#47Come opera una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) come Soggetto Responsabile nel Conto Termico?
Una Comunità Energetica Rinnovabile può presentare la domanda e incassare l'incentivo del Conto Termico come Soggetto Responsabile per conto di un proprio membro. Il membro, che sia una PA, un privato o un'impresa, resta il Soggetto Ammesso e si applicano le regole della sua natura e del suo edificio.

La CER come Soggetto Responsabile: chi fa cosa
Nel Conto Termico convivono due ruoli che spesso si confondono, il Soggetto Ammesso e il Soggetto Responsabile. Il primo è chi ha diritto all'incentivo, cioè il singolo membro della comunità che ha la disponibilità dell'edificio su cui si interviene. Il secondo è chi gestisce la pratica, sostiene le spese e incassa il contributo dal GSE.
Il decreto, all'art. 13, comma 1 lettera d), consente al Soggetto Ammesso di accedere agli incentivi avvalendosi di una CER di cui è membro. In questo caso la richiesta al GSE la presenta il referente della comunità, che può essere la CER stessa nella persona che ne ha la rappresentanza legale. La CER firma il contratto con il GSE. Paga con fatture e bonifici a proprio nome, poi incassa l'incentivo. Verso il GSE la responsabilità è sua.
Restano fermi i requisiti del singolo intervento: il membro deve avere la proprietà o un diritto reale o personale di godimento sull'edificio. La comunità, dal canto suo, deve rispettare le condizioni che seguono.
Quali requisiti deve avere la CER?
Non basta essere una comunità energetica già costituita, perché per accedere al Conto Termico servono precise clausole statutarie. La CER deve essere regolarmente costituita ai sensi degli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 199/2021. Il suo statuto o atto costitutivo deve prevedere, tra le attività, la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di impianti a fonti rinnovabili per i propri membri. È la clausola che sblocca l'accesso.
È qui che cade più di una domanda, perché una comunità nata solo per condividere l'energia del fotovoltaico spesso non ha quella clausola. Se la CER è già ammessa al meccanismo del decreto CACER, ma lo statuto non contempla gli interventi di efficienza, deve integrarlo prima di presentare la richiesta, altrimenti il GSE la respinge.
I membri devono rientrare nelle categorie ammesse dall'art. 31 del D.Lgs. 199/2021, che includono persone fisiche, PMI, enti locali, associazioni, enti religiosi ed enti del Terzo Settore. Alla domanda la CER allega lo statuto, le fatture con le ricevute dei bonifici e la documentazione tecnica di ogni intervento.
Quanto incentivo spetta se i membri sono diversi?
Sul valore dell'incentivo la CER non fa da livellatore: le percentuali, i massimali e le esclusioni si leggono sempre sulla natura del singolo Soggetto Ammesso e sulla categoria catastale del suo edificio, non su quella della comunità. L'istanza segue l'edificio del membro.
Il risultato è che una stessa CER può gestire regimi diversi in parallelo:
- per un'impresa membro valgono le regole del Titolo V, con l'aliquota base del 45% e le maggiorazioni fino al 65% in funzione della dimensione;
- per un privato valgono le regole dei privati, con il Titolo II ammesso solo sugli edifici del terziario;
- per una Pubblica Amministrazione o un ETS non economico l'incentivo può arrivare fino al 100% nei casi previsti.
Il privato residenziale può fare fotovoltaico e pompa di calore?
Sulla casa di un privato è incentivata solo la pompa di calore. La sostituzione della caldaia con una pompa di calore elettrica è un intervento del Titolo III, aperto a tutti sugli edifici esistenti. Il fotovoltaico, invece, appartiene al Titolo II e per i privati il Titolo II è ammesso solo sugli edifici del terziario.
Essere membro di una CER non cambia questa regola. Il Soggetto Ammesso resta il privato e l'edificio resta residenziale, quindi il fotovoltaico sull'abitazione non è incentivabile dal Conto Termico, nemmeno se abbinato alla pompa di calore. Il ruolo della comunità sul fotovoltaico è un altro e passa dalla tariffa premio per l'energia condivisa.
Come si cumula con la tariffa premio della CER?
L'incentivo del Conto Termico e la tariffa premio per l'energia condivisa sono due strumenti diversi che si possono sommare. L'art. 17, comma 3 del decreto prevede la cumulabilità con gli incentivi delle configurazioni di autoconsumo e delle comunità energetiche, nei limiti del decreto CACER, il D.M. 7 dicembre 2023 n. 414.
Il limite riguarda il fotovoltaico. Un impianto che riceve un contributo in conto capitale superiore al 40% del costo non accede alla tariffa premio per la condivisione. L'incentivo del Conto Termico sul fotovoltaico si ferma al 20% della spesa, quindi di norma resta sotto la soglia, a meno che non si sommino altre sovvenzioni pubbliche che la superino.
Sul piano pratico il vantaggio del membro è la delega. La CER gestisce la pratica e anticipa le spese, con fatture e bonifici a suo nome. Se la comunità agisce per una PA priva di risorse, il meccanismo si appoggia spesso al mandato irrevocabile all'incasso.
CER su un bene di una Pubblica Amministrazione
Quando l'edificio è di una PA membro, la CER non sfugge alle regole degli appalti pubblici. L'intervento deve rispettare il Codice dei Contratti Pubblici, il D.Lgs. 36/2023, anche se il Soggetto Responsabile è la comunità.
Per l'accesso tramite prenotazione il GSE chiede di caricare a portale l'atto amministrativo di assegnazione dei lavori e il verbale di consegna redatto secondo il Codice. La CER deve quindi acquisire questi atti prodotti dalla PA membro e trasmetterli insieme alla richiesta.
Un esempio pratico
Immaginiamo una CER con due membri che vogliono intervenire nello stesso anno. Il primo è un'officina, un'impresa in un capannone del terziario, che sostituisce la vecchia caldaia con una pompa di calore e aggiunge il fotovoltaico. Il secondo è una famiglia che nella propria villetta residenziale passa dalla caldaia a gas alla pompa di calore.
La CER presenta due richieste distinte, una per edificio. Per l'officina valgono le regole delle imprese, con il fotovoltaico ammesso perché l'edificio è terziario. Per la famiglia è incentivata solo la pompa di calore, non il fotovoltaico, perché l'abitazione è residenziale. Le fatture, intestate alla CER, riportano una ripartizione analitica dei costi per ciascun immobile.
| Membro (Soggetto Ammesso) | Edificio | Interventi incentivati dal CT |
|---|---|---|
| Impresa (officina) | capannone, terziario | pompa di calore e fotovoltaico |
| Privato (famiglia) | villetta, residenziale | solo pompa di calore |
| Ruolo della CER | Soggetto Responsabile | una richiesta per ogni edificio |
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 4 comma 1 lett. b), Art. 13 comma 1 lett. d) e comma 8, Art. 17 comma 3; D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199, Art. 30 e 31; D.Lgs. 36/2023; Regole Applicative, Paragrafo 3.5.4 e 3.5.4.1, Paragrafo 9.8.1; Webinar 03/02/2026
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