensione quel costo non costituisce spesa ammissibile. Gli importi non concorrono al massimale dell'intervento e seguono i propri costi unitari per metro quadrato, spiegati nella FAQ su come leggere la tabella dei massimali.

Resta poi il vincolo tecnologico dell'articolo 25, comma 2: per le imprese le pompe di calore a gas non sono incentivabili, quindi le quattro macchine dovranno essere elettriche. Sull'ordine di grandezza dell'incentivo effettivamente atteso da un'impresa può servire il confronto con questo caso già svolto, mentre il quadro completo del meccanismo resta quello pubblicato dal GSE sul Conto Termico.

Un esempio pratico

Ipotizziamo che la centrale scelta per il primo intervento sia quella da 180 kW, sostituita con quattro pompe di calore elettriche per 176 kW complessivi di Prated, e che le altre due restino in esercizio.

GrandezzaValoreConseguenza
Potenza preesistente dell'edificio70 + 80 + 180 = 330 kWSopra 200 kW: diagnosi ante e APE post obbligatori
Potenza dei nuovi generatori176 kWSotto 200 kW: contabilizzazione globale non dovuta
Potenza complessiva post-operam70 + 80 + 176 = 326 kWVariazione del -1,2% rispetto ai 330 kW ante: nessun potenziamento
Impianto post-operam326 kWSotto 2 MW: intervento di piccole dimensioni

Il conto dell'ultima riga merita un commento. Il confronto del 10% si fa fra le potenze complessive dell'edificio, quindi 326 contro 330: la variazione è negativa e la questione del potenziamento non si pone. Se invece aveste dimensionato le quattro macchine su 210 kW, il totale post salirebbe a 360 kW, con un incremento del 9,1% ancora dentro il margine.

La diagnosi, infine, va redatta secondo le UNI CEI EN 16247 da un EGE certificato UNI CEI 11339 o da una ESCo certificata UNI CEI 11352, e deve precedere i lavori. Non è un adempimento che si recupera a cantiere chiuso, come ricorda la scheda su cosa serve ante-operam e cosa post-operam.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 2 comma 1 lettera cc), Art. 15 commi 1, 2 e 11, Art. 25 comma 2; Regole Applicative, Paragrafi 5.1, 8 (Reiterazione degli interventi), 9.9.1, 9.16.1, 12.8, 12.10; Webinar GSE 16/04/2026

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