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#5Le CASERME rientrano tra gli edifici ammissibili come ospedali e scuole per l'incentivo al 100%?

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

No, non come scuole e ospedali. Il 100% delle spese è riservato agli edifici scolastici e alle strutture sanitarie pubbliche previsti dall'art. 48-ter, categorie in cui le caserme non rientrano. Una caserma può arrivare al 100% solo per un'altra via: se è di proprietà di un Comune fino a 15.000 abitanti ed è destinata a un servizio di interesse pubblico.

Perché le caserme non seguono la regola di scuole e ospedali

Il decreto riconosce il 100% delle spese ammissibili a due categorie di edifici, elencate all'art. 11 comma 2. La prima è quella degli edifici pubblici dell'art. 48-ter del D.L. 104/2020, cioè gli immobili adibiti a uso scolastico e le strutture ospedaliere o sanitarie pubbliche. Le caserme non appartengono a questo gruppo, quindi non ottengono il 100% per la loro destinazione d'uso.

Sul piano catastale la caserma è comunque un edificio del terziario (gruppo B), quindi ammissibile agli interventi in sé. La questione non è l'accesso al Conto Termico, ma la misura dell'aliquota.

L'unica strada al 100%: i piccoli Comuni

La seconda categoria dell'art. 11 comma 2 apre alle caserme, ma a condizioni precise.

CondizioneRequisito
Popolazione del Comunefino a 15.000 abitanti (dato ISTAT)
Proprietà dell'edificiodel Comune
Usodiretto del Comune o affidato a terzi per servizi di interesse collettivo (es. caserma locata all'Arma)

Se questi tre requisiti sono rispettati, la caserma accede al 100% a prescindere dalla categoria catastale. Fuori da questo caso, per esempio una caserma demaniale statale o in un Comune più grande, l'incentivo segue le aliquote ordinarie.

Un esempio pratico

Un Comune di 9.000 abitanti possiede l'edificio che ospita la stazione dei Carabinieri e vuole sostituire l'impianto termico.

L'immobile è del Comune, la popolazione è sotto i 15.000 abitanti e l'uso è di interesse pubblico: l'intervento accede al 100%. Se la stessa caserma fosse di proprietà dello Stato, o si trovasse in una città sopra i 15.000 abitanti, si tornerebbe alle aliquote ordinarie. La logica è quella del 100% per scuole, comuni e strutture pubbliche, dove conta sempre la proprietà dell'edificio.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 11 comma 2; D.L. 104/2020, Art. 48-ter; Regole Applicative, Paragrafo 3.4

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