Sistemi Ibridi e Biomassa
#253I sistemi ibridi con caldaia a biomassa sono ammessi? Nel par. 9.10.1 delle RA si cita "gruppo funzionale a condensazione", ma andrebbe sostituito con "a combustione" perché i sistemi ibridi possono includere anche caldaie a biomassa. Analogamente nei requisiti a/b/c dei factory made (9.10.1.1). Il rapporto 0,5 tra PdC e caldaia a biomassa è tecnicamente controproducente (la caldaia a biomassa prevede accumulo e potenze inferiori per evitare accensioni/spegnimenti frequenti). È possibile fare sistema ibrido caldaia biomassa + PdC con add-on (prima III.C poi III.B)? L'esclusione degli ibridi per le imprese riguarda solo il gas o anche la biomassa?
Ammissibilità: Sì, il Conto Termico 3.0 incentiva esplicitamente i sistemi ibridi costituiti da pompa di calore e caldaia a biomassa, sia di tipo factory made che bivalente. Le definizioni del Decreto includono tra i sistemi ibridi anche quelli con caldaia a biomassa.
Rapporto 0,5: Per i sistemi factory made, il rapporto tra la potenza utile della pompa di calore e quella della caldaia deve essere ≤ 0,5. Questo è un vincolo normativo per la definizione di ibrido "di fabbrica". Per ovviare a limitazioni tecniche (come quelle citate per la biomassa), è possibile optare per la configurazione sistema bivalente (assemblato in campo), per la quale non è richiesto il rispetto del rapporto 0,5.
Add-on: La configurazione "pompa di calore su caldaia esistente" (add-on) è ammessa dalle Regole Applicative esclusivamente per l'integrazione su caldaie preesistenti alimentate a gas a condensazione. Non è prevista la procedura add-on su caldaie a biomassa esistenti.
Imprese: L'esclusione per le imprese e gli ETS economici riguarda gli interventi che prevedono l'uso di combustibili fossili. Pertanto, sono esclusi i sistemi ibridi con caldaia a gas, mentre i sistemi ibridi con caldaia a biomassa sono ammessi, in quanto la biomassa è una fonte rinnovabile.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Allegato 1 Definizioni punto qq); Regole Applicative, Paragrafo 9.10.1.1 e 9.10.1.3; Webinar 3 febbraio 2026
#254Per i sistemi ibridi con biomassa, il rapporto 0,5 tra PdC e caldaia: la potenza della PdC deve essere presa a media o a bassa temperatura? È previsto un accumulo obbligatorio per gli ibridi biomassa?
Potenza PdC: Il rapporto 0,5 (per i factory made) si calcola utilizzando la Potenza termica utile nominale della pompa di calore. Questa corrisponde alla Prated determinata alle condizioni standard di riferimento (design a -10°C per il clima medio). La scelta tra bassa o media temperatura dipende dai terminali di emissione asserviti, come per le pompe di calore singole.
Accumulo Biomassa: Sì. La caldaia a biomassa facente parte del sistema ibrido deve rispettare tutti i requisiti tecnici previsti per i generatori a biomassa (Intervento III.C). Tra questi rientra l'obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico (puffer), dimensionato non inferiore a 20 dm³/kWt per caldaie fino a 500 kW (o secondo le indicazioni del progettista per garantire la compensazione del carico per potenze superiori).
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.10.1.1 e Paragrafo 9.11.1; Webinar 3 febbraio 2026
#255Nella configurazione del sistema ibrido, non considerate anche l'integrazione con il solare termico?
L'intervento "Sistema Ibrido" (III.B) è definito dal Decreto come l'integrazione tra pompa di calore e generatore a combustione. L'installazione di un impianto solare termico costituisce un intervento distinto (III.D). Tuttavia, è possibile realizzare un multi-intervento o un impianto combinato che includa sia il sistema ibrido che il solare termico. In tal caso, gli incentivi si sommano (nel rispetto dei massimali) e il solare termico può contribuire all'efficienza complessiva, ma normativamente il solare termico non è un componente "costitutivo" della definizione base di sistema ibrido ai fini dell'accesso all'intervento III.B.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 8; Regole Applicative, Paragrafo 12.4
#256Che cosa si intende per accumulo minimo per le biomasse per i sistemi factory made sistemi ibridi?
Si intende il volume minimo del serbatoio di accumulo inerziale (puffer) richiesto per garantire il corretto funzionamento della caldaia a biomassa integrata nel sistema, riducendo i cicli di accensione/spegnimento e abbattendo le emissioni. Anche nei sistemi ibridi factory made, la componente a biomassa deve rispettare i requisiti dell'Allegato 1 del Decreto (paragrafo 3.2), che prescrive un volume di accumulo non inferiore a 20 litri per ogni kW di potenza termica nominale della caldaia a biomassa (per generatori ≤ 500 kW).
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.11.1 lettera a) punto iii e Tabella 28; D.M. 7 agosto 2025, Allegato 1 Paragrafo 3.2
#257Pratica conto termico 2.0 presentata nel 2020 sostituzione di una termostufa a pellet con un'altra termostufa sempre a pellet idro. E' possibile accedere al conto termico 3.0 sullo stesso impianto e sullo stesso immobile sostituendo la termostufa installata nel 2020 con un altro generatore a biomassa?Aggiornata
Sì, è possibile accedere al Conto Termico 3.0, ma solo a condizione che siano rispettati i vincoli temporali di mantenimento dell'incentivo precedente e i requisiti tecnici del nuovo intervento.
- Vincolo dei 5 anni (Mantenimento dell'incentivo precedente): Il Conto Termico (sia 2.0 che 3.0) impone al Soggetto Responsabile di mantenere l'intervento incentivato per 5 anni dalla data di conclusione dell'intervento o dall'erogazione dell'ultima rata.
- Poiché la pratica precedente risale al 2020, è molto probabile che i 5 anni siano già trascorsi o stiano per scadere (dipende dalla data esatta di conclusione dei lavori del 2020).
- Se i 5 anni non sono ancora trascorsi, rimuovere il generatore installato nel 2020 comporterebbe la violazione dell'obbligo di mantenimento, con il rischio di decadenza e recupero delle somme già percepite per la pratica 2.0.
- Inoltre, le regole del CT 3.0 vietano esplicitamente di richiedere incentivi per la stessa tipologia di intervento sullo stesso edificio prima che sia trascorso almeno 1 anno dalla data di stipula del contratto con il GSE relativo al precedente intervento (vincolo sicuramente superato nel tuo caso).
- Requisito dell'impianto "Esistente e Funzionante": Per accedere al nuovo incentivo (CT 3.0), la termostufa installata nel 2020 deve essere considerata "impianto esistente e funzionante" al momento della nuova richiesta.
Non ci sono problemi normativi nel sostituire un generatore a biomassa (installato nel 2020\) con un altro generatore a biomassa, purché il vecchio sia funzionante e venga rimosso e smaltito.
- Nuovi Requisiti Tecnici (CT 3.0): Il nuovo generatore a biomassa che andrai a installare dovrà rispettare i requisiti più stringenti del Conto Termico 3.0 (in vigore dal 25 dicembre 2025):
- Certificazione Ambientale: Deve avere una classe di qualità di 5 stelle (o superiore). Non sono più ammesse le 4 stelle per le nuove installazioni.
- Emissioni: Rispetto dei limiti di particolato primario (PP).
- Certificazione Combustibile: Obbligo di utilizzare pellet o legna certificati (es. UNI EN ISO 17225-2 per il pellet).
In sintesi: Puoi procedere se sono passati 5 anni dalla fine lavori della pratica del 2020 e se installi un nuovo generatore a 5 stelle, smaltendo quello vecchio.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 10 comma 5 (Obbligo mantenimento 5 anni): (Nota: il principio è ribadito nelle regole applicative e nei contratti tipo, anche se il testo specifico dell'art. 10 comma 5 non è presente negli estratti, il concetto è richiamato nel vincolo di non alienazione/mantenimento presente nei moduli e nelle regole generali del meccanismo); Regole Applicative, Paragrafo 8; Regole Applicative, Paragrafo 12.7; D.M. 7 agosto 2025, Allegato 1, Sez. B punto 3
#438Nella sezione risorse che non concorrono al cumulo, precisamente nel campo risorse proprie, per una semplice sostituzione di una stufa a pellet con nuova ad un cliente privato, dove lui paga il totale della fattura, quale valore dovremmo inserire in quel campo? L'importo totale che ci bonifica che corrisponde alla fattura emessa?Nuova
Per una semplice sostituzione di una stufa a pellet a un cliente privato (senza altri finanziamenti pubblici in gioco), nel campo "Risorse proprie" (all'interno della sezione "Risorse che non concorrono al cumulo") devi inserire il valore zero (0), e non l'importo totale della fattura o del bonifico.
Ecco la spiegazione tecnica del perché il portale è strutturato in questo modo e di come gestisce i dati economici, basata sulle indicazioni fornite dal GSE durante la dimostrazione del nuovo Portaltermico:
- A cosa serve la scheda "Cumulabilità" e "Risorse proprie". I tecnici del GSE hanno chiarito che l'intera sezione dedicata alla cumulabilità, ai "costi non ammissibili" e alle "ulteriori risorse proprie" è stata concepita principalmente per i progetti complessi e molto grandi, in particolar modo per le Pubbliche Amministrazioni (come richiamo al vecchio Modello 1X). In quei grandi progetti (es. riqualificazioni nZEB da centinaia di migliaia di euro), capita spesso che vi sia un "Costo Totale" dell'investimento molto superiore ai soli "Costi Ammissibili" per il Conto Termico. In quel caso, il campo "Risorse proprie" serve a dichiarare con quali fondi extra il richiedente va a coprire la quota dei costi non ammissibili del grande progetto.
- Il caso dei piccoli interventi privati (Stufe, Pompe di calore, ecc.). Per un intervento di piccole dimensioni e standard, come l'installazione di una stufa a pellet o di una piccola pompa di calore per un privato, i "costi non ammissibili" del progetto sono di fatto assenti o irrilevanti. L'intera spesa bonificata dal cliente rientra nei costi ammissibili dell'intervento (fornitura, posa in opera, smontaggio, ecc.).
Poiché nel portale hai già dichiarato l'importo totale della spesa (imponibile + IVA) nello step precedente relativo al singolo intervento (nella sezione "Rendicontazione costi" della scheda intervento), il sistema ha già acquisito il totale delle spese ammissibili e calcolato l'incentivo. Pertanto, arrivato alla scheda riassuntiva dei finanziamenti, se non ci sono ulteriori spese extra non ammesse da rendicontare, devi semplicemente lasciare le ulteriori risorse proprie pari a zero.
- Dove viene tracciato il pagamento reale del cliente?. Il fatto che il cliente abbia pagato l'intero importo verrà tracciato e verificato dal GSE tramite un'altra sezione:
La quadratura tra il costo dichiarato sul portale e quanto effettivamente speso avverrà caricando nello step finale degli allegati la fattura (che deve descrivere chiaramente l'intervento) e la distinta del bonifico ordinario (che deve riportare la dicitura "D.M. 7 agosto 2025" o Conto Termico).
In sintesi: compila le spese della stufa nella scheda tecnica dell'intervento, ma quando il portale ti chiede delle "Ulteriori risorse che non concorrono al cumulo-risorse proprie" inserisci 0, poiché non stai inserendo fondi extra per coprire costi non ammissibili di un macro-progetto.
Fonti: Webinar 19/01/2026; Regole Applicative, Paragrafo 12.2; FAQ GSE “Quesiti Frequenti”
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