#518Una parrocchia non iscritta al RUNTS, titolare di partita IVA, possiede un centro parrocchiale caritativo censito con due subalterni in categoria B/4 e uno in A/2: può accedere al Conto Termico 3.0?
Sì, può accedere. Senza iscrizione al RUNTS la parrocchia entra come soggetto privato: gli interventi del Titolo III sono ammessi su tutti i subalterni, quelli del Titolo II solo sulle porzioni dell'ambito terziario, cioè i due B/4. La partita IVA da sola non la trasforma in impresa.

Senza RUNTS la parrocchia è un soggetto privato
Per il Conto Termico l'ente religioso non ha una categoria propria a cui appartenere. Il GSE lo ha ripetuto in più webinar: «un ente religioso lo ricordiamo che può accedere al Conto Termico 3.0 in qualità di ETS, quindi se iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, oppure come soggetto privato». A decidere è solo l'iscrizione al registro alla data della domanda, come spiegato nella FAQ sul titolo con cui accede un ente religioso, perché l'art. 2 del decreto definisce ETS gli enti iscritti al RUNTS e nessun altro.
Da soggetto privato il perimetro si restringe su un punto solo, l'involucro. L'art. 4, comma 1, lettera b) ammette i privati agli interventi del Titolo II «esclusivamente per interventi eseguiti su edifici appartenenti all'ambito terziario», mentre l'art. 7, comma 1, lettera b) apre il Titolo III sia al terziario sia al residenziale. Tradotto sul tuo centro parrocchiale: i generatori si possono sostituire ovunque, il cappotto e gli infissi no.
Il titolo di proprietà non pone problemi: l'atto notarile di donazione accettata soddisfa l'art. 10, comma 1, che chiede la disponibilità dell'edificio in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento.
La partita IVA non la trasforma in impresa
È il dubbio che blocca molte parrocchie, perché essere trattati come impresa cambierebbe tutto: intensità di aiuto del Titolo V, richiesta preliminare al GSE prima di avviare i lavori, obbligo di dimostrare la riduzione di energia primaria.
Il decreto definisce impresa «qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle modalità di finanziamento e dal perseguimento di uno scopo di lucro». Conta quindi la sostanza dell'attività, non il possesso del numero di partita IVA. Il GSE ha sciolto il nodo con una formula memorabile: «la natura va vista secondo questa attività: se c'è un reddito di impresa va da sé che sono imprese, se non c'ho un reddito di impresa sono, diciamo, una persona fisica come per esempio la signora Maria». In un altro webinar l'ha ancorata a un riscontro documentale: per l'impresa «è importante che sia registrata alla Camera di Commercio».
Una parrocchia che usa la partita IVA per adempimenti istituzionali o per attività marginali, senza produrre reddito d'impresa e senza iscrizione al Registro delle Imprese, resta quindi un soggetto privato non impresa. Vale la stessa linea di confine descritta per la persona fisica con partita IVA.
Il quadro cambia se nel centro si svolge un'attività commerciale abituale, per esempio una foresteria a tariffa o la locazione di spazi a terzi. In quel caso si entra nel Titolo V, con la riduzione di energia primaria del 10% per l'intervento singolo o del 20% per il multi-intervento da provare con APE ante e post-operam.
Cosa cambia tra i subalterni B/4 e A/2
Il decreto divide gli immobili in due ambiti sulla sola base della categoria catastale. I due subalterni B/4, che il catasto classifica tra gli uffici pubblici e assimilati, appartengono al gruppo B e quindi all'ambito terziario. Il subalterno A/2 è un'abitazione di tipo civile e ricade nell'ambito residenziale.
| Subalterno | Ambito | Titolo II (involucro) | Titolo III (impianti) |
|---|---|---|---|
| Sub 1, B/4 | terziario | ammesso | ammesso |
| Sub 2, B/4 | terziario | ammesso | ammesso |
| Sub 3, A/2 | residenziale | escluso | ammesso |
L'ambito terziario comprende la categoria A/10, l'intero gruppo B, il gruppo C senza C/6 e C/7, il gruppo D senza D/9 e il gruppo E senza E/2, E/4 ed E/6. Sui due B/4 la parrocchia può quindi realizzare isolamento termico, serramenti, schermature solari, illuminazione efficiente e building automation.
Sul subalterno A/2, invece, resta la strada del Titolo III: pompa di calore, sistema ibrido, caldaia a biomassa o scaldacqua a pompa di calore al posto del generatore esistente. Nemmeno il fotovoltaico è recuperabile su quella porzione. Il GSE ha risposto proprio su questo in webinar, con l'esempio della signora Maria: «può accedere al Conto Termico sostituendo la sua pompa di calore, ma non può accedere all'intervento che riguarda il fotovoltaico nell'ambito dello stesso intervento, perché la sua casa, essendo residenziale, non è di natura terziaria». Gli interventi trainati dalla pompa di calore seguono l'ambito dell'edificio, non la volontà del proprietario.
La slide che genera più equivoci
Vale la pena fermarsi su un punto che circola male tra i tecnici, perché nasce da un materiale ufficiale. Nelle slide dei webinar GSE, la tabella degli interventi del Titolo II porta a lato una banda con la scritta «SOLO SE COMBINATI A INTERVENTI DI SOSTITUZIONE IMPIANTI CON POMPE DI CALORE ELETTRICHE», mentre nelle slide dedicate ai privati compare sopra la stessa tabella anche la limitazione «solo su edifici con categorie catastali dell'ambito terziario». Letta di fretta, quella banda sembra riferirsi a tutte le righe della tabella.
Non è così: la banda copre le ultime due righe, cioè II.G e II.H. Lo conferma il relatore a voce nello stesso webinar, quando dice che «su questi due interventi, quindi alla lettera G e la lettera H, possono essere effettuati solo ed esclusivamente se combinati a interventi di sostituzione con impianti con pompe di calore elettriche». Lo conferma anche il decreto, che pone la condizione di realizzazione congiunta solo alle lettere g) e h) dell'art. 5, comma 1. La stessa banda compare del resto nelle slide rivolte alle Pubbliche Amministrazioni, dove nessuno sostiene che un Comune debba installare una pompa di calore per coibentare una scuola.
Per la parrocchia la conseguenza è concreta: sui due B/4 può portare a incentivo il solo cappotto, i soli serramenti o la sola building automation, senza toccare la centrale termica.
L'intervento sull'intero edificio: la prevalenza in millesimi
Qui arriva la parte che nel tuo caso vale più di tutte, perché un cappotto o un tetto non si fermano al confine di un subalterno. Le Regole Applicative prevedono che «agli interventi realizzati su interi edifici, nella proprietà o disponibilità di un unico Soggetto Ammesso, caratterizzati da categorie catastali miste (residenziale e terziario), ai fini dell'ammissibilità agli interventi è attribuito l'ambito catastale prevalente per l'edificio, calcolato in millesimi».
La parrocchia possiede tutti e tre i subalterni, quindi la condizione dell'unico Soggetto Ammesso è soddisfatta e il criterio si applica. Si sommano i millesimi delle unità terziarie e quelli delle unità residenziali, poi prevale l'ambito che supera i 500 millesimi. Con prevalenza terziaria l'intero edificio è trattato come terziario e il Titolo II si estende a tutto l'involucro, porzione abitativa compresa. Con prevalenza residenziale il Titolo II non è ammesso nemmeno sulle parti comuni, restano solo gli impianti. Il meccanismo è lo stesso descritto per gli edifici a destinazione mista.
Un'avvertenza sulla lettura dei numeri: la prevalenza decide l'ammissibilità, non l'aliquota. Le percentuali restano quelle del soggetto privato non impresa, con i massimali di costo specifico dell'Allegato 2 del decreto.
Resta una zona d'ombra che è onesto dichiarare. Le fonti disponibili applicano espressamente la prevalenza millesimale agli interventi sull'involucro, mentre non dicono nulla sul fotovoltaico abbinato in un edificio diventato terziario per prevalenza. La lettura sistematica porta ad ammetterlo, visto che II.H appartiene allo stesso Titolo II, però su questo punto conviene un quesito preventivo al GSE prima di impostare la spesa.
Un esempio pratico
La parrocchia vuole coibentare la copertura dell'intero fabbricato e sostituire la caldaia con una pompa di calore. La ripartizione millesimale, ricavata dalle consistenze catastali dei tre subalterni, dà questo quadro.
| Subalterno | Millesimi | Ambito |
|---|---|---|
| Sub 1, B/4 (sale e uffici) | 420 | terziario |
| Sub 2, B/4 (locali caritativi) | 330 | terziario |
| Sub 3, A/2 (alloggio) | 250 | residenziale |
I millesimi terziari sommano 750, oltre la soglia di 500, quindi l'intero edificio è terziario ai fini dell'ammissibilità. La coibentazione del tetto rientra nel Titolo II su tutta la superficie, alloggio compreso, mentre la pompa di calore rientra nel Titolo III come intervento a sé. Se invece l'alloggio pesasse 600 millesimi contro i 400 delle sale, il tetto resterebbe fuori e la parrocchia potrebbe portare a incentivo la sola pompa di calore.
Prima di impostare la pratica conviene fare due verifiche in Comune e in catasto: che i tre subalterni appartengano davvero a un unico edificio e non a fabbricati distinti, poi che le categorie in visura siano quelle attuali, perché è il dato catastale alla data della domanda a comandare l'ambito.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 2 comma 1 lett. a), b), n) e s), Art. 4 comma 1 lett. b), Art. 5 comma 1 lett. g) e h), Art. 7 comma 1 lett. b), Art. 10 comma 1, Art. 25 comma 1; Regole Applicative Conto Termico 3.0, Paragrafi 3.1, 3.4, 9.7, 9.8 e 12.10.3; Webinar GSE 12/01/2026 (slide Titolo II e risposte in diretta), 19/01/2026, 26/01/2026 e 03/02/2026
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