#231Per il limite di 3.500€ oltre il quale è obbligatoria l'asseverazione: si intende incentivo lordo o netto? Come si applica a interventi con incentivo massimo inferiore (es. scaldacqua PdC max 1.500€)? L'obbligo vale per tutti gli interventi o solo per quelli a catalogo? Cosa si intende esattamente per biomasse con potenza <15 kW dove la cifra è di facile raggiungimento?
La soglia di 3.500 euro governa la certificazione del produttore, non l'asseverazione: questa dipende dalla potenza di 35 kW. Sopra i 35 kW l'asseverazione del tecnico è sempre obbligatoria; fino a 35 kW è sostituita da un'autodichiarazione e, se l'incentivo supera 3.500 euro, serve la certificazione del produttore. Si guarda all'incentivo totale calcolato, cioè il valore lordo.

Due soglie che governano cose diverse
Va chiarito subito un equivoco diffuso: la soglia dei 3.500 euro non determina l'obbligo dell'asseverazione del tecnico abilitato, ma l'obbligo di allegare la certificazione del produttore. L'asseverazione è invece governata dalla soglia di potenza dei 35 kW.
Il valore di 3.500 euro si riferisce all'incentivo totale calcolato (lordo), cioè l'importo generato dall'algoritmo prima dell'eventuale trattenuta del corrispettivo per le spese di istruttoria.
L'incentivo dei 3.500 euro è lordo o netto?
Si considera l'incentivo totale lordo, cioè il valore nominale riconosciuto per l'intervento, e non l'importo al netto del corrispettivo di istruttoria. È questo importo a far scattare, o meno, l'obbligo di caricare la certificazione del produttore sul Portaltermico.
Potenza superiore a 35 kW
Quando il generatore installato supera i 35 kW di potenza termica nominale, l'asseverazione del tecnico abilitato è sempre obbligatoria, a prescindere dall'importo dell'incentivo.
A questa si aggiunge la soglia economica per la documentazione del produttore: se l'incentivo è superiore a 3.500 euro va allegata al portale anche la certificazione del produttore, mentre se è pari o inferiore basta conservarla.
Potenza fino a 35 kW, intervento non a catalogo
Per gli apparecchi fino a 35 kW non presenti a catalogo l'asseverazione del tecnico non è obbligatoria: ai sensi del Paragrafo 12.5 è sostituita da un'autodichiarazione resa dal Soggetto Responsabile.
In assenza dell'asseverazione, a validare i requisiti tecnici interviene la soglia economica: se l'incentivo supera 3.500 euro va caricata la certificazione del produttore; se è pari o inferiore non si allega nulla in fase di richiesta e si conservano scheda tecnica e certificazione per gli eventuali controlli.
Per gli apparecchi fino a 35 kW presenti a catalogo la procedura è ancora più snella, perché non servono mai né asseverazione né certificazione, come spiegato nella FAQ sul catalogo delle pompe di calore.
Un esempio pratico per tre casi
Tre interventi tipici mostrano come si combinano le due soglie.
| Intervento | Asseverazione | Certificazione produttore |
|---|---|---|
| PdC 40 kW (oltre 35 kW), incentivo 8.000 € | Sì, sempre | Sì, da allegare (incentivo > 3.500 €) |
| PdC 10 kW non a catalogo, incentivo 4.500 € | No (autodichiarazione) | Sì, da allegare (incentivo > 3.500 €) |
| Scaldacqua a PdC, incentivo 1.200 € | No (autodichiarazione) | No, solo conservazione |
Lo schema mostra che i due parametri agiscono su piani diversi: i 35 kW decidono l'asseverazione, i 3.500 euro decidono la certificazione del produttore.
Conservare o allegare: la differenza pratica
Una distinzione importante riguarda i documenti da caricare sul Portaltermico rispetto a quelli da conservare. Quando un documento va allegato, entra subito nella pratica ed è oggetto della valutazione di ammissibilità.
Quando invece va solo conservato, resta negli archivi del Soggetto Responsabile e va esibito unicamente in caso di controllo.
Per gli interventi con incentivo pari o inferiore a 3.500 euro e non a catalogo, la certificazione del produttore e la scheda tecnica rientrano tra i documenti da conservare; per quelli con incentivo superiore, la certificazione del produttore va caricata.
In ogni caso la documentazione tecnica del generatore va sempre tenuta a disposizione, perché il GSE può richiederla durante l'istruttoria o nelle verifiche successive.
L'autodichiarazione che sostituisce l'asseverazione
Per gli apparecchi fino a 35 kW, in luogo dell'asseverazione del tecnico, è il Soggetto Responsabile a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio al momento dell'invio telematico, con cui attesta il rispetto dei requisiti previsti.
Si tratta di una semplificazione importante, che riduce i costi e i tempi per gli interventi di piccola taglia, ma non attenua la responsabilità: il dichiarante risponde della veridicità di quanto attestato.
Per gli apparecchi a catalogo, come visto, non serve nemmeno questa, perché la conformità è già stata verificata dal GSE, come spiegato nella FAQ sul catalogo delle pompe di calore.
Scaldacqua a pompa di calore e biomasse
Per gli scaldacqua a pompa di calore la potenza è sempre ben sotto i 35 kW e l'incentivo massimo è strutturalmente inferiore a 3.500 euro, quindi non servono né asseverazione né certificazione da inviare, ma solo la conservazione dei documenti.
La soglia può essere superata solo se lo scaldacqua è abbinato ad altri interventi nella stessa richiesta.
Per le biomasse il meccanismo dei 35 kW e dei 3.500 euro funziona allo stesso modo, con due specificità: la certificazione ambientale delle Stelle (minimo cinque, secondo il D.M. 186/2017) è sempre obbligatoria da allegare per qualsiasi potenza e importo, anche per una stufa da 8 kW; inoltre il Paragrafo 12.7 prevede una deroga per cui l'asseverazione che giustifica un eventuale potenziamento oltre il 10% non è richiesta fino a 15 kW per stufe e termocamini (limite analogo fissato a 10 kW per le pompe di calore).
Perché conviene tenere distinte le due soglie
Confondere i 35 kW con i 3.500 euro porta a errori frequenti nella compilazione della pratica, come allegare un'asseverazione non dovuta o, al contrario, dimenticare la certificazione del produttore quando serve.
Tenere a mente che la potenza governa l'asseverazione e l'importo governa la certificazione del produttore aiuta a predisporre fin da subito la documentazione corretta.
Vale la pena ricordare che la soglia economica si applica all'intervento nel suo complesso: quando una stessa richiesta riunisce più interventi, è il loro incentivo totale a determinare il superamento dei 3.500 euro, non quello del singolo apparecchio.
Per gli interventi a catalogo, infine, tutte queste valutazioni cadono, perché la conformità è già stata verificata dal GSE.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 14 e Art. 16; Regole Applicative, Paragrafo 9.9.4, 9.11.4, 9.13.4, 12.5 e 12.7; Webinar GSE 3 febbraio 2026 e 16 aprile 2026
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