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#539È ammissibile al Conto Termico 3.0 la sostituzione di un caminetto aperto con una stufa a biomassa idro? Rivenditori e tecnici dicono di no, ma l'avviso della Regione Abruzzo la annovera tra gli interventi ammissibili: chi ha ragione?

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

Ha ragione la Regione Abruzzo. Un caminetto a focolare aperto, se fisso e funzionante, è un impianto di climatizzazione invernale esistente e può essere sostituito con una termostufa a pellet o a legna collegata ai radiatori nell'ambito dell'intervento III.C. Le Regole Applicative citano proprio questo caso, a condizione che il nuovo impianto serva gli stessi ambienti del camino.

Conto Termico 3.0: sostituzione di un caminetto aperto con una termostufa idro collegata ai radiatori, canna fumaria sigillata e stessi ambienti serviti

Perché il camino aperto vale come impianto da sostituire

Il primo dubbio dei rivenditori riguarda l'esistenza stessa di un impianto. Il Decreto lo risolve nelle definizioni dell'Allegato 1: stufe e termocamini rientrano tra gli impianti di climatizzazione invernale e gli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare, caminetti compresi, sono assimilati agli impianti termici se fissi e con somma delle potenze al focolare di almeno 5 kW. La FAQ ufficiale GSE del 19 febbraio 2026 sulla definizione di impianto di climatizzazione invernale è ancora più aperta: l'impianto deve essere fisso e, quanto alla potenza minima, "non sono previsti limiti", stufe e termocamini compresi. Un camino in muratura usato per riscaldare la casa soddisfa la condizione di fissità; la potenza, in assenza di targa, si autodichiara, come già spiegato nella FAQ sulla presenza di soli camini a legna.

Le Regole Applicative confermano l'impostazione quando disciplinano la documentazione. La nota 28 del paragrafo 9.11 prevede espressamente il caso dei "manufatti artigianali costruiti in loco o di caminetti aperti" privi di targa, e il paragrafo sullo smaltimento descrive come dismettere "un camino aperto". Le Regole Applicative contemplano quindi in modo espresso il camino aperto tra i generatori che si possono sostituire.

Restano due requisiti generali di ogni sostituzione. Il generatore rimosso deve essere funzionante al momento dell'intervento, come chiede il paragrafo 12.7 delle Regole Applicative. L'edificio deve inoltre risultare dotato di un impianto di riscaldamento funzionante alla data della richiesta, come ribadito dalla stessa FAQ GSE del 19 febbraio 2026.

La stufa idro è un generatore ammesso dal paragrafo 3.2?

Sì. Il paragrafo 3.2 dell'Allegato 1 elenca cinque famiglie di generatori a biomassa e la termostufa rientra in una di queste a seconda del combustibile:

  • termostufa a pellet: lettera c, "stufe e termocamini a pellet", senza limitazioni specifiche sul generatore sostituito, fermi restando i combustibili ammessi dalla regola generale (biomassa, carbone, olio combustibile e gasolio; per il gas solo le caldaie);
  • termostufa a legna: lettera e, "stufe a legna";
  • termocamino a legna: lettera d, da installare "esclusivamente in sostituzione di camini o termocamini, sia a focolare aperto che chiuso, o stufe a legna, indipendentemente dal fluido termovettore".

La clausola sul fluido termovettore compare solo alla lettera d, ma pesa su tutta la domanda. Il Decreto prevede in modo testuale che un camino a focolare aperto venga rimpiazzato da un apparecchio che può scaldare l'acqua invece dell'aria. Per le termostufe a pellet e le stufe a legna il fondamento del cambio di fluido sta nel paragrafo 12.7 delle Regole Applicative, descritto più avanti.

I requisiti tecnici del nuovo generatore restano quelli dell'intervento III.C: certificazione UNI EN 16510:2023, rendimento termico utile maggiore dell'85%, emissioni di particolato nei limiti fissati dalle autorità della zona, pellet certificato UNI EN ISO 17225-2 nel rispetto delle condizioni dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006. Poiché si sostituisce un apparecchio a biomassa, la nuova termostufa deve avere la certificazione ambientale in classe 5 stelle del D.M. 186/2017. La scelta da catalogo degli apparecchi prequalificati GSE consente la procedura semplificata.

Il cambio di fluido termovettore: cosa chiedono davvero le Regole Applicative

Il paragrafo 12.7 delle Regole Applicative affronta il caso alla lettera. Nelle sostituzioni "che comportino variazione del fluido termovettore / vettore energetico utilizzato (ad esempio, sostituzione di stufe/caminetti ad aria con caldaie a biomassa e/o termostufe collegate all'impianto di emissione a radiatori), dovrà essere adeguatamente dimostrata la coincidenza delle utenze servite dall'impianto termico oggetto di intervento nella situazione ante e post-operam". L'esempio scelto dal GSE è esattamente la sostituzione di un caminetto ad aria con una termostufa a radiatori.

È qui che si gioca la vera ammissibilità, e probabilmente è qui che nasce il "no" dei tecnici. Per utenza il GSE intende l'insieme degli ambienti riscaldati dall'impianto: i radiatori alimentati dalla termostufa devono servire gli stessi locali che il camino riscaldava. Se la nuova rete porta calore anche in stanze che il camino non ha mai scaldato, quelle stanze sono utenze diverse e per esse l'intervento è una nuova installazione, non incentivabile.

Le Regole Applicative non fissano un elenco di documenti per questa prova. Può essere utile produrre, ad esempio, una planimetria ante e post operam che individua i locali serviti, la relazione dell'installatore e le foto del camino e dei nuovi terminali; lo schema ante e post operam diventa obbligatorio solo nel caso di potenziamento. Un camino aperto in un soggiorno a pianta aperta, unica fonte di calore di una casa piccola, è il caso più lineare. Un camino d'angolo in una villa con altre zone già riscaldate da una caldaia va invece valutato con attenzione, perché la termostufa non può diventare il generatore di ambienti che prima dipendevano dall'altro impianto senza che si configuri una sostituzione anche di quello.

Come documentare la sostituzione di un camino in muratura

Il camino aperto non si può consegnare a un centro di smaltimento. Le Regole Applicative sostituiscono il certificato con una procedura specifica:

  • chiusura definitiva della canna fumaria con sistemi permanenti, oppure, se la stessa canna serve alla nuova termostufa, chiusura permanente della sola sezione che si collegava al vecchio focolare;
  • una foto della chiusura inserita nel dossier fotografico, insieme alle foto del locale prima e dopo l'intervento;
  • in assenza di targa, un'autodichiarazione del Soggetto Responsabile che attesta la potenza del camino sostituito, al posto della foto della targa;
  • dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi del D.M. 37/08 e libretto d'impianto, con la scheda tecnica e la certificazione ambientale della stufa.

Sui documenti da conservare rispetto a quelli da caricare sul portale vale quanto spiegato nella FAQ sul certificato di smaltimento del generatore sostituito.

Un vincolo da tenere d'occhio è la potenza, da confrontare in termini di potenza termica nominale utile (paragrafo 12.6). Se la termostufa supera di oltre il 10% la potenza dichiarata per il camino, l'intervento è un potenziamento, ammesso solo se il vecchio generatore era insufficiente, con schema ante e post operam e documentazione che lo dimostri. Per stufe e termocamini l'asseverazione specifica del potenziamento non è richiesta fino a 15 kW post operam.

Sul piano ordinario, invece, per i generatori fino a 35 kW l'asseverazione del tecnico non è obbligatoria: per gli apparecchi a catalogo non serve e per quelli fuori catalogo, sopra i 3.500 euro di incentivo, basta la certificazione del produttore, come approfondito nella FAQ sulla soglia dei 3.500 euro e l'asseverazione.

Perché molti rivenditori dicono di no?

Le obiezioni più frequenti nascono da tre confusioni, comprensibili ma che non reggono al confronto con i testi:

  • la deroga sul gas: nel Conto Termico 3.0 una caldaia a metano o GPL si sostituisce con biomassa solo tramite caldaie, mai con stufe o termocamini. Il limite vale per il gas e non ha nulla a che fare con la sostituzione di un camino, che è già a biomassa;
  • l'idea che un camino "non sia un impianto": era un dubbio diffuso nel Conto Termico 2.0, oggi superato dalle definizioni dell'Allegato 1 e dalle regole sui caminetti aperti;
  • il timore della nuova installazione: il collegamento ai radiatori fa pensare a un impianto nuovo, mentre il GSE lo considera sostituzione purché le utenze coincidano.

Il no è invece fondato, tra gli altri casi, quando il caminetto non è fisso o non funziona, quando la termostufa deve riscaldare locali mai serviti dal camino o quando l'apparecchio scelto non ha la classe 5 stelle.

L'avviso della Regione Abruzzo e il rapporto con il Conto Termico

L'avviso regionale (determinazione DPC025/247 del 22 luglio 2026, revisionato con la DPC025/318 del 29 settembre 2026, sportello dal 19 ottobre 2026) elenca tra i generatori sostituibili il "camino aperto" e, tra i nuovi, stufa, termocamino e caldaia a biomassa in classe 5 stelle, oltre a pompe di calore e ibridi. La Regione non inventa una regola propria: pone come "condizione inderogabile" che il beneficiario sia anche assegnatario dell'incentivo GSE e richiede interventi conformi al D.M. 7 agosto 2025 e alle Regole Applicative. Nella tabella delle corrispondenze il camino aperto è associato alla riga "termocamino 5 stelle". Le FAQ regionali aggiornate al 19 ottobre 2026 chiariscono che per termocamino vale la definizione ampia del Conto Termico, cioè i generatori "installati ad incasso o destinati alla sostituzione di camini aperti", con distribuzione del calore "sia tramite acqua che tramite aria". Una termostufa idro che prende il posto di un camino aperto rientra quindi, ai fini del bando, in quella voce, con massimale di 4.000 euro; vale comunque la pena farselo confermare dall'ufficio regionale prima di presentare la domanda.

AspettoConto Termico 3.0Avviso Regione Abruzzo
Camino aperto come generatore sostituibileSì, se fisso, funzionante e con focolare di almeno 5 kWSì, elencato espressamente
Termostufa idro come nuovo generatoreSì, intervento III.C (stufe e termocamini a pellet o a legna)Sì, stufa o termocamino 5 stelle, ad aria o ad acqua
Cambio di fluido aria/acquaAmmesso, con prova della coincidenza delle utenzeSegue le regole del Conto Termico
ContributoIncentivo in 2 rate annue, unica soluzione fino a 15.000 euroFino a 4.000 euro per il termocamino che sostituisce un camino aperto (3.000 per una stufa che sostituisce un'altra stufa), cumulati fino al 100% della spesa

Un esempio pratico

Una casa di 70 m² in un comune abruzzese in zona climatica D è riscaldata solo da un camino aperto in muratura, con potenza nominale autodichiarata di 14 kW. Il proprietario installa una termostufa a pellet idro da 12 kW in classe 5 stelle, collegata a quattro radiatori che servono gli stessi ambienti del camino, e sigilla la canna fumaria del vecchio focolare.

L'incentivo annuo per stufe e termocamini si calcola come 3,35 × ln(Pn) × hr × Ci × Ce. Con Pn pari a 12 kW, hr di 1.400 ore per la zona D, Ci di 0,055 €/kWh per il pellet e Ce pari a 1, l'incentivo vale circa 641 euro l'anno, quindi 1.282 euro calcolati su due annualità e liquidati in un'unica soluzione perché sotto i 15.000 euro. Se la stufa riduce le polveri di oltre il 20% e fino al 50% rispetto al limite delle 5 stelle, il coefficiente Ce sale a 1,2 e l'incentivo arriva a circa 1.538 euro; oltre il 50% di riduzione Ce vale 1,5 e l'incentivo circa 1.923 euro.

VoceValore
Spesa ammissibile (termostufa, radiatori, opere idrauliche, installazione)9.000 euro
Incentivo Conto Termico 3.0 (Ce = 1)1.282 euro
Contributo Regione Abruzzo (apparecchio che sostituisce un camino aperto, voce termocamino, massimale)4.000 euro
Copertura complessiva5.282 euro, pari al 59% della spesa

La potenza nominale della termostufa è inferiore a quella dichiarata per il camino, quindi non c'è potenziamento; con un apparecchio a catalogo sotto i 35 kW non serve nemmeno l'asseverazione del tecnico. Il dossier contiene la planimetria con i locali serviti prima e dopo, le foto del camino, della canna fumaria sigillata e dei nuovi radiatori, l'autodichiarazione della potenza del camino e la certificazione 5 stelle della stufa. Il riferimento ufficiale resta la pagina GSE del Conto Termico 3.0, mentre il bando regionale è pubblicato sul sito della Regione Abruzzo.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 8 comma 1 lettera c, Allegato 1 Definizione n. 22 e Paragrafo 3.2 lettere c, d, e, Allegato 2 Paragrafo 2.3 Tabelle 10-12; Regole Applicative, Paragrafi 9.11 e 9.11.4 (nota 28, nota 30, smaltimento del camino aperto, asseverazione), 12.6 e 12.7; FAQ GSE 19/02/2026 (definizione di impianto di climatizzazione invernale); Regione Abruzzo, Avviso DPC025/247 del 22/07/2026 rev. DPC025/318 del 29/09/2026 e FAQ aggiornate al 19/10/2026; Webinar GSE 26/01/2026

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