#529Quali sono i documenti da trasmettere per attestare che i serramenti rispondono ai requisiti del DM 26/06/2015, se non sono in possesso dei certificati del produttore?
Al GSE si allegano l'asseverazione del tecnico abilitato e la relazione tecnica con il calcolo delle trasmittanze ante e post operam: la scheda del produttore resta tra i documenti da conservare. Se manca, la trasmittanza si determina per calcolo secondo la UNI EN ISO 10077-1, sotto la responsabilità del tecnico.

Cosa si allega alla richiesta e cosa resta nel fascicolo
Il paragrafo 9.2.4 delle Regole Applicative divide i documenti dell'intervento II.B in due liste. La distinzione è tutto il cuore della questione. Alla richiesta di incentivo si allegano quattro cose, oltre alla documentazione comune a ogni pratica:
- l'asseverazione di un tecnico abilitato, redatta secondo il paragrafo 12.5, con la tabella del Modello 8 che riporta per ciascuna tipologia di chiusura la superficie in metri quadri e la trasmittanza post intervento;
- la relazione tecnica illustrativa firmata dal progettista, con il calcolo delle trasmittanze ante e post operam e le superfici prima e dopo;
- la documentazione fotografica in un unico PDF, con le facciate ante operam, in fase di lavorazione e post operam, più le valvole termostatiche o i sistemi di termoregolazione, indicando sulle foto le chiusure sostituite se l'intervento non riguarda l'intera facciata;
- l'APE ante e post operam, ma soltanto per le imprese e gli ETS economici che intervengono sul terziario e devono dimostrare la riduzione della domanda di energia primaria.
Nella seconda lista, quella dei documenti che il Soggetto Responsabile conserva senza inviarli, ci sono proprio le schede tecniche del produttore dei serramenti che attestano la trasmittanza di ogni tipologia installata, insieme a quelle dei sistemi di termoregolazione se nuovi, al titolo abilitativo edilizio e, per gli interi edifici serviti da un impianto da 200 kW o più, a diagnosi ante e APE post operam. Vanno tenuti per tutta la durata dell'incentivo e per i 5 anni successivi all'ultima rata, come chiede l'articolo 18 del decreto.
Il dettaglio che risolve metà del problema è quindi questo: per il II.B il Conto Termico non chiede mai di caricare a portale una certificazione del produttore. Succede invece nel Titolo III, dove sopra i 35 kW o oltre i 3.500 euro di incentivo la certificazione del fabbricante è un allegato obbligatorio.
La trasmittanza si dimostra con un certificato o con un calcolo?
Con un calcolo. La Tabella 2 dell'Allegato 1 del decreto intitola la riga dei serramenti "sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi (calcolato secondo le norme UNI EN ISO 10077-1)": il valore limite che governa l'accesso all'incentivo è per definizione un valore calcolato, non l'esito di una prova di laboratorio.
Lo confermano i moduli. Il Modello 8 chiede al tecnico di indicare, per le chiusure finestrate, "la tipologia dei serramenti sostituiti e il calcolo della trasmittanza dei nuovi serramenti costituiti dal telaio e dal componente vetrato". Il paragrafo 12.5 delle Regole ripete la stessa richiesta per gli interventi di solo componente vetrato su telaio preesistente, dove un certificato di prodotto non potrebbe esistere per definizione.
La stessa apertura arriva dal decreto requisiti minimi. Nell'Appendice B del suo Allegato 1 si legge che, negli interventi di riqualificazione energetica, la trasmittanza delle chiusure trasparenti "può essere valutata ai sensi delle metodologie di prova o di calcolo" e che per i serramenti soggetti alla norma di prodotto UNI EN 14351-1 la si valuta "ai sensi della norma UNI EN ISO 10077-1 con il metodo del serramento campione/normalizzato e con le relative regole di estensione dei risultati previsti dalla UNI EN 14351-1 stessa".
Come si costruisce il calcolo quando il fornitore non consegna nulla
Prima di mettere il tecnico al lavoro conviene esaurire una strada più corta. Ogni serramento immesso sul mercato porta per obbligo la marcatura CE ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, con la dichiarazione di prestazione che riporta trasmittanza termica, permeabilità all'aria e fattore di trasmissione solare. Non è una cortesia commerciale del serramentista, è documentazione che accompagna la fornitura: spesso si recupera dal rivenditore o dal posatore anche a distanza di mesi. Con quella in mano la questione si chiude.
Quando il fabbricante non è più raggiungibile si passa al calcolo termofisico. Il tecnico ricava la trasmittanza dell'intero serramento combinando tre contributi: quella del vetrocamera, quella del profilo di telaio e l'effetto del distanziatore lungo il perimetro vetrato, con le superfici rilevate in opera sul serramento reale. I dati di partenza si trovano più facilmente di quanto sembri, perché il vetro è di solito tracciabile dalla marcatura sul distanziale o dalla scheda del distributore, mentre i profili hanno valori tabellati per famiglia di materiale.
Il valore così ottenuto entra nella relazione tecnica e viene asseverato ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 481 del codice penale, quindi con responsabilità piena di chi firma. Due cose invece non funzionano: la dichiarazione che afferma la conformità senza esibire il calcolo, oppure il dato di catalogo di un serramento somigliante a quello posato. In istruttoria il numero deve essere ricostruibile passaggio per passaggio.
Che questa sia la strada accettata lo dimostra un precedente esplicito nelle stesse Regole. Per le chiusure in policarbonato, quando la scheda tecnica del componente rimosso non è reperibile, il GSE ammette in sua sostituzione l'asseverazione del tecnico abilitato che attesta il valore di trasmissione luminosa. La scheda mancante viene sostituita da una dichiarazione tecnica motivata, non fa cadere la pratica.
Le due semplificazioni del decreto requisiti minimi
Un chiarimento sul decreto citato nella domanda, perché non è più quello del 2015 in senso stretto. Il DM 26 giugno 2015 va oggi letto nel testo aggiornato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025 ed entrato in vigore centottanta giorni dopo, che ne ha sostituito integralmente gli Allegati 1 e 2. Il rinvio del Conto Termico è al decreto "e successive modifiche o integrazioni", quindi segue il testo nuovo. Il MASE ha accompagnato la prima applicazione con indicazioni agli operatori diffuse il 12 giugno 2026.
Il paragrafo 2.2 di quell'Allegato 1 contiene due alleggerimenti utili a chi ha poche carte in mano. Nel caso di mera sostituzione dei serramenti la relazione tecnica di progetto può essere compilata in modo parziale, limitandola a permeabilità all'aria e trasmittanza dei nuovi serramenti, verifica del limite della Tabella 4 dell'Appendice B, trasmittanza dei serramenti sostituiti e verifica del fattore di trasmissione solare per le esposizioni da Est a Ovest passando per Sud.
Il comma successivo va oltre. In presenza di chiusure oscuranti, o quando il fattore solare è comunque soddisfatto dal vetro, la relazione tecnica "può essere sostituita da dichiarazione dell'impresa esecutrice attestante la trasmittanza dei serramenti esistenti sostituiti e dalla documentazione attestante la marcatura CE" dei nuovi. Con tapparelle o persiane il limite di 0,35 sul fattore solare si considera automaticamente rispettato, salvo la categoria E.8.
Attenzione a non confondere i piani, però. Quelle semplificazioni riguardano gli obblighi edilizi verso il Comune, mentre relazione illustrativa e asseverazione per il GSE restano dovute in ogni caso. La dichiarazione dell'impresa esecutrice torna utile soprattutto sul dato più scomodo da ricostruire, cioè la trasmittanza dei vecchi infissi ormai smaltiti. Lo stesso paragrafo 5.2 spiega infine perché il Conto Termico pretende la termoregolazione: in una riqualificazione con nuove chiusure trasparenti le valvole termostatiche, o un altro sistema di regolazione per ambiente, sono già un obbligo di legge.
Quale soglia va rispettata, quella del Conto Termico o quella dei requisiti minimi?
Entrambe convivono, ma una sola comanda il calcolo, perché il Conto Termico è più severo in tutte le zone climatiche. Dimensionare i serramenti sulla Tabella 2 del decreto incentivi significa rispettare per costruzione anche il limite edilizio della Tabella 4 dell'Appendice B.
| Zona climatica | Limite Conto Termico (W/m²K) | Limite requisiti minimi in riqualificazione (W/m²K) |
|---|---|---|
| A e B | 2,60 | 3,00 |
| C | 1,75 | 2,00 |
| D | 1,67 | 1,80 |
| E | 1,30 | 1,40 |
| F | 1,00 | 1,10 |
Resta la condizione di accesso che manda a monte più pratiche di quanto si creda: i serramenti devono essere installati insieme a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche, oppure questi devono essere già presenti al momento dell'intervento. Il Modello 8 fa scegliere tra le due caselle, mentre le foto di dettaglio devono confermare la scelta. Se poi i componenti sono di provenienza europea si apre anche la maggiorazione del 10%, con le sue prove documentali.
Un esempio pratico
Un ufficio A/10 in zona climatica E ha sostituito 42 m² di finestre nel 2026 con vetrocamera basso emissivo su telaio in PVC. Il serramentista ha chiuso l'attività e non ha lasciato schede, il rivenditore non trova la dichiarazione di prestazione. Il tecnico rileva in opera una finestra tipo da 1,20 per 1,50 metri, con telaio da 70 mm, poi calcola la trasmittanza dell'insieme.
| Grandezza rilevata | Valore | Contributo |
|---|---|---|
| Vetro: 1,44 m² con Ug 1,0 W/m²K | 1,44 × 1,0 | 1,44 W/K |
| Telaio: 0,36 m² con Uf 1,3 W/m²K | 0,36 × 1,3 | 0,47 W/K |
| Distanziatore: 4,84 m con Ψg 0,06 W/mK | 4,84 × 0,06 | 0,29 W/K |
| Serramento intero: 1,80 m² | 2,20 / 1,80 | Uw 1,22 W/m²K |
Con 1,22 W/m²K il serramento sta sotto il limite di 1,30 della zona E, quindi il requisito è soddisfatto e il calcolo finisce nella relazione tecnica e nell'asseverazione. Sul fronte economico la spesa di 25.000 euro IVA compresa su 42 m² dà un costo specifico di circa 595 €/m², sotto il massimale di 800 €/m² previsto in zona E: l'incentivo vale il 40% della spesa, cioè 10.000 euro, erogati in un'unica rata perché sotto i 15.000 euro. Il fascicolo da conservare, in mancanza delle schede del fornitore, contiene i rilievi dimensionali, la documentazione del vetro reperita dal distributore e il calcolo completo.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Allegato 1 Tabella 2, art. 6 e art. 18; Regole Applicative, Paragrafi 9.2.1, 9.2.4 e 12.5; Modello 8 - Asseverazione dell'intervento; D.M. 26 giugno 2015, Allegato 1 Paragrafi 2.2 e 5.2 e Appendice B, nel testo aggiornato dal D.M. 28 ottobre 2025; [GSE, Conto Termico 3.0](https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico-3-0)
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