Vai al contenuto principale

Workshop CT 3.0 — Corso disponibile! Iscriviti ora

#233Sul Portaltermico, nel caso di dati in bassa temperatura, c'è un errore di calcolo: usa etas min 110 anziché 125 come da Reg. 813.

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

La segnalazione è fondata. Per le pompe di calore in bassa temperatura (W35) il riferimento di efficienza stagionale è 125%, non 110%, sia come requisito di accesso sia come denominatore del coefficiente kp che determina l'incentivo. Se il Portaltermico divide per 110, l'importo esce gonfiato del 13,6% e resta esposto a rideterminazione in sede di controllo.

Conto Termico 3.0: in bassa temperatura l'efficienza stagionale minima è 125%, non 110%; se il Portaltermico applica 110% in bassa temperatura è un'anomalia da segnalare

Il valore corretto è 125% per la bassa temperatura

In coerenza con il Regolamento UE 813/2013, la Tabella 3 dell'Allegato 1 del D.M. 7 agosto 2025, ripresa nella Tabella 23 delle Regole Applicative, fissa l'efficienza stagionale minima ηs distinguendo per temperatura di applicazione.

Per la bassa temperatura (W35), cioè le macchine che alimentano pannelli radianti o ventilconvettori con mandata convenzionale a 35 °C, il requisito è ηs ≥ 125%.

Il valore del 110% è invece riservato alla sola media temperatura (W55), come approfondito nella FAQ su quale valore prendere per l'efficienza tra bassa e media temperatura.

Applicazioneηs minimaSCOP aria/acquaSCOP acqua/acqua
Bassa temperatura (W35)125%3,23,325
Media temperatura (W55)110%2,8252,95

Perché non si deve abbassare il requisito?

La classificazione tra bassa e media temperatura dipende dal terminale installato e non si può scegliere a piacere, come spiegato nella FAQ su W35 o W55 e se si può scegliere.

Se un intervento è correttamente inquadrato come bassa temperatura, applicare un ηs del 110% violerebbe il limite del 125% previsto dalla tabella e potrebbe portare al rigetto dell'istanza in istruttoria.

Per questo l'anomalia va trattata come un errore del portale e non come un margine di tolleranza.

L'errore visto dal lato incentivo: il coefficiente kp

Fin qui abbiamo visto il requisito di accesso, dove dichiarare un ηs tarato sul 110% espone al rigetto in istruttoria. Lo stesso denominatore sbagliato produce però anche un effetto opposto quando entra nel calcolo dell'incentivo: lo fa salire. È quanto ci segnala un lettore che sul punto ha aperto un interpello al GSE appena avviato il portale, senza mai ricevere risposta.

Per l'intervento III.A l'energia incentivata annua vale Ei = Qu × (1 − 1/SCOP) × kp, la stessa formula applicata passo passo nella FAQ sul calcolo dell'incentivo per un multisplit. Il kp è un coefficiente di premialità che l'Allegato 2 del decreto definisce come rapporto tra l'efficienza stagionale della macchina e quella minima "prevista dal regolamento ecodesign applicato", quindi kp = ηs / ηs,min.

Per un'applicazione in bassa temperatura il Regolamento UE 813/2013 fissa la soglia al 125% e il denominatore del kp è quindi 125. Il lettore riferisce invece che il portale divide per 110 anche con dati dichiarati in bassa temperatura e che pratiche impostate così sono state approvate.

Poiché l'incentivo è proporzionale al kp, dividere per 110 anziché per 125 lo alza di un fattore pari a 125/110, cioè del 13,6%, per qualunque macchina e zona climatica.

Pratica approvata con il kp su 110: che cosa rischia il beneficiario

L'approvazione non congela il calcolo. L'articolo 21 del D.M. 7 agosto 2025 prevede controlli documentali e sopralluoghi a campione, anche durante l'istruttoria e fino a 5 anni dopo l'erogazione dell'ultima rata. Se emergono elementi che incidono sull'esatta quantificazione, il GSE ridetermina l'incentivo in base alle caratteristiche reali dell'intervento e recupera le somme erogate in eccesso, fino alla decadenza nei casi più gravi.

La linea prudente, per il tecnico e per il beneficiario, è duplice:

  • redigere relazione tecnica e asseverazione con il kp calcolato secondo decreto, quindi con denominatore 125 per la bassa temperatura;
  • trattare l'eventuale quota eccedente riconosciuta dal portale come somma a rischio restituzione, senza costruirci sopra il piano economico dell'intervento.

Restano validi i consigli sul fronte dei dati: niente valori adattati a ciò che il portale si aspetta, scheda tecnica Ecodesign con ηs e SCOP dichiarati conservata insieme alla pratica e traccia scritta di interpelli e segnalazioni. Prima dell'invio conviene anche ripassare la checklist dei controlli vincolanti del portale.

Come si segnala l'anomalia al GSE?

Il nuovo Portaltermico è in fase di avvio e collaudo; il GSE ha chiesto di segnalare puntualmente i malfunzionamenti.

Conviene aprire una segnalazione tramite i canali ufficiali di assistenza, cioè il Contact Center o l'Area Clienti del Conto Termico sul sito GSE, descrivendo il caso e allegando gli screenshot dell'errore di calcolo.

Una segnalazione documentata consente al GSE di riprodurre il problema e correggere la piattaforma. Tutela inoltre il tecnico e il beneficiario da responsabilità per un errore dell'algoritmo, in attesa dell'allineamento ai parametri Ecodesign.

Un esempio pratico

Prendiamo una pompa di calore aria/acqua in bassa temperatura con Prated di 10 kW, installata in zona climatica E (Quf pari a 1.700 ore), SCOP 4,5 e ηs dichiarata del 175%, coerente con la conversione tra SCOP ed efficienza media stagionale. Il calore prodotto è Qu = 10 × 1.700 = 17.000 kWht; il coefficiente di valorizzazione Ci vale 0,150 €/kWht per la taglia fino a 35 kWt e l'incentivo si eroga in 2 annualità.

CalcolokpEi annuaIncentivo totale (2 anni)
Secondo decreto (ηs/125)1,4018.511 kWht5.553 €
Come segnalato a portale (ηs/110)1,5921.035 kWht6.311 €

La differenza è di circa 757 €, il 13,6% in più del dovuto, fermi restando i massimali sulla spesa sostenuta. In caso di verifica ex articolo 21 è l'importo che il GSE può rideterminare e chiedere indietro anche ad anni di distanza. Per questo conviene asseverare con il calcolo corretto anche quando il portale liquida l'importo maggiorato.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 21, Allegato 1 Tabella 3, Allegato 2 Paragrafo 2.1 e Tabelle 8-9; Regole Applicative, Paragrafi 9.9.1 e 9.9.3, Tabella 23; Regolamento UE 813/2013; Webinar GSE 12 gennaio 2026 e 3 febbraio 2026

Vedi tutte le FAQ di "INTERVENTI TITOLO III (Fonti Rinnovabili)"
Corso Disponibile

Workshop Conto Termico 3.0

Corso online on-demand

Impara a gestire le pratiche del Conto Termico 3.0 con il corso pratico pensato per professionisti e tecnici del settore. 8 casi pratici sviluppati passo passo.

Iscriviti al Workshop

FAQ Più Utili